Illegittima la contestazione sul valore se l’accertamento si fonda su banche dati ADM

Illegittima la contestazione sul valore se l’accertamento si fonda su banche dati ADM

di Sara Armella e Tatiana Salvi

È illegittima la contestazione sul valore doganale se l’accertamento si fonda su una banca dati interna all’Agenzia delle dogane. La Corte di Giustizia europea, con la sentenza 29/01/2026, C-72/24 e C-73/24, chiarisce che i sistemi di rilevazione statistica non possono sostituire i criteri di determinazione del valore previsti dal Codice doganale dell’Unione. Secondo i giudici europei, tali database possono essere utilizzati soltanto in via residuale, quando non sia possibile effettuare un controllo fisico della merce e la documentazione commerciale riporti termini imprecisi e generali. Resta però una condizione necessaria: l’operatore deve sempre avere la possibilità di dimostrare che il valore dichiarato, anche se inferiore a quello “medio statistico”, corrisponde al prezzo reale della merce importata.

La decisione europea è destinata a riflettersi su moltissimi contenziosi in essere, perché censura la prassi dell’Agenzia delle dogane di ricorrere automaticamente a prezzi “statistici” per rideterminare il valore doganale dichiarato all’importazione.

Una prassi che, secondo la sentenza, non è coerente con la normativa europea, perché non consente all’operatore di giustificare i prezzi inferiori indicati nella dichiarazione doganale. Il ricorso ai dati statistici porterebbe a un aumento al rialzo dei valori dichiarati, creando un sistema di “valori minimi” che non trova riscontro nell’ordinamento europeo.

La Corte di Giustizia europea, tornando su un argomento di grande interesse per gli operatori, ha concluso che non è possibile contestare il valore dichiarato all’importazione riferendosi a rilevazioni puramente statistiche. Il valore doganale deve coincidere, infatti, con il prezzo reale del prodotto, tenendo conto delle sue caratteristiche. Il Codice doganale dell’Unione europea mira, infatti, a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro, che esclude l’impiego di prezzi arbitrari o fittizi. Il valore in Dogana deve riflettere il costo economico reale della merce importata, tenendo conto di tutti gli elementi che contribuiscono alla sua determinazione. Soltanto nel caso in cui non sia possibile individuare il prezzo di transazione della merce, infatti, è ammesso il ricorso ai criteri alternativi di stima dei beni importati individuati dalla normativa doganale, da utilizzarsi in rigoroso ordine gerarchico.

I giudici europei hanno ribadito che in caso di fondati dubbi sulla veridicità del valore dichiarato, è onere della Dogana dimostrare di aver applicato, in sede di rettifica, i metodi immediatamente sussidiari stabiliti dal Codice doganale, secondo la rigida sequenza prevista, dovendo eventualmente dar conto delle ragioni per cui l’applicazione dei precedenti criteri non sia stata possibile.

Anche la Corte di Cassazione ha da tempo affermato che deve ritenersi illegittima la rettifica dell’Ufficio, nel caso in cui l’accertamento sia fondato unicamente su una rilevazione di dati statistici (Cass., sez. V, 17 gennaio 2019, nn. 1114 e 1115). Le banche dati sul valore rappresentano, infatti, metodi di analisi che possono essere utilizzati per individuare modelli commerciali che potrebbero costituire casi di frode, ma non giustificano, da soli, una rideterminazione del valore.

Hai bisogno di una consulenza legale?

Hai letto un caso simile al tuo tra le nostre news? Parlane con un nostro avvocato: siamo a disposizione per chiarimenti e assistenza.

+39 (0)2 7862 5150 Contatti +

Sharing ideas and building brands that truly matter

Get Started +
logo
logo

Consulenza legale e tributaria internazionale

Contattaci

Sedi Operative

Via Torino, 15/6 – 20123 Milano
Piazza De Ferrari, 4/2 – 16121 Genova