Credito d’imposta per armatori: esclusi gli stipendi dopo l’imbarco

Credito d’imposta per armatori: esclusi gli stipendi dopo l’imbarco

No al credito d’imposta per pagamenti dell’armatore effettuati dopo l’imbarco.

Con la risposta a interpello n. 253 del 2024, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il credito di cui all’articolo 4 del D.L. n. 457/1997 spetta esclusivamente in relazione alle somme corrisposte dall’armatore a titolo di retribuzione per lavoro dipendente, nei periodi in cui il personale risulti effettivamente imbarcato. Sono pertanto escluse dall’agevolazione le somme corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro in quanto non qualificabili come retribuzioni per lavoro dipendente erogate durante il periodo di effettivo imbarco.

Agli armatori che impiegano personale di bordo su navi iscritte nel c.d. Registro internazionale è riconosciuto un credito d’imposta pari all’Irpef dovuta sui compensi corrisposti. Tale credito consente all’armatore di azzerare le ritenute fiscali che sarebbe tenuto a versare in qualità di sostituto d’imposta.

Nel quesito in commento, una compagnia di navigazione aveva chiesto all’Agenzia delle entrate se fosse possibile includere, nel calcolo del credito d’imposta spettante, le ritenute Irpef trattenute su somme corrisposte a un lavoratore dimissionario – pertanto non più imbarcato – a titolo di” indennità sostitutiva del mancato preavviso”, di” incentivo all’esodo” e di “transazione novativa”. Le modalità di tassazione di tali somme sono invece disciplinate dagli articoli 17 e 19 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), i quali prevedono un regime di imposta separato, generalmente più favorevole rispetto a quello ordinario.

La questione sollevata dalla compagnia riguarda, in particolare, la riconducibilità di tali emolumenti alla nozione di “redditi di lavoro dipendente”.

Secondo la società, l’iscrizione della nave nel Registro internazionale avrebbe giustificato l’estensione dell’agevolazione anche con riferimento a tali emolumenti.

Il Registro internazionale, istituito per contrastare il fenomeno delle c.d. “bandiere di comodo”, consente – previa autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’iscrizione “delle navi adibite esclusivamente a traffici ed a commerci internazionali”. Per incentivare tale iscrizione, la normativa prevede appunto specifici benefici fiscali e contributivi, tra cui l’esenzione Irpef sulle retribuzioni dei marittimi imbarcati e l’esonero, totale o parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

Nel rispondere al quesito posto dalla Società istante, l’Agenzia ha chiarito che per rientrare nell’ambito di applicazione del credito d’imposta, le somme devono essere state erogate a titolo di retribuzione per lavoro dipendente al personale di bordo nel periodo in cui il lavoratore risultava effettivamente imbarcato su una nave iscritta nel Registro internazionale.

Il credito d’imposta, pertanto, non spetta per le ritenute Irpef relative a somme versate all’ex dipendente che non rientrano tra i redditi di lavoro dipendente.

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