Dogane, premiata la compliance spontanea dei contribuenti

Dogane, premiata la compliance spontanea dei contribuenti

di Sara Armella e Tatiana Salvi

Premiata la compliance spontanea dei contribuenti, estese le cause di non punibilità delle sanzioni, maggiore proporzionalità e coerenza con le altre sanzioni previste dalla normativa tributaria: sono questi i principi ispiratori del d.lgs. 81/2025, che ha introdotto alcune importanti modifiche al sistema delle sanzioni doganali. A chiarirlo è la circolare ADM 17/06/2025, che ripercorre tutte le novità del decreto correttivo: dall’innalzamento della soglia penale per l’Iva all’importazione all’aggiornamento delle circostanze aggravanti del contrabbando, fino all’introduzione di una nuova causa di non punibilità per gli operatori che decidono di regolarizzare la dichiarazione doganale errata. Con un’importante precisazione: le novità introdotte dal decreto correttivo hanno efficacia retroattiva e si applicano a tutte le violazioni commesse a partire dal 4 ottobre 2024. Riconosciuto il generale principio del “favor rei”, secondo cui la norma successiva si applica anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, se introduce una sanzione più favorevole rispetto a quella prevista dalla normativa previgente, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. 7/11/2024 n. 28737). Le nuove diposizioni previste dal decreto correttivo introducono un sistema sanzionatorio più favorevole per gli operatori, accogliendo alcune delle proposte avanzate dai principali stakeholder all’indomani dell’entrata in vigore della riforma doganale.

La modifica più attesa è l’innalzamento della soglia penale del contrabbando a 100.000 euro per l’Iva all’importazione, in linea con le soglie penali dettate per l’Iva interna. Cambiano, di conseguenza, anche le circostanze aggravanti del contrabbando legate al superamento di determinate soglie monetarie.

Fortemente incentivate sono le procedure interne di conformità, che sottopongono a controllo anche le operazioni già concluse, allo scopo di prevenire l’irrogazione delle sanzioni: tra le novità più rilevanti vi è, infatti, la possibilità di evitare la sanzione e la confisca amministrativa presentando un’istanza di revisione di parte. Se l’azienda si accorge di aver commesso un errore in sede di dichiarazione doganale, può correggerlo spontaneamente, prima che siano avviate ispezioni, accessi verifiche o un accertamento da parte della Dogana o della Procura europea.

Ampliata anche la causa di non punibilità prevista dall’art. 112 Dnc (all. 1, d.lgs. 141/2024): in caso di contrabbando punito con la sola multa, è possibile evitare la sanzione penale attraverso il pagamento dei tributi e delle sanzioni, tra il 100 e il 200% degli importi contestati. Il decreto correttivo introduce ora un limite temporale a tale causa di estinzione del reato, stabilendo che è possibile aderire a questo istituto ben oltre l’avvio delle indagini penali e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

E’ introdotta, inoltre, una nuova causa di non punibilità, che consente all’operatore di sanare la violazione penale anche attraverso il ravvedimento operoso, per regolarizzare la propria posizione versando una sanzione ridotta. Condizione necessaria è che il pagamento avvenga prima che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di verifiche o dell’inizio di un procedimento penale. Questa causa di non punibilità ha portata più ampia, in quanto si applica anche in presenza di alcune aggravanti, come quella dell’aver commesso il fatto in connessione con un delitto contro la fede pubblica ed è attivabile a prescindere dalla misura dei diritti di confine dovuti. In questo caso è esclusa, inoltre, l’applicazione della confisca.

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