Al via i test per lo sdoganamento centralizzato

Al via i test per lo sdoganamento centralizzato

di Sara Armella e Tatiana Salvi

La procedura di sdoganamento centralizzato nazionale all’importazione, disponibile in ambiente di addestramento a partire dal 14 aprile 2025, permette di presentare le dichiarazioni doganali presso l’Ufficio competente in base alla sede dell’operatore, anche quando la merce viene presentata fisicamente in un’altra Dogana.

Si tratta di una semplificazione significativa, che attua quanto previsto dall’art. 179 del Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013) in materia di sdoganamento centralizzato.
Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane nell’avviso dell’11 aprile 2025, la procedura, ancora in fase di addestramento, è attualmente utilizzabile solo nel caso in cui sia l’Ufficio di supervisione (SCO) sia quello di presentazione delle merci (PCO) si trovino sul territorio italiano. La modalità si applica unicamente alle dichiarazioni presentate in procedura ordinaria di accertamento e prevede l’utilizzo dei messaggi Hx, già in uso nel sistema doganale.

L’Agenzia ha precisato che i tracciati devono contenere alcune informazioni obbligatorie, tra cui il codice dell’Ufficio doganale di presentazione (PCO), ossia l’ufficio presso cui le merci sono fisicamente presentate, e il codice dell’Ufficio di supervisione (SCO), competente per l’esame e l’accettazione della dichiarazione. Occorre inoltre indicare la stringa “CCL”, che identifica l’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato, il codice EORI del titolare dell’autorizzazione e il codice documento “C513” con il numero di riferimento della relativa decisione doganale.

Le funzionalità della piattaforma AIDA 2.01 permettono a ciascun Ufficio coinvolto di svolgere in autonomia i controlli di propria competenza. L’Ufficio di supervisione (SCO) è responsabile dei controlli documentali (CD) e comunica all’Ufficio di presentazione (PCO) eventuali controlli sulle merci, come quelli scanner (CS) o fisici (VM).
In vista dell’attivazione in ambiente di produzione, l’Agenzia invita gli operatori a effettuare test in ambiente simulato, con il supporto degli uffici doganali, per verificare il corretto funzionamento delle funzionalità disponibili. Per i test può essere utilizzata l’autorizzazione fittizia “ITCCLIT222000-2025-D-MNP15576”.

In risposta alle esigenze di semplificazione e armonizzazione della normativa doganale emerse nella Convenzione riveduta di Kyoto, l’Unione europea ha previsto nel CDU un istituto che consenta la presentazione, registrazione e controllo delle dichiarazioni anche prima dell’arrivo delle merci, oltre alla possibilità per gli operatori di agire da un luogo diverso da quello di arrivo delle merci.

Lo sdoganamento centralizzato, previsto dall’art. 179 CDU, consente agli operatori che in precedenza sdoganavano le merci presso Dogane di diversi Paesi UE di individuare un unico centro di competenza per la gestione delle formalità doganali, migliorando l’organizzazione interna. La dichiarazione doganale può essere presentata all’Ufficio competente per il luogo in cui è stabilita la Società (Ufficio di controllo), mentre le merci possono essere presentate fisicamente presso un altro Ufficio (Ufficio di presentazione).

L’obbligazione doganale sorge presso l’Ufficio in cui è presentata la dichiarazione, cioè dove ha sede l’impresa.

La centralizzazione permette all’operatore di interfacciarsi con un unico Ufficio doganale, semplificando e rendendo più efficienti i processi interni. Un ulteriore beneficio è rappresentato dalla possibilità di far giungere le merci in prossimità del luogo di destinazione o presso il punto logistico più vantaggioso. Questo sistema genera un impatto economico positivo, in quanto la semplificazione delle formalità amministrative comporta una riduzione sia dei costi che dei tempi necessari per lo sdoganamento.

Con la circolare del 30 ottobre 2024 n. 23/D, l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti sull’istituto dello sdoganamento centralizzato.

Dal punto di vista soggettivo, l’operatore deve possedere l’autorizzazione AEO per le semplificazioni doganali (AEOC) e ottenere una specifica autorizzazione.

L’istanza deve essere presentata attraverso il sistema CDS (Customs Decision System) all’Ufficio competente dello Stato membro in cui è stabilito l’operatore, che in Italia è l’Ufficio regimi e procedure doganali della Direzione dell’Agenzia. Nell’istanza devono essere indicati: il tipo di prodotti, i luoghi di custodia delle merci in attesa di svincolo, gli Uffici di presentazione e l’eventuale utilizzo di un rappresentante fiscale o dell’identificazione diretta ai fini IVA.

Una volta ricevuta l’istanza, l’Ufficio competente avvia una fase di consultazione con gli altri Stati membri coinvolti. Entro 45 giorni, lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta trasmette agli altri Paesi la bozza di autorizzazione. Questi ultimi hanno a disposizione ulteriori 45 giorni per formulare eventuali obiezioni o richieste di integrazione. Se, trascorsi 90 giorni complessivi, non si perviene a un accordo, l’autorizzazione non può essere rilasciata. In assenza di obiezioni, il consenso si intende acquisito e l’autorizzazione può essere rilasciata tramite il sistema CDS.

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