Il mercato Ue ora gioca in difesa. Istituiti 8 nuovi dazi antidumping tra definitivi e provvisori

Il mercato Ue ora gioca in difesa. Istituiti 8 nuovi dazi antidumping tra definitivi e provvisori

Il pacchetto di misure adottato dall’Unione europea per livellare i prezzi dei beni importati

Pagina a cura

di Sara Armella e Tatiana Salvi

Boom di indagini antidumping: negli ultimi due mesi l’Unione europea ha adottato nuovi regolamenti, istituendo cinque dazi definitivi e tre dazi provvisori, oltre a quattro procedure di riesame che confermano alcune misure già adottate. Sono state avviate, inoltre, cinque nuove indagini. Da segnalare anche la registrazione di diverse tipologie di prodotti, che potranno dar luogo all’introduzione di un dazio retroattivo. I beni interessati sono diversi: da ferro e acciaio a e-bike e parquet.

I dazi antidumping: uno strumento a tutela del mercato UE. Negli ultimi mesi, l’Unione europea ha adottato diverse misure antidumping, che interessano soprattutto i prodotti importati dalla Cina.

Ma cosa sono i dazi antidumping? Si tratta di misure che assolvono una funzione non propriamente fiscale, bensì sanzionatoria e di tutela del mercato rispetto alle vendite sottocosto. L’antidumping mira a livellare il prezzo del bene estero, con un dazio specifico, di importo equivalente al margine di dumping praticato.

I dazi antidumping rappresentano lo strumento più utilizzato a livello unionale per la tutela del mercato interno: secondo la Commissione europea, a fine 2023 erano in vigore 182 misure di difesa commerciale, di cui 156 dazi antidumping, il 40% in più rispetto al 2018.

Una tendenza che sembra confermarsi anche negli ultimi due mesi.

Possibili dazi retroattivi su viti e bulloni cinesi senza capocchia. Dal 31 gennaio sono soggette a registrazione le importazioni di viti senza “testa” originarie della Repubblica Popolare Cinese, in vista della riscossione di dazi antidumping retroattivi, riguardanti i prodotti classificati con i codici NC 73181542 e 73181548. A prevederlo è il Reg. UE 2025/141, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 gennaio.

Una rapidissima scansione temporale che lascia poco spazio di programmazione alle imprese e che si ripercuoterà sulle aziende che sono in procinto di ricevere i prodotti, dopo averli acquistati mesi fa dalla Cina.

La registrazione delle importazioni prelude alla possibilità di applicare retroattivamente i dazi antidumping. Se, al termine dell’inchiesta avviata lo scorso 17 ottobre, la Commissione dovesse adottare un nuovo dazio, la riscossione potrà avvenire anche retroattivamente, a partire proprio dal 31 gennaio 2025.

Nessuna possibilità, invece, di riscuotere i dazi sulle importazioni anteriori al 31 gennaio, come ha più volte chiarito la Corte di giustizia europea, posto che lo scopo della registrazione è di garantire che, qualora dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la presenza di un margine di dumping nelle forniture cinesi, i dazi potrebbero colpire soltanto le operazioni che hanno rappresentato oggetto di una specifica registrazione.

Gli eventuali dazi dipenderanno dai risultati dell’inchiesta: il margine di dumping stimato è compreso tra il 100% e il 150% e il livello di eliminazione del pregiudizio dovrebbe essere tra il 150% e il 214% per il prodotto in esame, nel periodo 2020-2023.

Non è possibile, in questa fase, operare una stima dell’importo di eventuali futuri dazi da pagare. È tuttavia importante che le imprese importatrici siano informate del rischio, posto che la registrazione delle operazioni potrebbe preludere, a distanza di mesi, a un recupero retroattivo, per percentuali particolarmente significative. Considerata l’elevata incidenza di tali dazi, è opportuno che le imprese si cautelino contrattualmente, includendo clausole a propria tutela, onde evitare che la misura applicata retroattivamente renda del tutto antieconomico l’acquisto dall’estero e la distanza di tempo determini l’impossibilità di trasferire l’onere sul prezzo finale del prodotto.

Ma il settore dell’acciaio non è l’unico a essere colpito: negli ultimi mesi sono state sottoposte a registrazione anche le importazioni di legno compensato di legno duro (NC 3406 00 00, Reg. UE 2024/3140) e di cloruro di colina (NC 2923 10 00, 2309 90 31, 2309 90 96, 2106 e 3824 99 96, Reg. UE 2025/92) originari della Repubblica popolare cinese.

