Temporanea esportazione semplificata

di Sara Armella e Tatiana Salvi

La temporanea esportazione prevista dalla riforma doganale non limita l’istituto della reintroduzione in franchigia disciplinato dal codice dell’Unione europea, ma si aggiunge a esso, con una procedura semplificata destinata ad agevolare la successiva reimportazione. La circolare dell’Agenzia delle dogane 18/12/2024, n. 27/D chiarisce l’art. 72 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (DNC), pubblicando il nuovo modello di istanza da utilizzare per fruire della semplificazione, consistente nell’esonero dal pagamento della fiscalità doganale al momento della reintroduzione.

La riforma doganale, in vigore dal 4 ottobre scorso, ha introdotto alcune importanti modifiche ai regimi speciali previsti dal previgente Tuld (d.p.r. 43/1973), allineando la normativa italiana alla disciplina UE. Le nuove disposizioni abbandonano l’istituto della temporanea importazione e modificano il regime della temporanea esportazione, applicabile alle merci unionali destinate a essere reimportate tal quali, ossia senza aver subito modifiche.

La circolare precisa che per esportazione temporanea si intende l’esportazione di beni destinati, in un tempo successivo, alla reintroduzione nel territorio doganale dell’Unione. Un regime che sopravvive, nonostante non sia espressamente previsto dal CDU, il quale disciplina invece la più generale reintroduzione in franchigia (art. 203 CDU). A differenza di quest’ultima, l’art. 72 delle DNC consente di effettuare la temporanea esportazione e la reimportazione dei beni in maniera semplificata, richiedendo un’autorizzazione preventiva ad ADM. Tale procedimento autorizzatorio intende semplificare l’identificazione dei prodotti destinati a essere reimportati senza pagamento della fiscalità doganale, prevedendo la presentazione di un’apposita istanza alla Dogana di esportazione, prima dell’uscita. Alla richiesta dovrà essere allegato un elenco dettagliato delle merci che formeranno oggetto della dichiarazione di esportazione.

E’ importante rimarcare che tale procedura non osta all’utilizzo della reintroduzione in franchigia prevista dal codice doganale dell’Unione e che, nel caso in cui le merci temporaneamente esportate non siano più destinate a essere reimportate, non sarà più necessario effettuare nessuna procedura doganale, essendo superato l’art. 211 del previgente Tuld.

Al momento della reimportazione la merce potrà essere presentata presso diverse Dogane, utilizzando il bollettino INF 3 (art. 255, Reg. UE 2447/2015). Altro importante chiarimento riguarda il limite temporale entro il quale la merce deve essere riesportata. L’art. 72 DNC stabilisce che i beni possono rimanere vincolati alla temporanea esportazione per il tempo necessario a raggiungere la finalità per cui sono state esportate e comunque per un periodo massimo di trentasei mesi, eventualmente prorogabile su richiesta motivata dell’interessato. Con la circolare, l’Agenzia chiarisce che già al momento della presentazione dell’istanza è possibile indicare eventuali circostanze particolari che giustificano il superamento del limite di tre anni per la reintroduzione. Proroga che può essere chiesta anche dopo il rilascio dell’autorizzazione, se sopraggiungono nuove circostanze eccezionali.

Da segnalare inoltre che, come già chiarito con la circolare 4/10/2024 n. 20/D, nonostante l’art. 72 riporti un elenco di merci e finalità ridotto rispetto a quello contenuto nel previgente Tuld, tali indicazioni sono meramente esemplificative e non limitano la successiva reintroduzione in esenzione dai dazi doganali.

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