Valore in dogana: i chiarimenti della Corte di Giustizia UE

Valore in dogana: i chiarimenti della Corte di Giustizia UE

di Sara Armella

La Corte di Giustizia europea torna a pronunciarsi in materia di valore doganale, stabilendo nuovi criteri per individuare quando la merce possa considerarsi “venduta per l’esportazione” nel territorio dell’Unione europea in caso di più vendite a catena. Con le  sentenze 30 ottobre 2025, C-500/24 e C-348/24, i giudici europei esaminano due casi piuttosto simili, giungendo però a due conclusioni apparentemente opposte.

La Corte di giustizia dell’Unione europea interviene sulla determinazione del valore in dogana con due decisioni di rilievo, rese nelle cause 30 ottobre 2025, C-500/24 e C-348/24.

Pur muovendo da fattispecie sostanzialmente analoghe, le due decisioni giungono a esiti opposti. In entrambi i casi, la merce era stata introdotta in un deposito doganale, nell’ambito di alcune vendite a catena.

L’articolo 70 del Codice doganale dell’Unione europea stabilisce che il criterio primario per determinare il valore in dogana è rappresentato dal prezzo di transazione, effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l’esportazione verso il territorio dell’Unione europea.

Le sentenze in commento chiariscono come deve essere interpretato questo criterio in presenza di due o più vendite consecutive. Nei casi esaminati, i giudici di rinvio chiedevano alla Corte di Giustizia europea se il valore di transazione dovesse essere il valore della prima vendita, effettuata per introdurre la merce in un deposito doganale, o se dovesse coincidere invece il valore della seconda vendita, con cui le merci erano immesse in libera pratica.

Nella causa C-500/24, la Corte ha escluso che la prima vendita possa qualificarsi come “per l’esportazione” in assenza di una prova concreta che le merci fossero destinate al mercato dell’Unione, richiedendo quindi un accertamento puntuale circa la loro finalità commerciale (art. 29, Reg. (CEE) 2913/92 e art. 70 Cdu).

Nella causa C-348/24, al contrario, la Corte ha ritenuto sufficiente l’introduzione delle merci in deposito doganale, senza la necessità di dimostrare la specifica destinazione alla commercializzazione nel territorio unionale (art. 147, paragrafo 1, comma 1, Reg. (UE) 2015/2447).

Nella causa C-500/24, la Corte di Giustizia dell’Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi sulla corretta determinazione del valore in dogana nel commercio di articoli di moda prodotti in Asia e destinati al mercato europeo attraverso un sistema di vendite successive. Le merci venivano realizzate nei Paesi asiatici e vendute inizialmente a una società con sede in Svizzera. Quest’ultima le rivendeva, successivamente, a una Società europea, che le acquistava per la distribuzione nel mercato dell’Unione. Dopo la seconda vendita, i beni venivano trasportati direttamente dai Paesi di produzione alla Spagna, senza transitare fisicamente per la Svizzera.

I capi, dotati di etichette che ne consentivano la commercializzazione in Paesi diversi, seguivano due destinazioni differenti. Una parte delle merci era immessa in libera pratica, con pagamento dei dazi doganali. Un’altra parte veniva, invece, collocata in deposito doganale, restando temporaneamente esclusa dal pagamento dei diritti doganali fino al momento dell’immissione effettiva sul mercato. La Società importatrice aveva dichiarato come valore in dogana il prezzo risultante dalla prima vendita, quella tra i produttori asiatici e la società svizzera. Tale scelta era stata contestata dalle autorità doganali spagnole, secondo le quali il valore da considerare doveva essere quello derivante dalla seconda vendita, che aveva effettivamente determinato l’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione.

La Corte di Giustizia ha chiarito che il valore in dogana deve riflettere il valore economico reale delle merci importate, determinato secondo il metodo del valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare nella vendita conclusa per l’esportazione verso l’Unione europea. A tal fine, non è sufficiente che le merci siano fisicamente introdotte nel territorio doganale o che, al momento della prima vendita, fossero destinate a essere spedite in Europa. Occorre, invece, dimostrare in modo concreto che la vendita sia stata effettivamente conclusa con la finalità di commercializzare i beni nel mercato dell’Unione.

Con tale decisione, la Corte stabilisce un principio da applicare caso per caso, richiedendo una valutazione concreta delle circostanze commerciali e contrattuali per accertare se una determinata vendita possa qualificarsi come “conclusa per l’esportazione verso l’Unione europea” ai fini della determinazione del valore doganale.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affrontato, con la sentenza del 30 ottobre 2025, nella causa C- 348/2024, una situazione analoga, sorta da una questione pregiudiziale posta dalla Corte Suprema spagnola.

Nel caso in esame, l’amministrazione fiscale spagnola ha contestato alcune dichiarazioni doganali sostenendo che il valore delle merci era stato stabilito in base al loro valore di transazione al momento della vendita, prima del loro collocamento in un deposito doganale situato nel territorio doganale dell’Unione. L’amministrazione fiscale ha ritenuto che si dovesse utilizzare il valore di transazione delle merci al momento della vendita, avvenuta mentre si trovavano in tale deposito e prima della loro immissione in libera pratica secondo la procedura semplificata di cui all’articolo 76 CDU.

La Corte ha statuito che quando talune merci sono state oggetto di una prima vendita sulla cui base sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione europea per essere vincolate al regime del deposito doganale e, successivamente, di una seconda vendita sulla cui base sono state immesse in libera pratica conformemente alla procedura semplificata, il momento in cui occorre collocarsi per determinare il valore in dogana di tali merci è quello della loro introduzione in tale regime, e il valore in dogana di dette merci può essere determinato sulla base del loro valore di transazione al momento della prima vendita.

La Corte ha interpretato l’articolo 147 del regolamento n. 2454/93, che disciplina le vendite successive, nel senso che, anche se si è verificata una seconda vendita, il valore in dogana può essere determinato utilizzando il valore di transazione della prima vendita, poiché questa può essere considerata ai fini dell’esportazione verso l’Unione. In sostanza, la Corte ha chiarito che, nel caso di merci vincolate a un regime di deposito doganale e successivamente immesse in libera pratica, è possibile determinare il valore doganale sulla base della prima vendita, se tale vendita è avvenuta per l’esportazione verso l’Unione europea.

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