Confermati anche i dazi sulle e-bike e su altri prodotti cinesi. La Commissione europea ha riconfermato anche alcune misure già in vigore. Ai sensi dell’art. 11, par. 2, Reg. CE 2016/1036, infatti, i dazi antidumping hanno durata quinquennale e decadono nel caso in cui non sia avviata dall’Autorità europea una procedura di riesame. Con il Reg. UE 2025/120, la Commissione europea ha confermato il dazio antidumping sulle e-bike importate dalla Cina (NC 8711 60 10 e 8711 60 90). Riproposte anche le misure adottate dall’UE sui tubi senza saldature originari della Russia che rientrano nella voce 7304 (Reg. UE 2024/3193), sui pneumatici cinesi di gomma utilizzati per autobus o autocarri (NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00, Reg. UE 2025/58) e su alcuni meccanismi a leva per raccoglitori (NC 8305 10 00, Reg. UE 2025/100), originari della Cina.

Adottati nuovi dazi provvisori. Istituiti anche nuovi dazi antidumping provvisori, che obbligano gli importatori a prestare un’idonea garanzia al momento dell’importazione: tali dazi potranno essere riscossi soltanto se l’Unione europea introdurrà una misura antidumping definitiva.

Tra i prodotti colpiti vi sono i prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati, che rientrano nella voce 7210 (Reg. UE 2025/81). Le aliquote del dazio antidumping variano dal 14,1% fino al 62,6%. Dazi provvisori anche per le importazioni di pavimenti multistrato in legno, originari della Cina, classificati con il codice NC 4418 75 00 (Reg. UE 2025/78). L’aliquota daziaria è compresa tra il 42,3% e il 49,2%. Colpite, infine, le importazioni di lisina originarie della Cina, con un dazio che varia dal 58,3% all’84,8% (NC 2309 90 31, 2309 90 96 e 2922 41 00, Reg. UE 2025/74).

In vigore anche nuovi dazi antidumping definitivi. Non mancano, inoltre, nuovi dazi antidumping definitivi. A essere colpite sono le importazioni di alcuni cavi di fibre ottiche originarie dell’India (NC 8544 70 00), per i quali è prevista un’aliquota daziaria compresa tra il 6,9% e l’11,4% (Reg. UE 2024/3014). Stabilito anche un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla Cina di diossido di titanio (NC 2823 00 00 e 3206 11 00), con un trattamento daziario piuttosto ridotto, che varia dallo 0,25% allo 0,74% (Reg. UE 2025/4). Per tali prodotti, inoltre, è prevista un’esenzione dal dazio antidumping nel caso in cui il diossido di titanio sia importato per l’utilizzo nella produzione di inchiostri grafici bianchi per la stampa.

Colpite anche le importazioni di attrezzature di accesso mobili costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con un’altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, e loro sezioni preassemblate o pronte per l’assemblaggio, originarie della Repubblica popolare cinese, con misure comprese tra il 20,6% e il 54,9% (NC 8427 10 10, 8427 20 19, 8428 90 90, 8431 20 00 e 8431 39 00, Reg. UE 2025/45).

I nuovi dazi definitivi interessano anche le importazioni di cloruro di polivinile originario dell’Egitto e degli Stati Uniti (NC 3904 10 00, Reg. UE 2025/36), con un’aliquota che arriva anche al 100%. Altro prodotto interessato dai dazi antidumping definitivi è l’eritritolo originario della Repubblica popolare cinese, con un dazio compreso tra il 34,4% e il 233,3% (NC 2905 49 00, 2106 90 92 e 2106 90 98, Reg. UE 2025/60).

Al via anche nuove indagini antidumping. La Commissione UE ha previsto, infine, l’apertura di nuove indagini antidumping. Tra i beni interessati vi sono diversi prodotti originari della Cina, tra cui bombole senza saldatura ad alta pressione, il granturco dolce in granella, preparato o conservato, candele, ceri e articoli simili. Sottoposte a indagine anche alcune resine originarie di Taiwan o della Corea del sud, la valina di origine cinese e il carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell’India.

Come tutelarsi?
Conoscere i prodotti per cui sono partite le registrazioni
Verificare se i prodotti importati ricadono nelle tipologie interessate dalle misure
Richiedere, in caso di possibile diversa classificazione, una ITV
Modificare il contratto di fornitura pevedendo resa DDP

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