Operatori doganali, correzioni ampie

Operatori doganali, correzioni ampie

di Sara Armella e Tatiana Salvi

Ampie possibilità di regolarizzazione, soprattutto per gli operatori certificati AEO, e revisione su istanza di parte senza nessuna conseguenza penale. La circolare dell’Agenzia delle dogane 10/12/2024, n. 25/D consente di correggere eventuali errori in Dogana, riducendo al minimo le conseguenze sanzionatorie per gli operatori. Attraverso la regolarizzazione è possibile presentare una dichiarazione tardiva, sanando ogni irregolarità ed evitando una contestazione per “contrabbando per omessa dichiarazione”. Con la revisione su istanza di parte, invece, si evita la contestazione di “contrabbando per infedele dichiarazione”.

L’entrata in vigore della riforma doganale (approvata con il d.lgs. 141/2024) ha sollevato numerose perplessità in relazione alla possibilità di correggere eventuali errori commessi in sede di dichiarazione doganale. Il nuovo quadro sanzionatorio prevede, infatti, che per ogni violazione doganale accertata, l’Agenzia delle dogane trasmetta la notizia di reato alla Procura europea, se i maggiori diritti contestati, distintamente considerati, superano la soglia penale di 10 mila euro o in presenza di una circostanza aggravante.

La circolare in commento limita la portata applicativa del nuovo contrabbando, chiarendo che in caso di regolarizzazione o di revisione su istanza di parte non vi saranno conseguenze penali per gli operatori.

In particolare, è possibile evitare una contestazione di contrabbando per omessa dichiarazione, procedendo alla “regolarizzazione a posteriori”, attraverso la presentazione di una dichiarazione doganale tardiva. In questo caso, si applicherà la sanzione prevista dall’art. 103 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (Dnc), compresa tra i 150 e i 2.000 euro.

La circolare precisa che la regolarizzazione non comporta particolari controlli da parte dell’Agenzia, se non sono dovuti maggiori diritti doganali. Resta però salva la possibilità, per la Dogana, di rivalutare i requisiti di affidabilità della società.

Se la regolarizzazione comporta, invece, l’insorgenza di un’obbligazione doganale, l’Agenzia delle dogane dovrà escludere che vi siano elementi che possano configurare un “tentativo di frode”. La normativa europea prevede, infatti, la possibilità di estinguere l’obbligazione doganale se l’operatore regolarizza spontaneamente l’inosservanza, purché la violazione non abbia avuto conseguenze significative e non costituisca un tentativo di frode (art. 124 Cdu e 103 RD). L’operatore dovrà presentare un’istanza di regolarizzazione, dimostrando la propria buona fede. Nel valutare il comportamento dell’operatore, l’Ufficio terrà conto del possesso dell’autorizzazione AEO. Si tratta, quindi, di un ulteriore vantaggio per i soggetti AEO, che hanno già dimostrato un elevato grado di affidabilità doganale. Se non vi sono elementi che comprovano l’intenzionalità dell’omissione, l’Ufficio autorizza la regolarizzazione, a meno che non siano già stati avviati controlli o accertamenti sulla merce.

La circolare chiarisce, infine, che è possibile presentare un’istanza di revisione di parte per correggere una dichiarazione doganale già accettata dalla Dogana (art. 40 Dnc e art. 173 Cdu). La presentazione dell’istanza esclude non soltanto l’applicazione delle sanzioni amministrative (art. 96, c. 13), ma evita anche ogni eventuale contestazione penale. La circolare chiarisce, infatti, che se l’operatore chiede spontaneamente di correggere errori o inesattezze non può esservi contrabbando.

La sanzione penale richiede, infatti, l’elemento soggettivo del dolo (ossia dell’intenzionalità): se l’operatore rimedia a un errore doganale non può essere ritenuto penalmente responsabile.

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