CBAM 2026: fase definitiva e nuove iniziative dell’UE

CBAM 2026: fase definitiva e nuove iniziative dell’UE

di Stefano Comisi e Giovanni Belotti

Il 31 dicembre 2025 si è definitivamente chiuso il periodo transitorio, avviato nell’ottobre 2023, durante il quale gli operatori erano tenuti alla rendicontazione trimestrale delle emissioni di carbonio generate dagli impianti di produzione dei prodotti ad alto impatto ambientale (acciaio, alluminio, ghisa, ferro, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica) immessi nel mercato unionale. Con l’inizio del 2026, la disciplina si è consolidata e, per certi aspetti, irrigidita, pur introducendo alcune significative innovazioni.

Con la fase definitiva, si è aperta una stagione normativa destinata a incidere profondamente sull’assetto delle importazioni nell’Unione europea. Il passaggio dal periodo transitorio a quello definitivo segna, dunque, non solo un mutamento tecnico-procedurale, ma un vero cambio di paradigma nella governance delle emissioni incorporate nei beni importati.

Con il Regolamento (UE) 2025/2083, pubblicato il 17 ottobre 2025, la Commissione europea ha infatti rimodellato il meccanismo, introducendo una soglia di esenzione quantitativa di ampia portata. A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli importatori che, nel corso dell’anno, non superino le 50 tonnellate di merci rientranti nell’ambito applicativo del CBAM sono esclusi dagli adempimenti previsti dal sistema.

La disposizione, nelle intenzioni del legislatore, appare funzionale a concentrare gli oneri amministrativi sui flussi commerciali di maggiore impatto ambientale, sollevando al contempo una platea significativa di operatori, stimata intorno al 90%, da un apparato procedurale altrimenti gravoso.

La Commissione europea ha, inoltre, rinviato al 2027 l’obbligo di acquisto dei certificati CBAM, inizialmente previsto per l’avvio della fase definitiva. Tale rinvio, pur non attenuando l’impianto complessivo del meccanismo, concede agli operatori un margine temporale ulteriore per adeguare assetti organizzativi e sistemi di compliance.

Resta, tuttavia, fermo un presidio imprescindibile: l’obbligo di ottenere la qualifica di “dichiarante CBAM autorizzato”. Solo i soggetti titolari di tale status potranno importare, nella fase definitiva, quantitativi superiori alla soglia di esenzione, pari a 50 tonnellate annue. La qualifica si configura, dunque, come una condizione che legittima l’accesso al mercato UE per determinate categorie merceologiche.

Con l’avvio della fase definitiva del CBAM, la Commissione europea ha cominciato a predisporre gli strumenti necessari per garantire il corretto funzionamento del meccanismo.

Il 19 febbraio 2026 sono state, infatti, pubblicate due nuove proposte normative volte a definire, da un lato, un sistema di allineamento delle quote CBAM con quelle attualmente in vigore nel meccanismo di scambio europeo delle quote di emissione (EU ETS) e, dall’altro, la definizione analitica delle modalità di compilazione e trasmissione della dichiarazione annuale CBAM.

Con la prima proposta normativa, la Commissione europea fornirà attuazione concreta a un adempimento che gli operatori dovranno osservare a partire dal 1° gennaio 2027. A partire da tale data sarà, infatti, previsto l’obbligo di acquisto dei c.d. “certificati CBAM”, ossia delle quote di emissione relative alle merci importate, il cui prezzo sarà determinato in base al valore medio settimanale delle quote del sistema EU ETS (European Emissions Trading System).

L’EU ETS ha storicamente previsto, per i settori merceologici esposti al rischio di “carbon leakage”, un regime di assegnazione gratuita di quote di emissione, volto a preservare la competitività delle imprese europee rispetto a concorrenti stabiliti in ordinamenti privi di analoghi vincoli ambientali.

L’iniziativa della Commissione UE è volta, pertanto, ad assicurare una coerente interazione tra i due meccanismi: da un lato, la riduzione graduale dell’assegnazione gratuita nel sistema ETS; dall’altro, l’obbligo per gli importatori di acquistare e restituire certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate nei beni importati. Da ciò deriva l’esigenza di prevedere un meccanismo di adeguamento dinamico del numero di certificati CBAM dovuti, parametrato al calendario di eliminazione delle quote gratuite nel periodo transitorio, fino al 2034.

