Dogane, il correttivo alla riforma approda in CdM: nessuno sconto per gli AEO
di Sara Armella e Tatiana Salvi
Approda in Consiglio dei Ministri il decreto correttivo della riforma doganale. Il testo all’esame del Cdm si allontana dal parere fornito dalla Commissione permanente di Camera e Senato, che aveva proposto una serie di modifiche al quadro sanzionatorio introdotto con la riforma doganale.
Il Consiglio dei Ministri boccia la previsione di sanzioni più lievi per gli operatori economici autorizzati AEO, discostandosi dalla proposta della VI Commissione finanze che intendeva, invece, valorizzare il ruolo delle aziende certificate dall’Agenzia delle dogane, attraverso la previsione di un regime sanzionatorio più favorevole. In particolare, non passa l’esame del Consiglio dei ministri l’introduzione di una presunzione di colpa (e non di dolo) per le violazioni doganali commesse dai soggetti AEO. Come riportato dalla relazione illustrativa, una simile presunzione risulterebbe di difficile applicazione, in quanto comporterebbe un’inversione dell’onere della prova a carico della Dogana, che sarebbe tenuta a dimostrare l’esistenza di una condotta fraudolenta.
La VI Commissione finanze aveva proposto un’ulteriore significativa semplificazione per i soggetti AEO, stabilendo che le sanzioni previste dall’art. 103 Dnc (all. 1, d.lgs. 141/2024), che puniscono l’inosservanza di un provvedimento delle Dogane o la presentazione di informazioni inesatte o invalide, non incidessero sul livello di affidabilità dell’azienda. Anche questa modifica non è stata però accolta dal Consiglio dei ministri, che considera alcune delle infrazioni di cui all’art. 103 (come la manomissione o l’alterazione dei sigilli doganali) particolarmente rilevanti ai fini del rilascio e del mantenimento dell’autorizzazione AEO.
Anche per quanto riguarda la confisca, il Consiglio dei ministri non ha dato seguito alle proposte della Commissione finanze, che proponeva di introdurre una confisca solo “facoltativa” sul valore equivalente al danno erariale oggetto di accertamento e non più su tutti i beni oggetto di dichiarazione. Secondo la relazione illustrativa, una simile previsione rischierebbe di mettere a rischio la riscossione dei dazi doganali, che sono risorse proprie destinate al bilancio dell’Unione europea. Viene confermata, pertanto, l’obbligatorietà della confisca, in quanto sanzione dotata di una forte efficacia deterrente per gli operatori.
Il nuovo testo del decreto correttivo potenzia, però, la possibilità di richiedere il riscatto della merce confiscata attraverso il pagamento del valore dei beni. Una misura che, nell’attuale formulazione dell’art. 118 Dnc, poteva essere disposta soltanto a discrezione dell’Agenzia delle dogane. Gli operatori potranno ora richiedere la restituzione della merce confiscata, a meno che non si tratti di prodotti per cui è vietata la commercializzazione.
Da segnalare che per evitare la confisca è possibile regolarizzare volontariamente un errore presentando un’istanza di revisione su istanza di parte. Come precisato dal correttivo, infatti, l’operatore può chiedere di modificare la dichiarazione doganale, senza incorrere in sanzioni amministrative e nell’applicazione della confisca. La richiesta di correzione deve essere presentata, però, prima che l’operatore abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche e prima che siano state avviate l’attività di accertamento o eventuali procedimenti penali.
Tra le novità vi è anche il rafforzamento della causa di non punibilità dell’operatore che può evitare la sanzione penale attraverso il pagamento dei tributi e delle sanzioni, anche in forma ridotta attraverso ravvedimento operoso. L’estinzione del reato non esclude, però, la confisca.