Valore doganale: stop alle rettifiche se non c’è contraddittorio

Obbligatorio sentire l’operatore prima di rideterminare il prezzo dei beni importati

Pagina a cura

di Sara Armella e Tatiana Salvi

Scudo contro le contestazioni sul valore doganale: l’Agenzia delle dogane può rettificare il prezzo dichiarato dall’importatore, soltanto dopo aver avviato un contraddittorio effettivo con l’operatore. La Corte di Cassazione, con la sentenza 20/12/2024, n. 33498, riafferma il ruolo centrale del contraddittorio in caso di rettifica del valore, stabilendo che l’Agenzia delle dogane è obbligata a sentire l’operatore prima di concludere l’accertamento. Soltanto se, dopo aver esaminato le osservazioni dell’importatore, l’Ufficio ha ancora “fondati dubbi” sul valore dichiarato, può procedere alla rettifica della dichiarazione doganale.

Il valore doganale al centro di numerose contestazioni. La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, interviene su uno dei sempre più frequenti di contestazione del valore doganale. Molto spesso, infatti, l’Agenzia delle dogane avvia un accertamento quando ha il sospetto che il prezzo dichiarato dall’importatore sia inferiore al valore reale dei prodotti.

Ma perché questo elemento è al centro di così tanti accertamenti? Il valore doganale è uno degli elementi fondamentali della fiscalità doganale, considerata la grande diffusione dei dazi “ad valorem”: è proprio tenuto conto dei criteri giuridici previsti per la determinazione del valore che si determina la base imponibile su cui sono liquidati i dazi doganali e la fiscalità di confine.

La normativa unionale Secondo la normativa doganale, l’unico valore rilevante ai fini dell’obbligazione doganale è il prezzo di transazione, ossia il costo effettivamente pagato per i prodotti importati (art. 70 Cdu, Reg. UE 952/2013). Il prezzo di transazione rappresenta quindi il criterio primario per la determinazione del valore doganale, da cui è possibile discostarsi soltanto in ipotesi eccezionali e rispettando una serie di limiti chiaramente individuati dal legislatore unionale.

Il Codice doganale dell’Unione europea mira, infatti, a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro, che esclude l’impiego di valori in Dogana arbitrari o fittizi (Corte di Giustizia, 20 dicembre 2017, C-529/16, Hammamatsu). Il valore in Dogana deve pertanto riflettere il costo economico reale della merce importata, tenendo conto di tutti gli elementi che contribuiscono alla sua determinazione. Soltanto nel caso in cui non sia possibile individuare il prezzo di transazione della merce, è ammesso il ricorso ai criteri alternativi di stima dei beni importati individuati dalla normativa doganale (art. 74 Cdu), da utilizzarsi secondo un rigoroso ordine gerarchico.

Per contestare il valore l’Agenzia deve seguire un procedimento ad hoc. Con la sentenza 20 dicembre 2024, n. 33498, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’Agenzia delle dogane è tenuta a rispettare la procedura prevista dal Codice doganale in caso di rettifica sul valore. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che, per contestare il prezzo dichiarato, è indispensabile avviare un contraddittorio effettivo con l’operatore prima di procedere alla rettifica della dichiarazione di importazione.

L’Agenzia delle dogane, in caso di “fondati dubbi” sull’attendibilità del prezzo dei beni importati, deve informare l’operatore e avviare un contraddittorio preventivo (art. 140 RE, Reg. UE 2447/2015). 

Un principio che è già stato affermato dalla Corte di Cassazione in numerose precedenti occasioni. Da tempo, infatti, la Suprema Corte ha sottolineato l’importanza di tale contraddittorio, valorizzando il diritto dell’operatore di fornire tutti gli elementi di prova idonei a dimostrare la correttezza del valore dichiarato. In particolare, i giudici hanno chiarito che, in caso di rettifica sul valore, l’Autorità doganale deve chiedere informazioni aggiuntive all’importatore, fornendo a quest’ultimo la possibilità di presentare le proprie osservazioni difensive (Cass., 24 luglio 2023, n. 22200; Cass., 16 maggio 2022, n. 15540; Cass., 13 novembre 2020, n. 25724; Cass., 17 gennaio 2019, nn. 1114 e 1115).

