Dogane, codice di classificazione del prodotto senza segreti
di Sara Armella e Tatiana Salvi
Aggiornate le modalità di richiesta e rilascio delle Informazioni tariffarie vincolanti (ITV). La circolare dell’Agenzia delle dogane 6/11/2024 n. 24/D, fornisce nuove istruzioni per richiedere un interpello sul codice di classifica doganale di un prodotto, con l’obiettivo di potenziare il concreto utilizzo di questo importante strumento di compliance. Il documento di prassi sottolinea il ruolo preventivo delle ITV, invitando le aziende che operano nel commercio internazionale a richiedere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli un parere ufficiale sulla classificazione, in un’ottica di totale prevenzione da accertamenti e rettifiche. Lo strumento, ancora poco utilizzato dalle aziende, è gratuito e assicura uno scudo rispetto al tipo di contestazione più frequente, quella riguardante l’inquadramento dei beni all’interno del sistema di classificazione adottato dall’Unione europea, sulla base di regole internazionalmente riconosciute.
La corretta classificazione dei prodotti tra le migliaia di sottovoci riveste un ruolo centrale, da cui dipendono non soltanto eventuali divieti, contingenti o speciali regimi, ma anche la corretta determinazione dei dazi e dell’Iva. La circolare fornisce alcuni importanti chiarimenti su requisiti e modalità di presentazione della richiesta di ITV, nonché sulla procedura di rilascio e sulle ipotesi di cessazione, annullamento e revoca. Gli operatori possono presentare l’istanza in relazione a una sola tipologia merce e devono compilare il formulario elettronico tramite il Global Trader Portal, un’interfaccia elettronica che gestisce lo scambio di tutte le informazioni relative a questa procedura. Nell’istanza deve essere riportata una descrizione chiara e precisa del prodotto, ma non devono comparire informazioni riservate.
La procedura per il rilascio è gestita in sede centrale dalla Direzione dogane, con il coinvolgimento dell’Ufficio locale dove ha sede legale l’operatore, che può fornire il proprio parere sulla classificazione della merce e riferire in merito all’esistenza di eventuali contenziosi. La domanda viene accettata entro 30 giorni dalla registrazione e l’Agenzia ha 120 giorni di tempo per il rilascio, termine può essere sospeso per richiedere all’istante ulteriori informazioni.
L’ITV ha efficacia vincolante per tutte le Dogane italiane e si estende anche a tutte le altre autorità doganali dell’Unione europea. L’Informazione è vincolante anche per l’operatore che ne ha fatto richiesta, obbligato a indicare il numero di ITV nella dichiarazione doganale. Ma l’Informazione tariffaria vincolante assume un ruolo significativo anche per tutte le imprese che importano o esportano prodotti simili: la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha, infatti, chiarito che le ITV rilasciate da uno Stato membro a un soggetto terzo sono utilizzabili come mezzo di prova, in caso di contestazione (7/04/2011, C-153/10, Sony Supply Chain Solution). Anche la Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza 19/07/2023, n. 21306, ha chiarito che, se è vero che l’ITV è vincolante soltanto per l’operatore che l’ha richiesta, il parere di classifica reso dalla Dogana ha una portata molto più ampia e rappresenta un solido elemento di prova, che può dimostrare l’illegittimità della rettifica operata dall’Agenzia delle dogane su prodotti identici a quelli esaminati dall’ITV.
Le ITV rilasciate dai diversi Stati membri sono raccolte in un unico database unionale, l’European BindingTariffInformation (c.d. EBTI), liberamente consultabile sul sito della Commissione europea e dotato di pieno valore legale.