Dazi USA: in vigore una nuova tariffa generalizzata del 10%

Dazi USA: in vigore una nuova tariffa generalizzata del 10%

di Sara Armella e Tatiana Salvi

Il 23 febbraio 2026 la Dogana statunitense (U.S. Customs and Border Protection, CBP), con CSMS n. 67834313, ha annunciato l’applicazione dell’ordine esecutivo del 20 febbraio scorso, che pone fine alla riscossione dei dazi IEEPA (International Emergency Economic Powers Act), dichiarati illegittimi dalla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti. La Corte, con una decisione a maggioranza, ha ritenuto che la normativa IEEPA non costituisca una base giuridica idonea per l’imposizione generalizzata di dazi, riaffermando che il potere impositivo in materia tariffaria spetta al Congresso e non può essere esercitato dall’Esecutivo in assenza di una chiara delega. La pronuncia ha una portata notevole, incidendo su circa 2/3 delle misure tariffarie introdotte dall’amministrazione statunitense a partire da aprile 2025.
Lo stesso giorno, la Casa Bianca ha adottato un nuovo dazio aggiuntivo del 10% su tutti i prodotti importati negli USA, utilizzando una diversa base giuridica, rappresentata dalla sezione 122 del Trade Act del 1974, il cui obiettivo è la correzione degli squilibri della bilancia dei pagamenti. Con un post pubblicato il 21 febbraio 2026 sui social, il Presidente Trump ha annunciato l’innalzamento della nuova tariffa generale dal 10% al 15%.
Il nuovo dazio, in vigore dalle ore 00:01 del 24 febbraio, dovrà cessare allo scadere dei 150 giorni previsti dalla sezione 122, salvo approvazione del Congresso.

L’Unione europea è uno dei partner commerciali maggiormente colpiti dalla nuova ondata di dazi. Le aziende esportatrici europee non beneficeranno più del tetto massimo previsto dall’accordo raggiunto con Washington il 27 luglio. Secondo uno studio dell’autorevole Global Trade Alert, il nuovo dazio del 15% si sommerà, infatti, alle tariffe MFN già esistenti, determinando un incremento medio stimato pari a 0,8 punti percentuali.
In tale quadro, Bruxelles ha invitato formalmente gli Stati Uniti a rispettare gli impegni assunti nell’accordo politico concluso in Scozia la scorsa estate, sottolineando l’esigenza di garantire stabilità e prevedibilità agli operatori economici.
Anche il Regno Unito, che aveva negoziato un’intesa bilaterale con un’aliquota del 10%, risulta penalizzato dall’introduzione della tariffa forfettaria globale del 15%, le stime indicano un aumento medio delle tariffe pari a 2,1 punti percentuali.
Sul piano internazionale, il Ministero del Commercio della Cina ha dichiarato che sta valutando la decisione della Corte e le nuove misure tariffarie, ribadendo che “il confronto commerciale è dannoso per tutte le parti” e lasciando intendere la possibilità di reazioni proporzionate.
Paradossalmente, la bocciatura dei dazi IEEPA produce effetti favorevoli per i Paesi precedentemente più colpiti dalle misure dichiarate illegittime. Il Brasile, per esempio, beneficia di una riduzione media di 13,6 punti percentuali, mentre la stessa Cina registra un alleggerimento stimato in 7,1 punti percentuali rispetto al precedente assetto tariffario.

In risposta alla decisione della Corte, il Presidente Trump ha fatto ricorso alla Sezione 122 del Trade Act del 1974, che autorizza l’introduzione temporanea di una “sovratassa” per fronteggiare un grave deficit della bilancia dei pagamenti.
Si tratta di una disposizione raramente utilizzata e mai impiegata in precedenza per introdurre una tariffa generalizzata di tale portata. La norma prevede un limite massimo di 150 giorni, oltre il quale è necessaria l’autorizzazione del Congresso. La misura richiede, inoltre, una notifica formale al Congresso e alla U.S. International Trade Commission, corredata da stime dettagliate sull’impatto economico e commerciale, garantendo così un monitoraggio tecnico del deficit e delle importazioni interessate.
Eventuali modifiche prima dello scadere dei 150 giorni richiedono, inoltre, ulteriori comunicazioni ufficiali, limitando la flessibilità esecutiva.
Diversi analisti sottolineano come questa base giuridica offra un margine di manovra più ristretto rispetto all’IEEPA e possa esporre l’Amministrazione a nuove contestazioni politiche e giudiziarie qualora si tentasse di prorogare o rendere strutturale la misura senza un chiaro mandato legislativo.
Sul piano internazionale, inoltre, la Sezione 122 non prevede la possibilità di instaurare accordi preventivi con i partner commerciali.

Le nuove tariffe si applicano dal 24 febbraio 2026, ma è prevista un’importante esenzione per le merci in transito: restano esclusi i beni caricati prima dell’entrata in vigore del nuovo dazio e introdotti negli Stati Uniti entro il 28 febbraio.
La tariffa non si applicherà, inoltre, ai prodotti espressamente esentati dall’Amministrazione, tra cui alcuni minerali critici, prodotti chimici e farmaceutici, metalli monetari e lingotti (oro e argento), determinati prodotti aerospaziali, autovetture e alcuni veicoli industriali con relative parti, specifici dispositivi elettronici, energia e prodotti energetici (come il carbone), alcune risorse naturali, fertilizzanti e taluni prodotti agricoli, tra cui carne bovina, pomodori e arance.
I 1.109 prodotti esentati dai nuovi dazi erano già esenti dalle tariffe IEEPA. In particolare, l’allegato II del proclama del 20 febbraio contiene 1.109 eccezioni per prodotti non aeronautici, mentre il regime IEEPA esentava 1.125 prodotti.
Alcuni beni, come libri, giornali, periodici, libri da colorare per bambini, spartiti musicali, mappe, progetti architettonici e blocchi di carta, che erano esenti dalle misure IEEPA non compaiono più tra i beni esentati dai nuovi dazi.
Da segnalare, inoltre, che 19 codici prodotto che apparivano negli elenchi delle eccezioni per gli aeromobili dell’IEEPA sono ricompresi ora nelle eccezioni generali dell’Allegato II. Ciò significa che sono esenti dal sovrapprezzo indipendentemente dal fatto che siano incorporati o meno in aeromobili civili. Altra novità è rappresentata dai droni, che sono inclusi ora tra le eccezioni previste per gli aeromobili civili.

Un’importante precisazione, inoltre, riguarda i beni già soggetti a misure adottate ai sensi della Sezione 232 (sicurezza nazionale), come acciaio e alluminio, per cui la nuova sovrattassa del 15% non si cumula con i dazi 232, per i quali restano in vigore le aliquote autonome.
La sentenza della Corte Suprema ha, infatti, annullato esclusivamente i dazi fondati sull’IEEPA, lasciando impregiudicate le altre misure tariffarie adottate su differenti basi giuridiche, incluse quelle relative alla sicurezza nazionale e alle pratiche commerciali sleali.
Il quadro che emerge è dunque quello di una profonda ristrutturazione dell’architettura tariffaria statunitense, caratterizzata da una riduzione delle misure fondate su poteri emergenziali e da un contestuale ricorso a strumenti legislativi ordinari, seppur con limiti temporali stringenti e con un significativo impatto sulle relazioni commerciali internazionali.

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