Rinviato l’obbligo telematico per e-DAS ed e-AD su alcuni prodotti

Rinviato l’obbligo telematico per e-DAS ed e-AD su alcuni prodotti

di Sara Armella e Tatiana Salvi

Con la Determinazione direttoriale n. 591323 del 16 settembre 2025, l’Agenzia delle Dogane ha rinviato al 2027 l’obbligo di presentazione telematica dell’e-DAS nazionale per il trasferimento, all’interno del territorio italiano, di GPL in carichi non predeterminati e di prodotti sfusi diversi da quelli energetici. È stato inoltre posticipato l’obbligo di utilizzo degli e-AD per il trasporto di oli lubrificanti e bitumi.

Tali adempimenti sarebbero dovuti entrare in vigore a partire dal 1° novembre 2025 (Determinazione direttoriale n. 345801/RU dell’11 giugno 2024). L’Agenzia delle Dogane, tuttavia, considerata la complessità della procedura dichiarativa e la necessità di fornire maggiori chiarimenti, ha ritenuto opportuno posticipare nuovamente la decorrenza di tale obbligo a partire dal 1° gennaio 2027.

A supporto di tale decisione, la Dogana ha avviato ulteriori approfondimenti tecnici, in particolare in relazione all’emissione dell’e-DAS nazionale per il trasporto di GPL in carichi non predeterminati. In particolare, l’Agenzia delle Dogane dovrà valutare una soluzione che tuteli la riservatezza del destinatario non censito.

La circolazione sul territorio nazionale della maggior parte dei prodotti soggetti ad accisa è subordinata all’accompagnamento di un documento elettronico che ne certifica l’avvenuta immissione in consumo.

Si tratta dell’e-DAS, “documento amministrativo semplificato elettronico”, che ha sostituito il precedente Modello cartaceo.

Un meccanismo analogo è previsto per i prodotti che vengono trasportati in regime di sospensione d’imposta, per i quali è previsto l’utilizzo dell’e-AD, “documento amministrativo elettronico”. Tale documento è obbligatorio per il trasporto, sia a livello nazionale che unionale, dei prodotti soggetti ad accisa non ancora immessi in consumo.

Entrambi i documenti sono emessi tramite il sistema informatizzato EMCS (Excise Movement and Control System) che consente la gestione e tracciabilità telematica di tali spostamenti.

Si tratta di un importante aggiornamento elettronico-informatico, finalizzato a contrastare le frodi nel settore dei prodotti energetici. Tale esigenza ha radici profonde, tanto che il passaggio dal DAS analogico a quello digitale era già stato disposto nel 2006 con il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262.

Attualmente, tuttavia, alcuni prodotti restano esclusi dall’obbligo di presentare un documento di accompagnamento informatizzato e circolano ancora con documentazione cartacea.

Tra questi rientrano i GPL per carichi non predeterminati e altri prodotti diversi da quelli energetici sfusi. Per questi beni, l’obbligo di passare alla documentazione telematica sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1° novembre di quest’anno, ma è stato posticipato al 2027.

Con la Determinazione direttoriale 10 maggio 2020, n. 138764, l’Agenzia delle Dogane ha stabilito i tempi e le modalità per l’introduzione dell’e-DAS nazionale, circoscrivendo l’ambito di applicazione di tale adempimento esclusivamente alla circolazione, nel territorio dello Stato, della benzina e del gasolio utilizzati come carburante. A distanza di poco più di un anno, con la Determinazione direttoriale 24 dicembre 2021, n. 494575, tale obbligo è stato esteso, a decorrere dal 1° marzo 2022, anche ai carburanti denaturati per uso agricolo.

Successivamente, l’Agenzia delle Dogane ha esteso l’obbligo di una dichiarazione telematica anche ai prodotti energetici sfusi per carichi predeterminati, come oli minerali, gas di petrolio liquefatti e altri prodotti energetici come carbon fossile e idrocarburi (Determinazione direttoriale 27 giugno 2022 n. 28511/RU).

Per la circolazione di tali beni all’interno del territorio dello Stato, l’obbligo di presentazione dell’e-DAS è in vigore dal 1° luglio 2022, mentre tale onere era stato originariamente differito al 1° aprile 2023 per tutti gli altri prodotti energetici, in carichi predeterminati, diversi da quelli già sottoposti all’obbligo di circolazione con e-DAS.

La determinazione in commento interessa, in particolare, i trasferimenti, all’interno del territorio nazionale, dei gas di petrolio liquefatti (GPL) per carichi non predeterminati e dei prodotti diversi dai quelli energetici sfusi (indicati nella precedente determinazione del 27/06/2022). È stato rinviato, inoltre, l’obbligo dell’e-AD per oli lubrificanti e bitumi che circolano in sospensione d’imposta.

Per questi prodotti, inizialmente la determinazione 7 marzo 2023 n. 130294 aveva fissato al 1° ottobre 2024 il termine per introdurre l’obbligo di presentare telematicamente l’e-DAS. Il termine è stato poi ulteriormente posticipato al 1° novembre 2025 dalla determinazione 11 giugno 2024 n. 345801/RU.

Infine, la Determinazione direttoriale del 16 settembre 2025, n. 591323 ha ulteriormente prorogato il termine al 1° gennaio 2027.

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