Certificazione AEO: le consulenze private possono supportare l’iter di autorizzazione
di Sara Armella
L’Agenzia delle dogane può utilizzare qualificate consulenze private, a supporto delle procedure di rilascio di autorizzazioni doganali, tra cui la più nota è la certificazione di Operatore economico autorizzato (AEO). Con la circolare ADM 27 agosto 2025, n. 21/D, nel ribadire che il provvedimento autorizzativo compete – ovviamente – soltanto all’Agenzia, si forniscono chiarimenti circa la possibilità che alcuni aspetti di processo siano documentati da professionisti abilitati, con particolare riferimento alla presenza di un sistema adeguato di gestione delle scritture commerciali e all’adozione di adeguati standard di sicurezza (requisiti previsti dall’art. 39, lett. b) ed e), Cdu).
La circolare indica quali categorie di consulenti sono considerati esperti, potendo così affiancare ADM nell’attività di certificazione della compliance aziendale. Si tratta di professionisti iscritti a uno degli specifici albi professionali da almeno tre anni e, in particolare: gli spedizionieri doganali, i commercialisti, gli avvocati e i revisori legali. Il consulente esterno deve essere indipendente rispetto all’impresa certificata e deve essere in grado di documentare un adeguato aggiornamento professionale. Da segnalare che l’attestato di partecipazione a un corso di aggiornamento si considera soddisfatto se il professionista è certificato AEO.
Le valutazioni dell’esperto supporteranno l’Agenzia nell’audit finalizzato all’ottenimento o al mantenimento di importanti autorizzazioni doganali, assicurando maggiore celerità alla procedura e assicurando un supporto consulenziale agli operatori, in ambiti caratterizzati da un elevato tecnicismo.
Con riguardo alla presenza di adeguate e affidabili scritture contabili, l’esperto dovrà valutare l’idoneità del sistema di gestione delle scritture, la correttezza nella loro tenuta, atti e documenti relativi alle operazioni doganali e alle merci e la tracciabilità delle operazioni, da attestare mediante la presenza di uno specifico audit. Di particolare rilievo anche l’analisi della correttezza delle modalità di identificazione delle merci unionali ed estere, tenendo anche conto della disposizione fisica di queste ultime all’interno del magazzino e un giudizio di idoneità del sistema di controllo interno, avuto riguardo alla capacità dello stesso di prevenire, individuare e correggere errori, mediante un’attenta analisi e una costante supervisione sulle attività svolte.
Ancora una volta, la circolare opportunamente sottolinea l’importanza della valutazione del modello 231 dell’operatore. Se presente, infatti, l’esperto dovrà fornire un’opinione in merito all’adeguatezza di tale modello di gestione, che troppo spesso non tiene conto delle specifiche esigenze del settore doganale e si limita a rappresentare un copia-incolla di generici modelli standard, come recentemente stigmatizzato dalla giurisprudenza anche di legittimità.
Qualora l’impresa non abbia ancora implementato le opportune procedure di gestione e controllo, il consulente esterno dovrà fornire un giudizio in merito alla possibilità di adottarle, fornendo anche delle procedure aziendali alternative, finalizzate alla prevenzione della commissione di reati.