Obbligo generalizzato e-Das per i trasferimenti energetici
di Sara Armella e Giovanni Belotti
Introdotto l’obbligo generalizzato di utilizzo dell’e-Das per tutti i trasferimenti nazionali di prodotti energetici, a eccezione di quelli che riguardano il gas naturale liquefatto (GPL). È questa la novità principale prevista dal disegno di legge di bilancio 2025, approvato dal Consiglio dei ministri, il quale mira a favorire la digitalizzazione delle procedure e l’intensificazione dei controlli da parte delle Dogane nel settore delle accise. Il testo, che dovrà ora essere sottoposto al vaglio delle Camere, è volto a ottenere una riduzione del tax gap sull’energia elettrica (attualmente stimato a 220 milioni di euro l’anno per l’energia elettrica e 135 milioni di euro l’anno per il gas naturale), nonché a diminuire il numero di frodi.
L’e-Das rappresenta il documento di accompagnamento per il trasporto nazionale di prodotti ad accisa assolta ed è richiesto per la circolazione di benzina, gasoli ed energia elettrica, a esclusione dei trasferimenti di merce in quantità non superiore a 1.000 chili con destinazione presso depositi commerciali non soggetti all’obbligo di denuncia (art. 25, TUA). Tali spedizioni, infatti, possono ancora essere effettuare sulla scorta di documenti ordinari di trasporto, non informatizzati e spesso in formato cartaceo. Il testo della nuova legge di bilancio elimina tale riferimento, generalizzando l’obbligo di utilizzo dell’e-Das, così da rimuovere ogni supporto analogico e garantire maggiori semplificazioni per gli operatori, oltre alla possibilità di monitorare, in tempo reale, i movimenti di tali prodotti su tutto il territorio nazionale.
Estesa, inoltre, la facoltà per l’Agenzia delle dogane di accedere ai dati relativi alla fatturazione elettronica durante accessi e ispezioni. Sebbene tale possibilità fosse già prevista con riferimento alle ispezioni dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, la Dogana potrà svolgere la propria attività di verifica, nei limiti dei poteri e controlli previsti dall’art. 18 TUA, nei confronti dei venditori che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica e del gas naturale ai consumatori finali. Lo svolgimento di controlli incrociati della Dogana in collaborazione con l’Agenzia delle entrate dovrebbe determinare un recupero di almeno il 10% del tax gap, riducendo il numero di frodi nell’ambito della distribuzione di prodotti sottoposti alle accise.