Tassa sui pacchi: ancora dubbi sulla corretta qualificazione
Sara Armella e Tatiana Salvi
Nuovi chiarimenti sul contributo di 2 euro per i pacchi di valore inferiore a 150 euro. La circolare 5/02/2026, n. 4/D dell’Agenzia delle dogane chiarisce che la nuova handling fee non è un diritto doganale e, in quanto tale, non rientra nella base imponibile ai fini Iva.
Prosegue, intanto, il dibattito sulla legittimità di questa tassa prevista dalla legge di bilancio: il Governo sta valutando, infatti, di rinviare l’applicazione della handling fee con il decreto Milleproroghe.
La previsione di un handling fee nazionale ha sollevato sin da subito dubbi sul necessario coordinamento con la normativa europea. Tale contributo è stato adottato, infatti, anticipando la misura tariffaria di 3 euro sui prodotti extra-UE importati da piattaforme di e-commerce, voluta dal Consiglio Ecofin, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2026.
A distanza di pochi mesi dall’entrata in vigore della nuova tassa, inoltre, alcune associazioni di categoria hanno già denunciato una netta diminuzione delle importazioni di modico valore presso le Dogane italiane. Alcune imprese esportatrici, infatti, hanno deciso di sviare i traffici in altri Paesi europei che non applicano la tassa, procedendo poi al trasporto via terra verso i consumatori italiani. A farne le spese è l’intera catena logistica, che deve far fronte a un minor numero di operazioni doganali. L’Agenzia delle dogane ha calcolato che il volume di pacchi di modico valore, nei primi 20 giorni di gennaio, è calato del 36% rispetto all’anno scorso, con un conseguente calo delle entrate attese nelle casse erariali.
Con la circolare n. 4/D, l’Agenzia delle dogane fornisce alcune importanti precisazioni sulla natura della nuova tassa. Secondo la Dogana, trattandosi di un contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti a carico dell’amministrazione doganale, l’importo riscosso non può essere considerato un diritto doganale, ma rappresenta, invece, un “onere o costo” ai sensi dell’articolo 52 del Codice doganale dell’Unione. Questa ricostruzione, tuttavia, non esclude i dubbi di compatibilità con l’ordinamento europeo, anche considerato che la norma richiamata dalla circolare prevede alcune tassative ipotesi di attività di controllo, specificamente e concretamente svolte, mentre il contributo in questione si applica indiscriminatamente a tutti i pacchi in arrivo. La handling fee prevista dalla legge di bilancio dal 1° gennaio rappresenta, infatti, un contributo destinato a coprire le spese amministrative correlate agli adempimenti doganali per le spedizioni di valore inferiore a 150 euro, provenienti da Paesi terzi. La definizione fornita dal legislatore non sembrerebbe, quindi, rientrare tra le categorie previste dall’articolo 52 Cdu.
Un altro importante chiarimento riguarda l’ambito di applicazione del contributo: la circolare chiarisce che i due euro devono essere riscossi al momento di importazione definitiva, ossia di immissione in libera pratica nel territorio nazionale (regime 40, 42 e 45). Tale contributo, pertanto, non è dovuto in caso di reimportazione di merce nell’ambito della temporanea esportazione (regime 61, 63 e 68).
La circolare chiarisce, infine, che il contributo non si applica su ogni singolo articolo dichiarato al momento dell’importazione: in caso di dichiarazione doganale con più “singoli”, la handling fee deve essere applicata una sola volta.
Se, invece, una singola dichiarazione doganale contiene più spedizioni, a prescindere dal valore dell’intera dichiarazione, per ogni spedizione inferiore ai 150 euro, sarà necessario versare il contributo di 2 euro.