Rappresentanza doganale, accesso ampio ma solo a soggetti super qualificati
di Sara Armella e Tatiana Salvi
Ampio accesso alla rappresentanza doganale diretta, ma solo per i soggetti che siano in possesso di elevati standard di competenza e professionalità e che siano in grado di gestire, nella pratica, un elevato numero di operazioni doganali. La circolare 2/09/2025 n. 22/D mette al centro dell’abilitazione l’importanza della formazione e di un aggiornamento professionale continuo, valorizzando il ruolo strategico del rappresentante doganale.
La riforma, approvata con il d.lgs. 141/2024, ha ammesso un ampio ricorso alla rappresentanza diretta, ma con un’importante precisazione: i professionisti che assistono le aziende attive nel settore dell’import-export devono rispondere a specifici standard.
Molto rare sono le situazioni in cui un’impresa esegue direttamente una procedura di importazione o di esportazione, mentre la prassi segnala la necessità di farsi supportare da un rappresentante, che gestisce le procedure e si rapporta direttamente con l’Agenzia delle dogane e le altre autorità coinvolte, nell’interesse del proprio mandante. La sua funzione non è circoscritta alla compilazione della dichiarazione doganale, ma attiene anche all’attività di consulenza e assistenza nella liquidazione e nel pagamento dei dazi e della fiscalità doganale, nonché alla fornitura di eventuali servizi accessori.
La rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante agisce in nome e per conto di terzi, o indiretta, se agisce in nome proprio e per conto dell’operatore.
Nel vecchio Tuld, la figura del rappresentante diretto sostanzialmente coincideva con quella dello spedizioniere doganale. In linea con la disciplina europea, le nuove Disposizioni nazionali complementari hanno ampliato il bacino di soggetti che possono svolgere tale importante funzione. Possono richiedere l’abilitazione gli spedizionieri doganali, i Centri di assistenza doganale (Cad) e le aziende in possesso della certificazione di operatore economico autorizzato (AEO). L’accesso ai servizi di rappresentanza diretta, per tali soggetti, va richiesto contestualmente all’ottenimento del relativo titolo professionale o status, presentando un’apposita domanda. L’autorizzazione sarà però automatica, non essendo necessario dimostrare di essere in possesso degli standard richiesti.
Per tutti gli altri soggetti è possibile ottenere l’abilitazione a prestare i servizi di rappresentanza diretta, dimostrando di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 31 Dnc. In particolare, sono richieste l’assenza di condanne penali per i delitti non colposi previsti dall’art. 33 Dnc e l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale nell’ambito dello svolgimento della propria attività. Va provato, infine, il rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività di rappresentante.
Su questo punto, la circolare prevede due alternative possibili: dimostrare di essere in possesso di una comprovata esperienza, avendo effettuato almeno 300 dichiarazioni doganali in rappresentanza indiretta negli ultimi tre anni (di cui almeno 100 nell’ultimo anno e il 30% per l’immissione in libera pratica), o aver conseguito una qualifica professionale, consistente in un titolo giuridico o economico, unitamente al conseguimento di un percorso formativo accreditato dall’Agenzia delle dogane per l’ottenimento della certificazione AEO.
Per il mantenimento dell’autorizzazione, l’operatore dovrà compiere almeno 100 dichiarazioni ogni anno come rappresentante diretto, oltre a dimostrare di aver frequentato, ogni due anni, un corso di aggiornamento di almeno 30 ore.