CBAM: nuove soglie di esenzione e responsabilità chiave del dichiarante autorizzato
di Stefano Comisi e Giovanni Belotti
Cambia ufficialmente la disciplina del CBAM: è stato pubblicato il regolamento di modifica del Meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Un testo atteso da mesi, che a partire dal 1° gennaio 2026 ridefinirà in modo significativo le regole applicative del sistema.
Con il Regolamento UE 2025/2083, il sistema CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ha subito una significativa modifica. È stata attribuita una maggiore rilevanza al ruolo del dichiarante CBAM autorizzato ed è stata prevista una soglia di esenzione elevata, che dovrebbe escludere circa il 90% degli importatori dagli obblighi del meccanismo, oltre a un rafforzamento dei controlli. Il Reg. UE 2025/2083, atteso da mesi, entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, e introdurrà cambiamenti significativi nelle modalità di applicazione del meccanismo. Tra le novità più rilevanti vi è la conferma della nuova soglia di esenzione, che dovrebbe escludere dagli obblighi del meccanismo circa il 90% degli importatori, il rinvio della vendita dei certificati CBAM al 1° gennaio 2027 e l’implementazione di un meccanismo di monitoraggio dei fenomeni elusivi più stringente, con sanzioni salatissime previste in caso di difformità. Un pacchetto di misure che segna un punto di svolta nell’attuazione del CBAM e che avrà un impatto concreto sulle imprese europee che importano prodotti siderurgici e cemento.
A differenza del primo regolamento CBAM (Reg. UE 2023/956), che stabiliva una soglia di esenzione per le importazioni di valore inferiore a 150 euro, il nuovo regolamento introduce un parametro basato sulla quantità di merce importata. Di conseguenza, gli importatori che, durante l’anno civile, importano meno di 50 tonnellate di beni soggetti al CBAM non dovranno adempiere agli obblighi di rendicontazione delle emissioni di carbonio né acquistare i certificati relativi alle emissioni. I soggetti che, invece, superano o prevedono di superare tale soglia entro la fine di ogni anno, saranno tenuti ad accreditarsi come dichiaranti CBAM autorizzati e a presentare una dichiarazione entro il 30 settembre di ogni anno.
Il nuovo regolamento prevede, inoltre, sanzioni comprese tra 300 e 500 euro per ogni tonnellata di emissioni dichiarata in esenzione, pur avendo superato la soglia minima.
Per assicurare un’applicazione efficace della soglia, la Commissione UE ha stabilito che tutte le importazioni di merci soggette al CBAM dovranno essere conteggiate ai fini della sua determinazione, indipendentemente dal fatto che siano state dichiarate direttamente dall’importatore o tramite un rappresentante doganale indiretto.
L’obbligo di ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato prima di superare la soglia unica basata sulla massa potrebbe comportare un numero elevato di domande all’inizio del 2026. Per facilitare l’implementazione del regolamento e prevenire possibili disagi nelle importazioni dopo il periodo transitorio, è stato previsto che gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti, che abbiano presentato la domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026, possano continuare a importare le merci nel corso dell’anno, anche qualora superino la soglia di massa, fino alla decisione finale sulla concessione dell’autorizzazione.
Tuttavia, per prevenire eventuali elusioni del regolamento, è stato previsto che, in caso di respingimento della domanda di autorizzazione, importatori e rappresentanti doganali indiretti siano soggetti a sanzioni. In particolare, il regolamento prevede una sanzione di 100 euro per ogni tonnellata di emissioni, nei confronti dei richiedenti a cui l’autorizzazione sia stata successivamente negata.
Il regolamento di modifica del CBAM ha, inoltre, introdotto un meccanismo di monitoraggio per garantire il rispetto del nuovo parametro di esenzione, che permette alla Commissione europea di verificare se un importatore rischi di superare il limite, anche attraverso pratiche di elusione. L’Autorità competente, Italia il Ministero dell’Ambiente, avrà la facoltà di richiedere all’importatore di fornire la documentazione necessaria per accertare il superamento della soglia.
Se l’Autorità dovesse ritenere che l’operatore non fosse esentato, dovrà informare quest’ultimo dell’obbligo di registrarsi come dichiarante CBAM autorizzato. Il regolamento introduce anche un sistema antifrode che individuerà gli operatori che ricorrano ad accordi commerciali “non genuini”, stipulati con il solo scopo di eludere la soglia unica basata sulla massa. Qualora l’Autorità dovesse accertare l’esistenza di tali pratiche, l’importatore sarà considerato autore di una grave violazione del regolamento CBAM.
Con il nuovo regolamento di modifica è stato, inoltre, sospeso l’obbligo di rendicontazione trimestrale delle emissioni di carbonio incorporate nelle merci CBAM. Gli importatori, infatti, per il 2026 non dovranno presentare nessuna dichiarazione, nemmeno annuale.
Tale meccanismo di comunicazione riprenderà soltanto a partire dal 2027, insieme all’obbligo di acquisto dei certificati CBAM.
Ulteriore novità significativa è, infatti, il rinvio al 2027 dell’obbligo di acquisto dei certificati CBAM. Inizialmente, tale onere sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio 2026, ma la Commissione UE ha ritenuto di concedere un tempo ragionevole agli operatori CBAM per conformarsi alle modifiche apportare al regolamento, spostando di un anno la scadenza per l’acquisto dei certificati, il cui prezzo dovrebbe rispecchiare il valore delle quote di emissione EU ETS nel 2026.