Garanzie doganali: regole uniformi su dazi e iva all’importazione per soggetti affidabili

Garanzie doganali: regole uniformi su dazi e iva all’importazione per soggetti affidabili

di Sara Armella e Tatiana

Regole uniformi per la riduzione e l’esonero totale della garanzia sui dazi doganali e sull’Iva all’importazione. Con la circolare 2/09/2025, n. 23/D, l’Agenzia delle dogane fornisce alcune importanti istruzioni operative in materia di riduzione delle garanzie doganali sulla fiscalità interna, applicando gli stessi criteri previsti dalla normativa unionale. Un ruolo centrale è riconosciuto ai soggetti AEO (operatori economici autorizzati), per i quali la maggior parte dei requisiti si considerano automaticamente soddisfatti. 

La circolare, insieme alla determinazione direttoriale del 1° settembre, dà attuazione all’articolo 51 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, che sostituisce il vecchio art. 90 Tuld, introducendo alcune significative novità.

La nuova procedura, destinata a una platea più ampia di operatori, prevede la possibilità di accordare diverse percentuali di riduzione per i dazi e per l’Iva all’importazione. Per i dazi, infatti, la riduzione prevista dalla normativa unionale è fissata al 30, 50 o 100%, mentre per la fiscalità nazionale la riduzione può arrivare, a seconda dei casi, fino al 30, al 50 o al 100%, ammettendo quindi anche diverse percentuali. Una maggiore flessibilità che può dipendere, per esempio, dalla valutazione della probabilità dell’insorgenza del debito potenziale, del tipo di attività o della merce coinvolta.

La circolare dell’Agenzia delle dogane chiarisce, infatti, che l’Ufficio, prima di accordare la riduzione della garanzia, deve accertare la solvibilità finanziaria dell’operatore, oltra alla natura del debito eventuale e alla capacità del debitore di farvi fronte in termini di possibilità di ottemperare ai propri obblighi per la parte non coperta da garanzia, tenendo conto del tipo di attività svolta. Va tenuta in considerazione anche l’affidabilità dell’operatore, intesa come la sua capacità di controllare le operazioni e il flusso delle merci. Infine, occorre esaminare il rischio dell’insorgenza dell’obbligazione doganale e del relativo ipotetico impatto finanziario. Per valutare il livello di rischio occorre tenere in considerazione la specifica attività svolta dall’operatore e la tipologia di merce interessata. Tale analisi deve essere condotta secondo la metodologia utilizzata per il rilascio dell’autorizzazione AEO, per cui per i soggetti già certificati è possibile fare riferimento alla valutazione già effettuata.

Da precisare che l’Agenzia delle dogane non dovrà svolgere nessuna verifica sulla maggior parte dei criteri richiesti per i soggetti certificati AEO. Una semplificazione importante che, ancora una volta, conferma il ruolo centrale di questa autorizzazione.

Altro elemento di novità è che, a differenza di quanto avviene per i dazi, per cui la riduzione è ammessa soltanto in caso di garanzia globale e non anche per la c.d. “garanzia isolata” per una singola operazione, la circolare ammette questa possibilità per la fiscalità interna e, quindi, per l’Iva.

In questo caso è previsto un iter più favorevole per gli operatori AEO, che possono ottenere una riduzione fino al 100% sulla base di quanto già emerso in sede di rilascio dell’autorizzazione o in fase di monitoraggio, senza dover riesaminare la solvibilità e l’affidabilità del soggetto. Per tutti gli altri operatori è possibile ottenere una riduzione fino al 50 o al 30%, a seguito di una verifica sulla solvibilità, senza considerare gli ulteriori requisiti di affidabilità.

Da precisare che restano in vigore tutte le precedenti autorizzazioni, che saranno allineate alla nuova normativa al momento del loro rinnovo.

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