di Sara Armella e Stefano Comisi
Obbligatoria dal 28 marzo la nuova certificazione per le imprese importatrici delle c.d. “merci CBAM” (ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno).
Il Regolamento UE 2025/486, infatti, disciplina le modalità e le condizioni di ottenimento dello status di “dichiarante CBAM autorizzato”, il soggetto qualificato che, a partire dal 1° gennaio 2026, dovrà garantire veridicità e accuratezza dei valori sulle emissioni di gas a effetto serra impiegate nella produzione di merci ad alto impatto ambientale. Il testo del nuovo regolamento.
Il CBAM (meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere) a partire da ottobre 2023, impone alle imprese europee il costante monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra connesse alla produzione delle merci importate. Nonostante la recente proposta di rinvio della seconda fase meccanismo al 2027 da parte della Commissione europea, le nuove norme sul dichiarante dovrebbero applicarsi a partire dal 1° gennaio 2026. Dal 28 marzo 2025, tuttavia, importatori e rappresentanti doganali indiretti sottoposti agli adempimenti dichiarativi del CBAM, potranno già presentare la propria richiesta e ottenere lo status di dichiarante autorizzato. L’istanza dovrà essere inoltrata direttamente dal “registro CBAM”, ossia la stessa piattaforma che gli operatori utilizzano per comunicare i dati delle emissioni alla Commissione europea. L’autorizzazione potrà essere rilasciata soltanto nei confronti di soggetti residenti nell’Unione europea e la richiesta dovrà contenere le generalità del richiedente, il suo codice EORI e l’attività prevalentemente svolta in UE.
Tempi stretti per l’Autorità nazionale che avrà a disposizione 120 giorni di tempo dalla data di acquisizione della richiesta per poter rilasciare l’autorizzazione al richiedente. Sarà di 180 giorni, invece, il termine per rispondere alle domande presentate prima del 15 giugno 2025. Prima di concedere l’autorizzazione, l’Autorità nazionale sarà tenuta ad aprire una procedura di consultazione telematica con l’interessato, avviando un contraddittorio entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso di parere negativo al rilascio della certificazione, il richiedente potrà presentare le proprie osservazioni entro il termine di 30 giorni, dopodiché, la decisione di rigetto diventerà definitiva. Se l’Autorità, invece, concederà lo status di dichiarante CBAM autorizzato, questo sarà registrato sul portale CBAM e avrà efficacia a partire dalla data di registrazione.
Il nuovo regolamento europeo stabilisce, inoltre, i criteri che la Commissione europea dovrà tenere in considerazione per decidere sul rilascio dell’autorizzazione di dichiarante CBAM. In particolare, l’autorizzazione potrebbe non essere concessa se l’operatore ha commesso gravi e ripetute violazioni della normativa doganale e fiscale nei tre anni precedenti alla richiesta oppure se ha riportato una condanna definitiva per reati connessi alla sua attività nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda. Una volta ottenuta, invece, l’autorizzazione di dichiarante CBAM autorizzato sarà utilizzabile il giorno stesso dalla registrazione della stessa sul portale. Alla certificazione sarà assegnato un numero identificativo in relazione al conto CBAM del dichiarante e dovrà essere indicato, inoltre, lo Stato membro UE dell’Autorità competente che l’ha rilasciata.