Dotazioni di bordo: VIES necessario per pagare l’Iva
di Stefano Comisi
Per beneficiare del regime di non imponibilità IVA, il cedente di dotazioni e provviste di bordo deve richiedere all’acquirente la comunicazione del proprio numero di iscrizione VIES. Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 5 dicembre 2024, n. 244, che subordina l’applicabilità del regime di non imponibilità IVA al rispetto delle condizioni previste per le cessioni all’interno dell’Unione europea.
L’intervento dell’Agenzia delle entrate risponde alla richiesta di chiarimenti da parte di una società italiana che effettua cessioni di vernici per rivestimento navale ad armatori esteri con consegna in un porto UE. La società aveva chiesto se fosse possibile beneficiare della non imponibilità IVA. La società soddisfa tutti i requisiti per accedere a tale regime, poiché svolge regolarmente viaggi in “alto mare” (oltre le 12 miglia marine) in misura superiore al 70% del totale della navigazione su base annua.
Con la risposta a interpello, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il regime di non imponibilità IVA è applicabile alle cessioni intra-UE, come previsto dall’art. 41, d.l. 331/1993. In particolare, il comma 2-ter di questa norma subordina il regime di non imponibilità all’obbligo per il cessionario di comunicare al fornitore il proprio numero identificativo VIES, assegnato da un altro Stato membro, nonché all’obbligo del cedente di compilare l’elenco riepilogativo INTRASTAT.
Il VIES (Vat Information Exchange System) è un sistema elettronico creato dall’Unione Europea per verificare la validità della partita IVA di un’azienda o di un professionista registrato in uno Stato membro UE che effettua operazioni commerciali intra-UE. Se il cessionario non possiede un numero di identificazione VIES o non ha provveduto a comunicarlo al cedente, l’operazione non soddisfa le condizioni previste dalla norma e, di conseguenza, sarà soggetta a IVA in Italia, a carico del cedente stesso.