Per disattendere il valore di transazione della merce è necessario, pertanto, che: a) l’Agenzia delle dogane abbia fondati dubbi sull’attendibilità del prezzo dichiarato e b) che tali dubbi persistano anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni e di documentazione e dopo aver fornito all’interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni difensive.

L’Agenzia delle dogane deve quindi attivarsi per realizzare un contraddittorio effettivo, allo scopo di rideterminare, in via “condivisa” il valore doganale dei beni importati.

Il mancato rispetto del diritto al contraddittorio dell’importatore comporta, infatti, l’illegittimità del provvedimento impugnato, poiché, come precisato dalla Suprema Corte, “l’obbligo di sollecitare il contraddittorio ha carattere generale e deve essere sempre ottemperato” (Cass., sez. V, 13 novembre 2020, n. 25724; Cass., sez. V, 27 settembre 2018, nn. 23244, 23245, 23246).

Tra i mezzi di prova che l’operatore può utilizzare per dimostrare la correttezza del valore dichiarato vi sono, per esempio, i rilievi fotografici o le schede tecniche del prodotto, che possono dimostrare che il bene importato è composto da materiali economici e che, per le sue caratteristiche e specifiche tecniche, ha un valore coerente a quello dichiarato.

La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione. Il caso sottoposto all’esame dei giudici aveva a oggetto l’importazione di alcuni articoli di biancheria intima, il cui valore, secondo la Dogana, era superiore a quello dichiarato.

L’accertamento compiuto dall’Agenzia delle dogane, si basava su alcune precedenti importazioni di biancheria intima in materiale sintetico e su una successiva importazione relativa a merce proveniente dallo stesso fornitore, in relazione alla quale l’operatore aveva dichiarato prodotti dello stesso tipo, per descrizione e valore unitario, ma di composizione materiale differente.

La contestazione dell’Ufficio, pertanto, nasceva dal fondato dubbio che la qualità della merce non fosse quella realmente dichiarata dall’importatore. Nel caso di specie, l’Agenzia delle dogane aveva avviato un contraddittorio preventivo con l’operatore, limitandosi, tuttavia, a formulare una richiesta di documenti supplementari.

La Corte di Cassazione ha dichiarato legittima la rettifica del valore doganale, ritenendo sufficiente il contraddittorio “cartolare” avviato dall’Ufficio. In particolare, i giudici hanno affermato che l’Agenzia delle dogane può rideterminare il valore dichiarato, anche in assenza di accessi o verifiche fisiche della merce, purché abbia preventivamente avviato un contraddittorio con l’importatore.

L’art. 140 Reg. UE 2015/2447 (RE), infatti, non prevede che tale contraddittorio debba assumere specifiche forme. È sufficiente anche la sola richiesta di informazioni supplementari o aggiuntive da parte dell’Ufficio, purché all’operatore sia fornita, in ogni caso, la possibilità di esprimere le proprie ragioni e replicare alle contestazioni formulate dalla Dogana.

Per tale ragione, la Corte di Cassazione ha rinviato ai giudici di merito affinché individuino la corretta tipologia e qualità della merce importata, rideterminando eventualmente il valore di transazione.

La normativa doganaleCosa prevede?
Il valore da dichiarare è il “prezzo di transazione” (art. 70 Cdu, Reg. UE 952/2013)La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato
In caso di rettifica, è necessario seguire una procedura speciale (art. 140 RE, Reg. UE 2447/2015)Il valore dichiarato in sede di importazione può essere oggetto di revisione soltanto quando le Autorità doganali nutrano motivati e fondati dubbi in ordine al corrispettivo indicato, a seguito di uno speciale contraddittorio preventivo, previsto come obbligatorio.

Hai bisogno di una consulenza legale?

Hai letto un caso simile al tuo tra le nostre news? Parlane con un nostro avvocato: siamo a disposizione per chiarimenti e assistenza.

+39 (0)2 7862 5150 Contatti +

Sharing ideas and building brands that truly matter

Get Started +
logo
logo

Consulenza legale e tributaria internazionale

Contattaci

Sedi Operative

Via Torino, 15/6 – 20123 Milano
Piazza De Ferrari, 4/2 – 16121 Genova