Rimborso errato? L’obbligazione doganale si ripristina comunque

Rimborso errato? L’obbligazione doganale si ripristina comunque

di Sara Armella

L’errore della Dogana legittima il ripristino dell’obbligazione
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 30 aprile 2025 nella causa C-330/24, ha stabilito che l’Agenzia delle dogane può ripristinare l’obbligazione doganale anche dopo aver concesso un rimborso, se da un nuovo controllo emerge un errore di valutazione da parte dell’autorità.
In Italia, questo si scontra con il principio di legittimo affidamento dell’art. 10 dello Statuto del contribuente, che vieta all’Amministrazione finanziaria di contraddire i propri comportamenti precedenti.Nel diritto tributario, questo divieto deriva dal principio di buona fede oggettiva, che obbliga l’Agenzia a comportarsi in modo coerente con le apparenze da essa stessa create. Questo principio è stato riconosciuto anche dalla Cassazione (sent. 5402/2012).La Corte di Cassazione ritiene legittima la revisione della bolletta doganale solo se fondata su nuovi fatti. Se mancano nuovi elementi, prove o elementi contrari all’importatore, mancano i presupposti per la revisione (Cass. 7716/2013).
In assenza di nuovi fatti, l’Amministrazione non può modificare l’inquadramento classificatorio precedente (Cass. 21237/2017).Anche il legislatore europeo rafforza la tutela del legittimo affidamento, escludendo la revisione dell’accertamento doganale in presenza di tale affidamento (art. 119 CDU – Reg. UE 952/2013).

Il caso esaminato dalla Corte di Giustizia
Una società ceca aveva inizialmente classificato dei prodotti elettronici nella voce 8521 90 00 90, con dazio all’8,7%. Successivamente, ha richiesto una riclassificazione in base a un’ITV rilasciata ad altro operatore, relativa alla voce 8517 62 00 00 (dazio 0%). La Dogana ha accolto l’istanza e rimborsato i dazi.
Dopo un nuovo controllo, la Dogana ha ritenuto corretta la classificazione originaria e ha richiesto il pagamento dei dazi, ai sensi dell’art. 116, par. 7 CDU.Il giudice del rinvio si chiedeva se l’“errore” rilevante per il ripristino dell’obbligazione dovesse essere solo materiale/involontario o se potesse comprendere anche una valutazione giuridica errata consapevole.

La sentenza della Corte di Giustizia UE
La Corte ha affermato che nessuna versione linguistica ha valore prevalente e ha adottato un’interpretazione sistematica e teleologica del Codice doganale, concludendo che l’“errore” include anche decisioni consapevoli poi rivelatesi errate.
Questa interpretazione garantisce la corretta riscossione delle risorse UE. Le versioni linguistiche differiscono: alcune indicano errore non intenzionale, altre (tra cui l’italiana) usano termini generici.
La Corte ha escluso che questa lettura violi i principi del legittimo affidamento e certezza del diritto, richiamando il termine di prescrizione di tre anni (art. 103 CDU). L’art. 124 CDU, invece, che prevede lo sgravio definitivo, va interpretato restrittivamente, per il suo carattere eccezionale e l’impatto sulle finanze dell’Unione.

Hai bisogno di una consulenza legale?

Hai letto un caso simile al tuo tra le nostre news? Parlane con un nostro avvocato: siamo a disposizione per chiarimenti e assistenza.

+39 (0)2 7862 5150 Contatti +

Sharing ideas and building brands that truly matter

Get Started +
logo
logo

Consulenza legale e tributaria internazionale

Contattaci

Sedi Operative

Via Torino, 15/6 – 20123 Milano
Piazza De Ferrari, 4/2 – 16121 Genova