Sotto il profilo sistematico, l’intervento rafforzerà la coerenza interna del diritto climatico unionale, evitando duplicazioni di tutela o indebite disparità di trattamento, e consolidando la funzione del CBAM quale strumento sostitutivo, e non meramente aggiuntivo, rispetto alle misure di protezione tradizionalmente incorporate nell’ETS.

La seconda proposta normativa, invece, riguarda l’adozione di misure che stabiliranno le modalità operative per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione annuale, nonché le informazioni e le procedure necessarie all’effettiva applicazione del CBAM.

L’iniziativa della Commissione UE prevederà, inoltre, la definizione di una serie di norme relative al calcolo dell’importo e la restituzione dei certificati CBAM.

La proposta normativa in esame, pertanto, interverrà sul piano attuativo, precisando gli adempimenti formali, i contenuti informativi e le interazioni con le autorità competenti e con il registro CBAM.

In particolare, saranno specificati i dati che devono essere inclusi nella dichiarazione annuale (quantità importate, emissioni dirette e indirette incorporate, eventuale prezzo del carbonio già pagato nel Paese di origine), i criteri metodologici per la determinazione e la verifica delle emissioni, le procedure di registrazione e autorizzazione dei dichiaranti e infine, i termini per la presentazione, la rettifica e il controllo delle dichiarazioni.

L’intervento assumerà rilievo non soltanto sul piano amministrativo, ma anche sotto il profilo delle garanzie giuridiche, in quanto contribuirà a definire con maggiore precisione il contenuto dell’obbligazione ambientale gravante sugli importatori unionali, rafforzando i principi di certezza del diritto, trasparenza e proporzionalità.

La puntualizzazione delle regole procedurali sarà, inoltre, funzionale a garantire un’applicazione uniforme del CBAM nei diversi Stati membri, mitigando il rischio di disallineamenti interpretativi e assicurando un livello omogeneo di controllo e vigilanza.

I primi risultati sull’operatività del CBAM delineano un quadro significativo dell’impatto amministrativo e commerciale del meccanismo già dall’inizio dell’applicazione della fase definitiva.

Nei primi giorni del 2026, oltre 12.000 operatori economici (in tutta l’Unione europea) hanno presentato la propria richiesta per ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato, evidenziando un’ampia adesione al sistema di registrazione previsto dalla disciplina unionale.

Nello stesso periodo, più di 4.100 importatori hanno ottenuto l’autorizzazione necessaria per l’importazione di quantitativi di merce CBAM superiori a 50 tonnellate, sia anteriormente sia immediatamente dopo l’avvio della fase definitiva del meccanismo.

Dal 1° al 7 gennaio 2026 sono state, inoltre, presentate più di 10 mila dichiarazioni doganali di importazione aventi a oggetto merci che rientrano nell’ambito di applicazione del CBAM. Il volume complessivo delle importazioni soggette al meccanismo ha raggiunto 1.655.613 tonnellate di prodotti, con una netta prevalenza del settore siderurgico. Il 98% dei volumi complessivamente coperti dal CBAM ha riguardato, infatti, prodotti in ferro e acciaio, mentre quote significativamente inferiori hanno interessato fertilizzanti (1,2%), cemento (0,5%) e alluminio (0,3%).

Attualmente, invece, non sono ancora state registrate importazioni rilevanti nei settori dell’elettricità e dell’idrogeno.

Quanto alla provenienza geografica delle merci, i principali Paesi terzi esportatori sono la Turchia, la Cina, l’India, il Canada, Taiwan e il Vietnam. Tale distribuzione conferma la rilevanza del CBAM nei rapporti commerciali con economie caratterizzate da un’intensa produzione industriale nei settori ad alta intensità di carbonio.

Hai bisogno di una consulenza legale?

Hai letto un caso simile al tuo tra le nostre news? Parlane con un nostro avvocato: siamo a disposizione per chiarimenti e assistenza.

+39 (0)2 7862 5150 Contatti +

Sharing ideas and building brands that truly matter

Get Started +
logo
logo

Consulenza legale e tributaria internazionale

Contattaci

Sedi Operative

Via Torino, 15/6 – 20123 Milano
Piazza De Ferrari, 4/2 – 16121 Genova