UE – Mercosur: a quale condizione si azzerano i diritti doganali

UE – Mercosur: a quale condizione si azzerano i diritti doganali

di Sara Armella e Stefano Comisi

L’Unione europea ha concluso un accordo di libero scambio con i Paesi del Mercosur, che assicurerà l’azzeramento dei dazi sul 91% dei prodotti esportati dalle aziende europee. Ma per beneficiare dell’azzeramento dei diritti doganali le merci dovranno rispettare determinati requisiti. Quali? Dopo oltre venticinque anni di negoziati, l’Unione europea ha concluso un accordo di libero scambio con i Paesi del Mercosur, che assicurerà l’azzeramento dei dazi sul 91% dei prodotti esportati dalle aziende europee.

Soltanto i prodotti che soddisfano le nuove regole di origine preferenziale hanno diritto all’esenzione totale dai dazi negli scambi commerciali tra Unione europea e Mercosur. L’Accordo di libero scambio prevede, infatti, l’azzeramento dei diritti doganali tra i due blocchi, ma tale divieto opera soltanto per le merci aventi “origine preferenziale”.

L’accordo, quindi, non prevede un annullamento automatico dei dazi per ogni operazione commerciale, ma trova applicazione esclusivamente nei confronti dei prodotti che soddisfano le condizioni, legali e sostanziali, per essere considerati di origine preferenziale.

L’azzeramento dei dazi è subordinato, infatti, al riconoscimento di tre distinte condizioni. Dal punto di vista sostanziale, la merce deve rispettare le regole di origine preferenziale stabilite dal testo dell’Accordo e dall’allegato 3B.

Il bene esportato deve, inoltre, essere accompagnato da una prova dell’origine preferenziale e, infine, è necessario che il prodotto sia trasportato direttamente dall’Unione europea verso l’area Mercosur (articolo 3.13).

Tra le categorie di prodotti che beneficiano del dazio zero, in primo luogo si collocano i beni che possono definirsi “interamente ottenuti” nell’Unione europea (articolo 3.4 del testo dell’Accordo). Si considerano tali, per esempio, i prodotti minerali e altre sostanze naturali estratte dal suolo o dai fondali marini, come quelli che derivano dall’agricoltura, dall’allevamento del bestiame, ma anche i rifiuti e scarti derivanti da operazioni di produzione ivi condotte, oppure articoli usati in tale zona e adatti solo al recupero di materie prime.

In secondo luogo, possono beneficiare del trattamento preferenziale i prodotti ottenuti nell’Unione europea esclusivamente a partire da materiali originari. Rientrano in tale categoria di beni i prodotti finiti realizzati con materiali che hanno più componenti o che hanno subito diverse lavorazioni. In questa ipotesi, è importante la tracciabilità di ciascun componente, in quanto ogni materiale, singolarmente considerato, deve essere di origine UE.

Infine, i prodotti realizzati mediante la trasformazione di materie prime estere o con l’impiego, nella lavorazione, di componenti realizzati in Paesi terzi, hanno diritto al dazio zero se hanno ricevuto, nell’Unione europea, una “lavorazione sufficiente”, come definita dal testo dell’Accordo e, in particolare, se soddisfano le condizioni di cui all’allegato 3B, che prevede regole di origine specifiche per ogni prodotto e richiede un esame molto attento e puntuale.

Il testo dell’accordo elenca una serie di lavorazioni marginali, considerate non idonee ai fini del riconoscimento dell’origine preferenziale, in quanto volte a evitare che una merce di origine extra-UE, ad esempio cinese, a seguito di una piccola manipolazione o di un semplice cambio di confezione possa acquisire l’origine preferenziale (articolo 3.6 del testo dell’Accordo).

È previsto, infine, il cumulo bilaterale che permette di considerare materiali originari dell’UE come originari del Mercosur (e viceversa) se incorporati in prodotti fabbricati nella seconda regione, a condizione che non siano state effettuate operazioni insufficienti, quali pulizia, imballaggio, lavaggio o semplice miscelazione (articolo 3.3 del testo dell’Accordo).

Per stabilire correttamente l’origine preferenziale occorre partire dal corretto inquadramento della classificazione doganale del bene esportato e verificare, in relazione alla tipologia di prodotto interessata, la specifica regola di origine prevista dall’allegato 3B dell’accordo.

La lavorazione idonea a fare acquisire l’origine preferenziale è determinata secondo i consueti criteri previsti dagli accordi di libero scambio: cambio della classifica doganale, un particolare processo produttivo, un valore o peso minimo di componenti non originari.

