L’Agenzia delle dogane semplifica lo sdoganamento
di Sara Armella e Tatiana Salvi
Via libera allo sdoganamento centralizzato per gli operatori economici certificati AEO, con forti semplificazioni e una più diretta gestione del rapporto doganale. Le imprese in possesso dell’autorizzazione AEO-C possono essere autorizzate a svolgere le formalità doganali presso l’Ufficio più vicino, anche se la merce è presentata presso una diversa Dogana, anche in un altro Paese dell’Unione europea. Una semplificazione da tempo attesa, che rende indispensabile, per chi opera presso diverse Dogane, ottenere la certificazione AEO customs. La circolare di ADM 30/10/2024 n. 23 dà attuazione allo sdoganamento centralizzato, disciplinandone i requisiti, le modalità di autorizzazione e i poteri di controllo.
Tale istituto rappresenta una delle principali innovazioni del codice doganale dell’Unione, in vigore dal 1° maggio 2016, la cui concreta applicazione ha richiesto un lungo lavoro di allineamento procedurale e operativo dei Paesi membri. L’art. 179 del codice stabilisce che le autorità doganali possono autorizzare un operatore a presentare una dichiarazione presso la Dogana competente per il luogo in cui è stabilito (Ufficio controllo), anche per le merci presentate presso un’altra Dogana (Ufficio di presentazione). La nuova procedura consente, quindi, di creare un’unica regia interna alle aziende e di avere come interlocutore un solo Ufficio doganale. Tra i vantaggi, anche la possibilità di far arrivare le merci in un altro Paese europeo, in prossimità del luogo a cui sono destinate o in quello più conveniente dal punto di vista logistico, con un’evidente ottimizzazione dei trasporti e dunque di costi e tempi di sdoganamento.
Con la decisione di esecuzione 2023/2879, l’Unione europea aveva già dato avvio alla prima fase di implementazione dello sdoganamento centralizzato. Dal 1° luglio scorso è stata prevista, infatti, la possibilità di utilizzare questa procedura semplificata per le dichiarazioni standard di importazione, deposito doganale, perfezionamento attivo, uso finale, a eccezione dei prodotti sottoposti ad accise, delle merci unionali movimentate nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali e dei beni sottoposti a misure di politica agricola comune. Un’introduzione graduale, quindi, che avrà come secondo step l’implementazione dello sdoganamento centralizzato all’esportazione a partire da dicembre 2024. La procedura semplificata, infine, avrà piena efficacia dal 2 giugno 2025.
La circolare in commento chiarisce le condizioni di accesso e la procedura di autorizzazione necessaria. Dal punto di vista soggettivo, soltanto gli operatori in possesso dell’autorizzazione AEO per le semplificazioni doganali (AEO-C) possono richiedere l’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato. La richiesta deve essere presentata, attraverso il sistema delle Customs Decision, all’Ufficio regimi e procedure doganali della Direzione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Una volta rilasciata, l’autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri dell’Unione europea.
L’Ufficio doganale di controllo (ossia quello più vicino all’impresa) verificherà che vi siano gli elementi necessari per il vincolo della merce al regime doganale dichiarato e, accettata la dichiarazione doganale, potrà procedere ai controlli documentali eventualmente selezionati sulla base del sistema di analisi dei rischi. Nel caso in cui sia necessario procedere a una verifica fisica della merce, invece, la competenza sarà demandata all’Ufficio di presentazione. La fase di controllo sarà gestita, quindi, dall’Ufficio presso cui è stabilita l’impresa.