Navigazione e accise: la circolare 26/D sulla nuova regolamentazione per il carburante delle imbarcazioni
di Stefano Comisi e Tatiana Salvi
Carburante meno caro per le imbarcazioni. Confermata l’esenzione delle accise, ma è necessario ottenere un codice identificativo. Con la circolare 1/10/2025, n. 26/D, l’Agenzia delle dogane ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul regime di agevolazione fiscale per i carburanti per la navigazione nelle acque interne e unionali. Il D.M. 225/2015 ha previsto, infatti, che i carburanti utilizzati per il trasporto di passeggeri e merci, per la pesca o per il dragaggio di porti e vie navigabili siano esenti da accisa, a condizione che l’operatore possieda una specifica autorizzazione o licenza.
Le difficoltà interpretative riguardavano soprattutto l’art. 6-bis del decreto: tale norma estende l’esenzione fiscale anche a chi, utilizzando un’imbarcazione in via esclusiva, anche per un periodo di tempo limitato, fornisce a soggetti terzi una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri o merci, ma solo se tale soggetto è in possesso sia dell’autorizzazione sia di un codice identificativo specifico. La circolare fornisce alcune indicazioni operative per applicare correttamente questa agevolazione. In particolare, il documento si concentra sul concetto di “trasporto regolare”, specificando che vi rientrano le attività a scopo non ricreativo, nelle quali assume carattere predominante l’utilità pubblica o la necessità del trasferimento che è effettuato, indipendentemente dalla volontà dei passeggeri e dal numero degli stessi. È il caso, per esempio, dei servizi di traghetti cittadini o regionali.
In queste ipotesi, l’Agenzia ritiene sufficiente il rilascio di una specifica autorizzazione o licenza, per ottenere il beneficio dell’esenzione sui carburanti.
I soggetti che non effettuano trasporto regolare di passeggeri, invece, anche se muniti di autorizzazioni e licenze, dovranno richiedere anche il rilascio di un codice identificativo. Tale adempimento è fondamentale per consentire all’Ufficio competente dell’Agenzia una valutazione rigorosa sull’effettivo impiego dell’imbarcazione.
L’esenzione accise sui prodotti energetici, infatti, è strettamente correlata all’effettiva natura commerciale dell’attività svolta dall’imbarcazione: come stabilito anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, è proprio la finalità dell’utilizzazione a determinare l’eventuale concessione del beneficio dell’esenzione da accisa (C-341/2020).
La circolare chiarisce, infine, che devono ritenersi esclusi dall’obbligo di ottenimento del codice identificativo i servizi di battellaggio, rientranti tra quei servizi tecnico-nautici di interesse generale, ancillari alle operazioni portuali, istituiti nei porti a garanzia della sicurezza della navigazione e dell’approdo.