Per gli animali vivi e i prodotti animali classificati nel capitolo 1 del Sistema Armonizzato, per esempio, è richiesto che i prodotti siano interamente ottenuti per essere considerati originari dell’UE o del Mercosur.

Nel settore agroalimentare, invece, per talune categorie di prodotti lattiero-caseari, la normativa in materia di origine preferenziale prevede criteri estremamente puntuali. È ammesso l’impiego di prodotti di provenienza extra-UE, a condizione che esso non superi il 20% in peso del prodotto finale. Il superamento di tale soglia comporta automaticamente la perdita del requisito di origine.

Un ulteriore criterio, particolarmente rilevante e di natura funzionale, è quello del cambio di classificazione doganale. In tale caso, l’attribuzione dell’origine non dipende tanto dalla provenienza geografica delle materie prime quanto dall’esecuzione di una lavorazione determinata e qualificante. L’origine del prodotto è, dunque, definita dalla realizzazione di una fase produttiva chiave, tale regola di origine prende il nome di Change of Taariff Heading (CHT), ossia cambio della voce doganale di almeno quattro cifre. Il caffè, per esempio, può essere importato sotto forma di chicchi di caffè e poi essere sottoposto a tostatura e macinatura, generando un prodotto con voce doganale differente, l’origine viene così attribuita al Paese in cui avviene tale trasformazione.

In altri casi, è richiesta la realizzazione di un particolare processo di lavorazione. Per esempio, tale regola si applica al il settore tessile: nel caso dei cascami di seta, ossia i residui della lavorazione serica, la provenienza della seta greggia risulta irrilevante. Ciò che determina l’origine è il processo di cardatura o pettinatura delle fibre. Qualora tale lavorazione avvenga in Italia, il prodotto finito acquisisce origine italiana.

Dal punto di vista procedurale, per poter beneficiare dei vantaggi previsti dall’Accorso è necessaria l’autocertificazione dell’esportatore (articolo 3.16 del testo dell’Accordo).

La dichiarazione può essere redatta da un esportatore in conformità alle leggi e ai regolamenti della Parte di esportazione. In alternativa, la dichiarazione può essere redatta da qualsiasi esportatore nel caso di piccole spedizioni composte da uno o più colli contenenti prodotti originari, il cui valore totale non superi la soglia prevista dalla normativa della Parte esportatrice, a condizione che i prodotti non siano importati a fini commerciali (articolo 3.20 del testo dell’Accordo).

L’esportatore che redige la dichiarazione di origine deve essere pronto a fornire in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o governative competenti del Paese di esportazione, tutti i documenti necessari a dimostrare il carattere originario dei prodotti. La dichiarazione può essere redatta su fattura, bolla di consegna o su qualsiasi altro documento che descriva i prodotti originari in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione.

Tale dichiarazione, inoltre, deve recare la firma autografa originale dell’esportatore e contenere la seguente formulazione: “L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell’esportatore … dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale…” (Annex 3C).

Tale certificato può essere redatto dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce, oppure dopo l’esportazione, a condizione che sia presentato alla Parte importatrice entro e non oltre due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce (articolo 3.17 del testo dell’Accordo).

La dichiarazione ha validità dodici mesi dalla data in cui è stata redatta dall’esportatore e deve essere presentata entro tale termine alle Autorità doganali della Parte importatrice, può, tuttavia, essere presentata dopo tale termine solo se il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali (articolo 3.18 del testo dell’Accordo.

I documenti possono comprendere:

1) prove dirette dei processi effettuati dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione;

2) documenti che attestino il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o redatti nell’Unione europea o nel Mercosur, purché conformi alle leggi e ai regolamenti della Parte interessata;

3) documenti che dimostrino la lavorazione o la trasformazione dei materiali nell’Unione europea o nel Mercosur, se utilizzati, rilasciati o redatti in conformità con le leggi e i regolamenti della Parte stessa;

4) nonché un’attestazione di origine che certifichi il carattere originario dei materiali impiegati, compilata nell’Unione europea o nel Mercosur.

L’attestazione dell’origine deve essere conservata per almeno tre anni dalla data di redazione (articolo 3.22 del testo dell’Accordo). Lievi discrepanze o errori formali non comportano il rifiuto della dichiarazione, a condizione che non sollevino dubbi sul carattere originario dei prodotti o che sia debitamente accertato che la dichiarazione corrisponda ai prodotti presentati (articolo 3.23 del testo dell’Accordo).

Le verifiche delle dichiarazioni di origine sono effettuate a campione o ogniqualvolta le Autorità competenti nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità delle attestazioni sul carattere originario dei prodotti in questione o sul rispetto degli altri requisiti applicabili (articolo 3.25 del testo dell’Accordo).

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