Via libera allo sdoganamento centralizzato europeo

Via libera allo sdoganamento centralizzato europeo

di Sara Armella

Via libera allo sdoganamento centralizzato in tutti i 27 Paesi membri dell’Unione europea: una semplificazione che consente alle aziende certificate AEO-C di effettuare operazioni doganali in tutta Europa, interfacciandosi con un solo Ufficio delle dogane, quello più vicino all’operatore.

Lo sdoganamento centralizzato era già previsto dal Codice doganale dell’Unione europea, in vigore dal 1° maggio 2016 (art. 179 Cdu, Reg. UE 952/2013), ma ha richiesto una lunga fase di allineamento e coordinamento tra i 27 Paesi prima di diventare operativo. Dando attuazione a tale importante semplificazione, l’Unione europea, con la decisione UE 2023/2879, ha richiesto a tutti gli Stati membri di implementare, entro il 2 giugno 2025, tutte le procedure necessarie a rendere operativa questa nuova procedura.

L’Italia ha già introdotto una disciplina ad hoc per lo sdoganamento centralizzato, regolamentandone i requisiti, le modalità di autorizzazione e i poteri di controllo (circolare ADM 30/10/2024 n. 23/D). L’Agenzia delle dogane, inoltre, ha avviato un vero e proprio ambiente di sperimentazione, disponibile dal 14 aprile, per testare lo sdoganamento centralizzato a livello nazionale. Tale procedura è operativa per le dichiarazioni presentate in procedura ordinaria, che coinvolgano un Ufficio di presentazione e un Ufficio di supervisione entrambi situati in Italia.

Da segnalare che, al momento, lo sdoganamento centralizzato è possibile previa autorizzazione da parte della Direzione centrale dell’Agenzia, a fronte di documentazione che certifichi la presenza di un traffico consolidato su diversi porti di ingresso, che ne giustifichi effettivamente l’utilizzo. L’attivazione del processo deve poi passare tramite Customs Decision.

Al di là degli aspetti operativi, la procedura dello sdoganamento centralizzato prevede vantaggi significativi per le aziende certificate AEO, autorizzandole a presentare dichiarazioni doganali presso l’Ufficio doganale competente nel luogo in cui è stabilito l’operatore (Ufficio doganale di controllo), anche se la merce è presentata presso un’altra Dogana (Ufficio doganale di presentazione). Per gli operatori ciò significa che è possibile presentare una dichiarazione doganale presso l’Ufficio situato nel territorio in cui è stabilito, indipendentemente dal luogo in cui le merci sono fisicamente introdotte nell’Unione europea.

Si tratta di uno strumento innovativo che favorisce una maggiore delocalizzazione del rapporto doganale, semplificando i rapporti con gli Uffici, soprattutto nel caso in cui vi siano zone soggette a diverse competenze territoriali. Attraverso lo sdoganamento centralizzato, gli importatori, che normalmente procedevano allo sdoganamento della merce presso gli Uffici doganali dislocati nel territorio UE, possono identificare un unico centro di specializzazione e competenza per la gestione delle operazioni internazionali.

Il nuovo sistema contribuisce alla creazione di una vera e propria regia interna alle aziende, di elevata specializzazione sulle operazioni internazionali e che ha come unico interlocutore un solo Ufficio doganale. I vantaggi sono significativi sia dal punto di vista dell’efficienza organizzativa che dal punto di vista della riduzione dei costi amministrativi e gestionali.

Da segnalare che, anche se la dichiarazione di importazione va presentata nello Stato membro di sdoganamento, l’Iva deve essere assolta nello Stato membro di arrivo, dove sorge la relativa pretesa impositiva.

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