Contanti alla dogana, doppi controlli

Guardia di finanza e funzionari doganali in campo per il contrasto della valuta irregolare. Una circolare fornisce le indicazioni sulle verifiche

di Sara Armella

In campo sia l’Agenzia delle dogane e dei monopoli che la Guardia di finanza per controlli e accertamenti delle violazioni in materia valutaria, esercitando i poteri e secondo le procedure previste dal codice doganale dell’Unione europea e dalle disposizioni nazionali complementari, adottate con la recente riforma doganale di cui al d. lgs. 141/2024. In particolare, per effetto delle norme recentemente adottate in ambito nazionale, ai militari della Guardia di finanza è stato attribuito il potere di procedere autonomamente, anche all’interno degli spazi doganali, all’accertamento delle infrazioni e al trattenimento temporaneo dei valori, così come a effettuare il sequestro del contante o ricevere pagamenti a titolo di oblazione.

I contenuti della circolare

La circolare 1/2025 del 16 gennaio fornisce importanti chiarimenti con riguardo al decreto legislativo 211 del 10 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 2 gennaio, che rappresenta un necessario adeguamento al regolamento europeo n. 2018/1672, relativo ai controlli sui flussi di contante in entrata e in uscita dall’Unione.

Tra le novità principali vi è la nuova e ampia definizione di “denaro contante”, che comprende anche le monete, gli strumenti negoziabili al portatore, i traveller’s cheque, gli assegni, gli ordini di pagamento e i vaglia cambiari. La circolare chiarisce che, a partire dal 17 gennaio, anche le movimentazioni intra-UE di oro da investimento o monete non aventi corso legale, se possono ancora essere scambiate con banconote e monete in circolazione, sono soggette agli obblighi dichiarativi valutari e al relativo regime sanzionatorio. Con riferimento alle carte prepagate, anch’esse ricomprese nel perimetro del regolamento europeo, viene chiarito che occorre l’adozione di un atto delegato della Commissione europea per inquadrare effettivamente quali possono essere ricondotte alla definizione di denaro contante.

Gli obblighi dichiarativi

Chiarimenti anche per gli obblighi dichiarativi, poiché l’art. 2, d.lgs. 211/2024 stabilisce che il denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve non soltanto rappresentare oggetto di apposita dichiarazione, ma deve essere messo a disposizione di ADM a fini di controllo. La sanzione per omessa dichiarazione deve essere applicata anche in caso in cui non sia stato messo a disposizione. Sul punto, anche per uniformare il comportamento delle autorità locali, la circolare chiarisce che tale norma non introduce un obbligo generalizzato per gli utenti di presentare il denaro agli uffici doganali, ma si applica alle sole ipotesi in cui vi sia una specifica richiesta da parte dell’ufficio competente per lo svolgimento delle attività di controllo.

Il trattenimento temporaneo

Una novità significativa è rappresentata dall’istituto del trattenimento temporaneo, qualora gli obblighi di dichiarazione non siano assolti, anche parzialmente, o nell’ipotesi in cui emergano indizi che il denaro contante possa essere correlato ad attività criminose. Si tratta di un ulteriore strumento di controllo, che opera anche per movimentazioni inferiori alla soglia dei 10.000 euro e che non preclude l’applicazione del sequestro. In presenza di violazioni degli obblighi dichiarativi o di indizi che facciano sospettare la correlazione con attività criminose, a prescindere dall’importo movimentato, è previsto che le autorità competenti possano procedere al trattenimento temporaneo, con provvedimento amministrativo motivato. Il tempo del trattenimento non può superare i 30 giorni, al fine di consentire alla Guardia di finanza l’individuazione degli elementi richiesti per l’applicazione della legge penale.

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