Nuovo Strumento di Compliance Doganale: Al Via le Istanze di Consulenza Giuridica
di Sara Armella e Andrea Romani Grussu
Disponibile un nuovo strumento di compliance doganale, indispensabile per tutti gli operatori del commercio internazionale.
Con la determinazione direttoriale dell’8 agosto scorso, infatti, l’Agenzia delle dogane ha chiarito le modalità di presentazione delle nuove istanze di consulenza giuridica. Si tratta di un istituto introdotto dal Legislatore, previsto dall’art. 10 octies dello Statuto dei diritti del contribuente (l. 212/2000), in attuazione della delega per la riforma fiscale (d.lgs. 219/2023), che affianca l’interpello tributario, già previsto dall’art. 11 dello Statuto stesso.
L’obiettivo è quello di raggiungere nuovi standard di trasparenza e collaborazione tra imprese, professionisti e Amministrazioni doganali. Le istanze sono finalizzate proprio a ottenere chiarimenti dall’Amministrazione finanziaria, al fine di dipanare dubbi interpretativi in materia doganale.
Ma mentre il classico interpello tributario può essere presentato da tutti i contribuenti riguardo all’interpretazione normativa di fattispecie concrete e personali, la nuova istanza di consulenza giuridica può essere richiesta dalle associazioni sindacali e di categoria, dagli ordini professionali, dagli enti pubblici o privati, dalle Regioni ed enti locali, nonché dalle amministrazioni dello Stato, per ricevere chiarimenti interpretativi in merito a norme doganali circa casi giudicati di rilevanza generale e che non riguardano singoli contribuenti.
È attribuita, dunque, un’importanza fondamentale alla consulenza di un professionista del settore doganale per la redazione di un’istanza conforme e normativamente corretta. Occorre, inoltre, prestare molta attenzione alla forma e al rispetto dei requisiti precisati nella determinazione dell’8 agosto, la quale chiarisce che possono essere considerate inammissibili dalla Dogana le istanze che non sono giudicate rilevanti per la generalità degli operatori o che riguardano casi già chiariti dalla Dogana stessa e, quindi, ritenute prive di elementi di incertezza interpretativa.
Non sono ammissibili nemmeno le istanze che vertono su questioni per le quali il soggetto istante ha già ricevuto risposta in passato, salvo la necessaria precisazione di nuovi elementi di fatto o di diritto che riguardano aspetti dei quali l’istante è venuto a conoscenza in seguito alla prima istanza.
Le risposte alle istanze sono comunicate al richiedente a mezzo pec o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, inoltre, devono essere pubblicate sul sito dell’Agenzia delle dogane.