Provviste di bordo: chiarimenti ufficiali dall’Agenzia delle Dogane
di Stefano Comisi e Osvaldo Trucco
Con la circolare 10 settembre 2025 n. 24/D, l’Agenzia delle Dogane fa chiarezza su un aspetto molto pratico per gli operatori della nautica: per le provviste e le dotazioni di bordo è sufficiente il Manifesto Merci in Partenza (MMP). Non occorre presentare il Manifesto Merci in Arrivo (MMA) nei porti UE di scalo successivi, nemmeno per le provviste imbarcate e non consumate durante il viaggio, né una dichiarazione di esportazione completa: il MMP è sufficiente e costituisce prova piena dell’avvenuto imbarco, anche ai fini fiscali.
La novità è rilevante perché chiarisce che, quando le forniture sono fatturate in regime di non imponibilità IVA (art. 8-bis DPR 633/1972), le merci restano unionali: non diventano esportazioni “vere e proprie” e pertanto non scattano i vincoli doganali ordinari. Il fatto che tali forniture vengano ricondotte al regime di esportazione è volto unicamente a dimostrare che le provviste sono state effettivamente imbarcate, non serve quindi la dichiarazione di esportazione completa: è sufficiente presentare il Manifesto Merci in Partenza (MMP), che ha valore di prova di imbarco.
La Determinazione direttoriale del 25 luglio 2025, prot. 16914/RU, lo conferma: il manifesto assolve le formalità previste dall’art. 332, par. 5, del Regolamento di esecuzione 2015/2447, sostituendo di fatto la tradizionale dichiarazione di esportazione.
Una precisazione riguarda anche i carburanti: per il bunkeraggio (rifornimento) di navi e aeromobili la prova dell’imbarco non avviene tramite il Manifesto Merci in Partenza, ma esclusivamente attraverso le formalità accise, come chiarito dalle risoluzioni 1/D e 69/E del 13 giugno 2017. In pratica, la fornitura in esenzione passa dal Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) – con attestazione di ricezione a bordo – oppure dall’electronic Administrative Document (e-AD) nell’Excise Movement and Control System (EMCS) – con rapporto di ricezione.
L’esenzione spetta solo quando l’imbarcazione o l’aeromobile sono impiegati a fini commerciali; per la nautica ciò significa attività svolte a titolo oneroso, come trasporto passeggeri, crociere, pesca professionale o servizi offshore, con esclusione dell’uso privato da diporto. In più, ai fini fiscali, la navigazione deve qualificarsi come “in alto mare”, ossia oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di base, fuori dalle acque territoriali. In caso contrario, il rifornimento resta soggetto a imposta.
Non tutte le imbarcazioni sono tenute a presentare il Manifesto Merci in Partenza. Le unità da diporto, la regola è chiara: rientrano tra le categorie esentate, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo di propulsione. Lo precisa l’Agenzia, richiamando il Codice della Navigazione: che si tratti di un piccolo yacht o di un superyacht oltre i 24 metri, non fa differenza, purché la finalità sia diportistica.
Diverso il discorso per le navi da crociera. Trattandosi di unità impiegate in attività commerciale, non possono essere assimilate alle imbarcazioni private da diporto e, pertanto, non beneficiano dell’esenzione. L’obbligo di presentare il Manifesto Merci in Arrivo (MMA), tuttavia, scatta solo quando a bordo ci sono merci non unionali da sbarcare in porto. Se invece le stesse merci restano a bordo per l’intera durata della crociera, l’adempimento non è richiesto.
La circolare in commento individua anche alcune ipotesi in cui la presentazione del Manifesto Merci in Partenza non è necessaria. L’obiettivo è evitare adempimenti ridondanti in situazioni in cui l’uscita dal territorio doganale non si realizza o in cui i controlli possono già essere garantiti da altri strumenti.
Un primo caso riguarda le merci temporaneamente scaricate e poi ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il tragitto, ad esempio una nave da crociera che, in un porto unionale, deposita parte delle provviste già a bordo per consentire l’imbarco di nuove scorte, oppure un aeromobile che deve scaricare alcuni contenitori per riorganizzare lo stivaggio. In tali circostanze, spiega l’Agenzia, non vi è alcun obbligo di presentazione in dogana, ai sensi dell’art. 139, par. 2, del Codice doganale dell’Unione, CDU.
Non occorre presentare il manifesto nemmeno quando le merci non unionali viaggiano scortate da T1 a bordo di navi o aeromobili che effettuano esclusivamente tratte unionali, purché vi sia l’autorizzazione prevista dall’art. 233, par. 4, lett. e), CDU. Analoga esenzione vale per le merci accompagnate da T1 nell’ambito dei Servizi regolari di trasporto marittimo (RSS) autorizzati dal regolamento UE 2015/2446 e per il cabotaggio nazionale tra porti italiani, quando le merci sono scortate da un T2L che ne certifica lo status unionale.
Infine, non è richiesto il Manifesto Merci in Partenza per i beni privati al seguito dei passeggeri, come le autovetture imbarcate sulle navi che effettuano collegamenti con Paesi extra-UE.
Per navi e aeromobili diretti verso destinazioni extra-UE, tuttavia, l’obbligo di presentare l’MMP sussiste in tutti i casi in cui la normativa unionale prevede una dichiarazione di pre-partenza ai sensi dell’art. 263 CDU, salvo le specifiche ipotesi di esonero disciplinate dal regolamento delegato 2446/2015.