CBAM: nuove linee guida per ottenere la certificazione obbligatoria dal 2026

CBAM: nuove linee guida per ottenere la certificazione obbligatoria dal 2026

di Sara Armella e Stefano Comisi

Finalmente istruzioni precise per la certificazione CBAM obbligatoria per importare da gennaio 2026.

Il Ministero dell’Ambiente (MASE) ha pubblicato le linee guida operative per la compilazione della richiesta per l’ottenimento dello status di dichiarante CBAM autorizzato. Si tratta di precisazioni di fondamentale importanza, da lungo attese da operatori e imprese che importano merci soggette al CBAM, come ferro, ghisa, acciaio, alluminio, concimi ed energia elettrica. Diventare dichiarante CBAM autorizzato diventerà presto un passaggio obbligato per l’importazione di questi prodotti: dal 1° gennaio 2026, infatti, solo i soggetti in possesso della certificazione potranno importare tali categorie merceologiche in UE.

Come chiarito dai regolamenti UE che si occupano di fornire attuazione al meccanismo del CBAM e indicare le linee guida per l’ottenimento dell’autorizzazione, è necessario corredare la domanda con tutta una serie di informazioni relative al soggetto richiedente, come i dati identificativi, fiscali e operativi, una dichiarazione attestante l’assenza di violazioni in materia fiscale e la dimostrazione della propria capacità finanziaria e organizzativa. Per semplificare la raccolta e l’indicazione di tali informazioni da parte dei richiedenti, il MASE ha messo a disposizione undici fac simili, che devono essere integralmente compilati e allegati alla domanda di autorizzazione. In alcuni casi è richiesto un certo grado di specificità, soprattutto per quanto riguarda i requisiti di stabilità finanziaria ed economica, per i quali occorre fornire l’indicazione precisa di alcuni dati degli ultimi tre bilanci di esercizio aziendali.

Le linee guida del MASE distinguono due differenti gruppi di allegati da inserire nella richiesta di autorizzazione: da un lato, è stata prevista la trasmissione di alcune dichiarazioni sostitutive che attengono alla mancanza di sanzioni amministrative contestate al richiedente, alla certificazione dei carichi pendenti e alla dichiarazione antimafia, dall’altro lato, è stata invece richiesta l’indicazione di una serie di dati relativi alla struttura organizzativa dell’istante, tra cui anche una dichiarazione di possesso dell’autorizzazione AEO. La prima categoria di allegati, attinenti alle dichiarazioni sostitutive e autodichiarazioni del richiedente, deve essere inserita all’interno di un campo dell’istanza denominato “Declaration of Honour”, mentre la seconda classe di documenti dovrà essere allegata nella sezione denominata “Attached Documents”.

Tutte queste informazioni devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità della domanda, mediante l’apposito Registro online, ossia la piattaforma predisposta dalla Commissione UE per tutti gli importatori di beni CBAM, fino a oggi utilizzata per trasmettere solo le dichiarazioni trimestrali e i dati sulle emissioni.

Le domande di autorizzazione saranno valutate entro 120 giorni di calendario dalla data di ricevimento e il richiedente potrà anche presentare esiti di procedure di audit o pareri di esperti in merito alla sussistenza dei requisiti di conformità alla normativa fiscale e capacità finanziaria.

Il MASE invita, infine, operatori e imprese a garantire il costante aggiornamento dei dati forniti nella richiesta di autorizzazione, sollecitando inoltre coloro che abbiano già presentato la domanda a integrare la documentazione alla luce delle nuove linee guida.

Un’altra importante novità riguardo al CBAM è l’annuncio della avvenuta adozione da parte del Consiglio UE del regolamento che andrà a modificare l’intero meccanismo, introducendo la nuova soglia di esenzione di 50 tonnellate e posticipando l’acquisto obbligatorio dei certificati al 2027. Nei prossimi giorni il regolamento verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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