Certificazione SOAC: un marchio di fiducia per le aziende del settore accise

Certificazione SOAC: un marchio di fiducia per le aziende del settore accise

di Sara Armella e Tatiana Salvi

Professionalità, organizzazione aziendale, solvibilità finanziaria, affidabilità della filiera di approvvigionamento, requisiti etici, sono i presupposti fondamentali per poter diventare un soggetto accreditato Soac, per tutte le aziende che operano nei settori interessati dalle accise. Una certificazione che attesta l’affidabilità e la professionalità dell’azienda, incentivando la compliance con l’Agenzia delle dogane e monopoli e incrementando la competitività e il rating, anche nei confronti dei propri clienti.

Con la circolare 13 giugno 2025, n. 13/D, ADM ha fornito i primi fondamentali chiarimenti operativi sui Soac, soggetti accreditati che, in ragione della loro particolare affidabilità e professionalità, possono beneficiare di importanti agevolazioni, tra cui l’esonero, totale o parziale, dal deposito cauzionale. La nuova figura, introdotta dalla riforma accise (d.lgs. 43/2025), si ispira a quella dell’Operatore economico autorizzato (Aeo), certificazione doganale che attribuisce diversi vantaggi economici e reputazionali alle aziende che hanno instaurato un rapporto di fiducia con la Dogana.

I chiarimenti operativi dell’Agenzia riguardano soprattutto i requisiti di ammissibilità che i richiedenti devono rispettare, posto che non tutti i soggetti tenuti agli adempimenti accise possono accedere all’autorizzazione. A richiedere l’accreditamento possono essere soltanto gli operatori specificatamente individuati dal Testo unico accise (Tua, d.lgs. 504/1995). Tra questi, in particolare, vi sono: gli esercenti un deposito fiscale di prodotti energetici, alcolici e di tabacchi lavorati; le società registrate o i soggetti autorizzati alla fabbricazione di carbone, lignite e c.d. coke; nonché i venditori o i soggetti che fatturano gas naturale o energia elettrica ai consumatori finali.

Per poter presentare la domanda di accreditamento, l’operatore deve essere in possesso di alcuni requisiti soggettivi, volti a comprovare la propria conformità e professionalità rispetto alla normativa accise. Nello specifico, il richiedente deve dimostrare di aver esercitato la propria attività professionale in uno degli ambiti accise interessati (prodotti energetici, alcolici, tabacchi, gas naturale, energia elettrica, carbone, lignite e coke) per almeno cinque anni continuativi. Altro criterio da rispettare è l’assenza di sentenze penali, anche non definitive, pronunciate nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda. L’azienda, inoltre, non deve essere sottoposta a procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Nel caso di persone giuridiche, infine, occorre non aver ricevuto provvedimenti sanzionatori ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Eventuali sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti richiedenti non incideranno sull’ammissibilità alla procedura di accreditamento, ma potranno essere tenute in considerazione per determinare il livello di affidabilità dell’operatore. Infine, sono previsti anche una serie di condizioni necessarie che saranno oggetto di valutazione, al fine di attribuire un determinato grado di affidabilità dell’azienda. Tali requisiti attengono all’esistenza di una struttura organizzativa efficiente ed efficace. Più l’azienda è dotata di una struttura funzionale e professionale e più alto è il livello di affidabilità riconosciuto dall’Agenzia delle dogane. In particolare, saranno valutati la professionalità del richiedente, la funzionalità dell’impianto, la struttura logistica, la dotazione di strumenti elettronici per la raccolta e lo scambio di informazioni, la solvibilità finanziaria e l’affidabilità della filiera di approvvigionamento.

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