Rafforzata la lotta alla contraffazione: chiarimenti operativi nella circolare 17/D del 21 luglio 2025

Rafforzata la lotta alla contraffazione: chiarimenti operativi nella circolare 17/D del 21 luglio 2025

di Sara Armella e Tatiana Salvi

Lotta alla contraffazione rafforzata grazie a controlli doganali mirati, con la possibilità per l’Agenzia delle dogane di sospendere d’ufficio lo svincolo della merce, anche in assenza di una domanda di intervento da parte del titolare del diritto di proprietà intellettuale. Sono queste le novità previste dalla circolare 21/07/2025, n. 17/D, che fornisce alcuni importanti chiarimenti sulle procedure doganali dedicate alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI).

Tra i compiti dell’Agenzia delle dogane vi è quello di proteggere il mercato dell’Unione europea da traffici illeciti e da pratiche di commercio sleale, garantendo la sicurezza e la qualità dei prodotti che entrano ed escono dal territorio UE.

Al fine di prevenire la circolazione di merce contraffatta, la normativa europea di riferimento, contenuta nel Reg. UE 603/2013, invita gli operatori a inviare una domanda di intervento per la tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale.

Si tratta, in pratica, di istanze volte a fornire alle Autorità doganali tutte le informazioni utili a distinguere i prodotti autentici da quelli contraffatti. Attraverso queste segnalazioni, le Autorità doganali possono individuare le spedizioni maggiormente a rischio, migliorando così l’efficienza dei controlli doganali.

La novità della circolare è rappresentata dalla previsione di una procedura “d’ufficio” che consente all’Agenzia delle dogane di sospendere lo svincolo di merce sospetta e di bloccare i prodotti non deperibili, anche nei casi in cui per tali beni non siano state presentate specifiche domande di intervento da parte dei titolari dei DPI.

Di conseguenza, i tutti i casi in cui la Dogana ritenga che un prodotto sia potenzialmente lesivo di un diritto di proprietà intellettuale, può sospendere lo svincolo della merce. La circolare legittima, così, il blocco di tutti i beni sospettati di contraffazione.

Per poter proseguire nei controlli, l’Agenzia delle dogane dovrà informare il titolare del marchio, del brevetto o del diritto d’autore, inviandogli alcune foto o una descrizione della merce oggetto di verifica. Il titolare del DPI può presentare una domanda di intervento entro il termine di quattro giorni, anche incompleta, integrandola poi nei successivi dieci giorni.

La circolare disciplina anche le modalità di presentazione delle istanze di tutela, evidenziando che tutte le segnalazioni sono raccolte in una banca dati europea, denominata COPIS (Anti Counterfeit and Anti Piracy Information System). Tale piattaforma consente la condivisione di informazioni con tutte le Dogane UE. I dati raccolti sono trasmessi anche all’Osservatorio europeo dell’European Union Intellectual Property Office (Euipo), al fine di individuare i flussi commerciali più a rischio.

Il sistema consente anche ai soggetti tutelati di accedere alle informazioni relative alle spedizioni bloccate, per avviare eventuali azioni legali, in sede civile o penale, o per verificare che la merce contraffatta sia stata distrutta.

In Italia, la domanda di intervento viene valutata dall’Ufficio centrale AEO, compliance e grandi imprese della Direzione Dogane, che è anche punto di contatto con gli altri Stati membri.

Hai bisogno di una consulenza legale?

Hai letto un caso simile al tuo tra le nostre news? Parlane con un nostro avvocato: siamo a disposizione per chiarimenti e assistenza.

+39 (0)2 7862 5150 Contatti +

Sharing ideas and building brands that truly matter

Get Started +
logo
logo

Consulenza legale e tributaria internazionale

Contattaci

Sedi Operative

Via Torino, 15/6 – 20123 Milano
Piazza De Ferrari, 4/2 – 16121 Genova