L’operatore economico autorizzato pronto a evolversi
di Sara Armella e Tatiana Salvi
L’operatore economico autorizzato ha un ruolo sempre più da protagonista nel commercio internazionale: la nuova normativa doganale nazionale riconosce un ruolo centrale agli operatori AEO, mentre la proposta di riforma del Codice doganale europeo ne propone una vera e propria evoluzione con la figura del Trust and Check Trader. La circolare di Assonime n. 2 del 3/02/2025 esamina le prospettive di evoluzione della certificazione AEO, un’autorizzazione rilasciata ai soggetti che sono ritenuti particolarmente affidabili dall’Agenzia delle dogane.
La proposta del nuovo Codice doganale dell’Unione, pubblicata il 17/05/2023, valorizza la figura del Trust and Check Trader, che rafforzerà i vantaggi e i benefici già riconosciuti ai soggetti AEO, sostituendo gradualmente tale qualifica entro il 2037.
Anche la riforma doganale nazionale ha attribuito un ruolo centrale ai soggetti AEO. In particolare, è previsto che, in caso di utilizzo del regime 42, agli operatori AEO non sia richiesta nessuna cauzione. Tutti i soggetti AEO, inoltre, possono richiedere l’abilitazione a operare in rappresentanza diretta. Infine, gli operatori AEO possono regolarizzare eventuali errori commessi nella dichiarazione doganale senza dover incorrere in un esame preventivo da parte di ADM.
Da segnalare, inoltre, che la riforma doganale ha introdotto una nuova soglia di rilevanza penale delle contestazioni doganali. Al di sopra dei 10 mila euro di diritti contestati, distintamente considerati (o per importi inferiori, in caso di contrabbando aggravato), la Dogana è obbligata a trasmettere la notizia di reato alla Procura europea.
Un procedimento penale potrebbe avere conseguenze particolarmente rilevanti per gli operatori AEO. Il documento di Assonime fornisce alcuni importati chiarimenti sui reati e le infrazioni che precludono il mantenimento dell’autorizzazione. La circolare sottolinea, in particolare, la distinzione tra le modalità di gestione dei “reati gravi” rispetto alle “infrazioni doganali e fiscali”. Assonime precisa che la violazione si considera grave o ripetuta quando, per la natura, entità o frequenza, compromette il rapporto di fiducia con l’Amministrazione. Assume rilevanza anche l’elemento quantitativo: l’Autorità è chiamata a confrontare il numero di infrazioni commesse dal richiedente con il numero di operazioni doganali svolte. Secondo la Commissione europea, infine, occorre considerare il criterio della ripetizione: infrazioni minori, potrebbero essere state ripetute nel tempo, assumendo accresciuta importanza ai fini della valutazione finale. Per quanto riguarda, invece, i reati gravi ostativi al rilascio o al mantenimento dello status, devono essere considerati tali i delitti non colposi indicati nella circolare n. 9/D di ADM, anche se tale elenco non è tassativo.
Assonime evidenzia, infine, la necessità di individuare un punto di contatto tra la disciplina sull’AEO e i diversi sistemi di organizzazione, gestione del rischio e compliance già esistenti all’interno delle imprese, come il modello 231. La circolare propone di agevolare il processo di riconoscimento dello status di AEO per le aziende che abbiano già al loro interno presidi di compliance.