di Sara Armella e Giovanni Belotti
C’è un’importante esenzione all’applicazione dei nuovi dazi reciproci USA: ai prodotti spediti prima del 5 aprile non si applicano le tariffe aggiuntive del 10%. Gli esportatori europei non sono tenuti a pagare il dazio aggiuntivo reciproco alla frontiera USA, se la merce è stata caricata sull’ultimo mezzo di trasporto prima del 5 aprile, anche se è ancora in transito o è arrivata negli USA dopo tale data. È quanto emerge dall’Ordine esecutivo n. 14257 del Presidente Trump, che lo scorso 2 aprile ha annunciato l’applicazione di dazi aggiuntivi del 10% su tutte le importazioni negli USA.
Si tratta di una grande opportunità per tutte le imprese europee che sono state colte di sorpresa dalle nuove barriere commerciali imposte dall’Amministrazione americana. La presenza di un’esenzione tariffaria, come quella prevista per le merci in transito alla data del 5 aprile, rappresenta uno strumento strategico per tutelare la continuità aziendale e mantenere alta la competitività delle proprie catene di approvvigionamento. La Section 3 dell’Ordine esecutivo del 2 aprile, infatti, prevede un’importante eccezione, stabilendo che tutte le merci imbarcate su un mezzo di trasporto o in transito diretto verso gli Stati Uniti sono esonerate dal pagamento dei maggiori diritti di confine del 10%, rimanendo tuttavia soggette alle aliquote daziarie già previste alle normali condizioni di mercato.
L’esonero per la merce “in viaggio” non vale, invece, per i dazi del 25% su automobili, acciaio e alluminio, per i quali non sono previste analoghe eccezioni.
Lo studio e la conoscenza delle normative sui dazi USA applicabili consente di sfruttare al meglio tutte le possibili tecniche di mitigazione dell’impatto delle nuove tariffe. Sono molte le strategie che le imprese possono attivare per ridurre legittimamente la base imponibile sulla quale applicare il dazio. Un utile strumento per le aziende colpite dai nuovi dazi di Trump è l’istituto statunitense del TSIV, ossia un metodo di determinazione del valore doganale che semplifica la determinazione della base imponibile, permettendo agli operatori di ridurre fino al 38% il valore doganale dei propri beni.