EUDR: esenzione per commercianti e per gli operatori a valle
di Stefano Comisi e Stella Ferrante
La Commissione UE ha pubblicato una proposta di modifica del Regolamento deforestazione. La proposta cerca di garantire la piena operatività del sistema informatico per affrontare il contributo dell’UE alla sfida globale della deforestazione. Allo stesso tempo, la proposta semplificherà gli obblighi di segnalazione, mantenendo al contempo un solido meccanismo di tracciamento. Il Regolamento entrerà in vigore il 30 dicembre 2026 per le micro e piccole imprese. Per le grandi e medie imprese, la data rimane il 30 dicembre 2025.
La proposta di modifica del Regolamento, pubblicata lo scorso 21 ottobre dalla Commissione europea, alcune semplificazioni in merito al Regolamento EUDR (2023/1115). Le misure proposte sono state concepite tenendo conto dei feedback ricevuto dagli operatori interessati, e hanno l’obbiettivo di consentire un funzionamento più efficace del Regolamento, con oneri amministrativi ridotti, pur mantenendone i principi fondamentali.
Com’è noto, il Regolamento EUDR introduce un sistema di due diligence e monitoraggio dell’origine doganale di alcuni prodotti connessi al rischio di deforestazione e al degrado forestale.
Per ciascuno di questi beni le imprese sono tenute a effettuare puntuali approfondimenti circa l’origine doganale, ossia il Paese in cui il prodotto è stato interamente ottenuto o ha subito l’ultima trasformazione sostanziale. Tale analisi della catena di fornitura è finalizzata a confermare che il prodotto importato è a “deforestazione zero”. I risultati di tali indagini saranno dichiarati dagli operatori al momento dell’immissione sul mercato, secondo un modello dichiarativo già fornito dalla Commissione UE.
La prima modifica della proposta riguarda la definizione di operatore, ossia colui che è soggetto agli obblighi EUDR. In base al nuovo articolo 2 del Reg. 2023/1115, per operatore si intenderà qualsiasi persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale, immetterà sul mercato o esporti prodotti rilevanti. Saranno esclusi da questa categoria gli “operatori a valle”, detti “downstram”, i quali vengono definiti come quegli operatori che nel corso di un’attività commerciale immettono o esportano sul mercato prodotti in tutto in parte connessi al rischio di degrado forestale, coperti da una dichiarazione di due diligence a monte.
In altre parole, questa modifica sarà particolarmente importante perché esenterà dagli obblighi EUDR tutti coloro che acquistano prodotti già oggetto di due diligence.
La Commissione ha, dunque proposto una riduzione degli obblighi amministrativi a carico di commercianti e operatori a valle. Per entrambi verrà eliminato l’obbligo di accertare l’esercizio della dovuta diligenza e di presentare la dichiarazione di due diligence. In questo modo saranno ridotti in modo significativo gli obblighi di comunicazione e il numero di interazioni necessarie con il due diligence system.
Gli operatori a valle e i commercianti non PMI, sono però ancora tenuti a registrarsi nel due diligence system in quanto, come sottolinea la Commissione, avranno un’influenza significativa sulla catena di approvvigionamento.
Anche i micro e piccoli operatori saranno esentati dall’obbligo di presentare una dichiarazione di due diligence, tuttavia, per garantire la tracciabilità lungo tutta la catena di approvvigionamento e per assicurare che i prodotti siano a deforestazione zero, saranno tenuti a presentare una dichiarazione semplificata una tantum.
Un’altra categoria di nuova introduzione sarà quella di “micro e piccolo operatore primario”; si tratterà di un operatore di un Paese a basso rischio che, nel corso di un’attività commerciale, immetta sul mercato o esporta prodotti a rischio di deforestazione da lui coltivati, raccolti o allevati. La categoria dovrebbe rappresentare quasi il 100% degli agricoltori e dei silvicoltori dell’UE.
Le proiezioni recenti hanno rivelato che il carico sul sistema informatico è molto più elevato rispetto a quanto inizialmente previsto, con conseguenti sfide nella gestione delle transazioni.
Già dal 6 novembre 2024, tuttavia, gli operatori possono registrarsi nel sistema informativo EUDR, che consentirà la creazione e la trasmissione delle dichiarazioni di due diligence alle autorità competenti. L’obbiettivo è fornire agli operatori la possibilità di familiarizzare con l’interfaccia e prepararsi per gli obblighi futuri. Il sistema informatico si integra con il Trade Control and Expert System (TRACES), una piattaforma già consolidata e utilizzata per la gestione di altre certificazioni, ma la sua implementazione richiede una gestione accurata del volume crescente di dati.
Durante i preparativi per l’entrata in vigore del Regolamento, sono emerse diverse difficoltà. In particolare, molti operatori hanno collegato direttamente i propri sistemi di gestione dei prodotti con il sistema informativo EUDR. Questo significa che anche se le dichiarazioni non sono ancora obbligatorie, sono stati già inviati dati di test o pre-invio al sistema. In questo modo c’è stato un numero di invii molto superiore rispetto alle stime iniziali.
La semplificazione degli obblighi per gli operatori a valle e i commercianti non PMI ha come obbiettivo anche la riduzione del carico sul sistema, in modo tale da non comprometterne l’efficienza.
L’EUDR entrerà in vigore il 30 dicembre 2026 per le micro e piccole imprese. Per le grandi e medie imprese, la data è confermata al 30 dicembre 2025, ma per garantire un’introduzione graduale delle norme, tuttavia, è previsto un periodo di sei mesi durante il quale non verranno effettuati controlli.
Il Parlamento e il Consiglio dovranno discutere la proposta della Commissione e adottare formalmente la modifica del Reg. EUDR prima della deadline del 30 dicembre.