CBAM: nuova certificazione per le imprese importatrici

CBAM: nuova certificazione per le imprese importatrici

Interessati i settori di ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno

di Sara Armella e Stefano Comisi

Al via le nuove certificazioni per diventare dichiarante autorizzato CBAM. Dal 28 marzo 2025, tutte le imprese che importano ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno e i loro rappresentanti doganali possono ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato. Il Reg. UE 2025/486 introduce questa nuova qualifica, indispensabile per imprese e professionisti che importano merci ad alto impatto ambientale.

Scadenze e nuovi obblighi per le aziende che importano beni CBAM. Dal 28 marzo 2025, le aziende e i rappresentanti doganali che importano prodotti CBAM possono richiedere la certificazione di “dichiarante autorizzato CBAM”. Una qualifica che diventerà indispensabile a partire dal 1° gennaio 2026, quando non sarà più possibile importare merci ad alto impatto ambientale senza questa fondamentale autorizzazione.

Il Regolamento di esecuzione UE 2025/486 che stabilisce le modalità e le condizioni con le quali gli operatori unionali possono richiedere lo status di dichiarante CBAM autorizzato. Presupposto fondamentale è essere stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea. Altro requisito previsto dall’Unione europea è la necessità di garantire all’Autorità competente veridicità e accuratezza dei valori sulle emissioni di gas a effetto serra impiegate nella produzione di merci.

La qualifica di dichiarante autorizzato CBAM sarà obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2026, nonostante la recente proposta di rinvio della seconda fase del meccanismo al 2027 da parte della Commissione europea.

Dal 28 marzo è già possibile chiedere la nuova certificazione per le imprese che importano “merci CBAM”. Importatori e rappresentanti doganali indiretti possono già attivarsi per presentare la richiesta di ottenimento dello status di dichiarante CBAM autorizzato.

Nel corso della prima fase di implementazione del meccanismo (iniziata ottobre 2023 e che terminerà, salvo proroghe, il 31 dicembre 2025) non è richiesta agli operatori nessuna particolare qualifica per l’importazione di beni CBAM nel territorio europeo. Tali operazioni, infatti, possono essere effettuate da qualsiasi importatore o, eventualmente, dal rappresentante indiretto che presenta in Dogana una dichiarazione di immissione in libera pratica.

Il CBAM (meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere) a partire da ottobre 2023, impone alle imprese europee il costante monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra connesse alla produzione delle merci importate.

Modalità per richiedere e ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato. Dal 28 marzo 2025 gli importatori e rappresentanti doganali indiretti sottoposti agli adempimenti dichiarativi del CBAM, possono già presentare la propria richiesta per ottenere lo status di dichiarante autorizzato. L’istanza deve essere inoltrata direttamente dal “registro CBAM”, ossia la piattaforma che gli operatori utilizzano per comunicare i dati delle emissioni di gas a effetto serra contenute nei beni CBAM che importano alla Commissione europea.

L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto a soggetti residenti nell’Unione europea. La richiesta di autorizzazione deve contenere le informazioni del richiedente, con precisa indicazione di generalità (nome, cognome e indirizzo), codice EORI, principale attività svolta nell’Unione europea, nonché una dichiarazione attestante la non soggezione del richiedente a debiti fiscali nazionali, l’assenza di gravi violazioni, per almeno cinque anni, della norma doganale unionale, le informazioni necessarie a dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente, una stima del valore monetario e del volume di importazioni di merci nel territorio UE e, infine, l’eventuale indicazione dei soggetti per conto dei quali il dichiarante agisce.

Tempi stretti per l’Autorità nazionale competente che ha a disposizione 120 giorni di tempo dalla data di acquisizione della richiesta per poter rilasciare l’autorizzazione al richiedente (art. 4 Reg. UE 2025/486). Sarà di 180 giorni, invece, il termine per rispondere alle domande presentate prima del 15 giugno 2025.

Prima di concedere l’autorizzazione, l’Autorità è tenuta ad aprire una procedura di consultazione telematica con il soggetto richiedente. Il contraddittorio è avviato mediante il portale CBAM, con la partecipazione di tutte le parti interessate, entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel corso della consultazione, il richiedente deve confermare, per esempio, di non essere già titolare del medesimo status di dichiarante autorizzato oppure di non aver già presentato una domanda in un altro Stato membro UE.

In caso di parere negativo al rilascio della certificazione, il richiedente potrà presentare le proprie osservazioni entro il termine di 30 giorni e argomentare le proprie difese, dopodiché, la decisione diventa definitiva.

Se l’Autorità concede lo status di dichiarante CBAM autorizzato, questo sarà registrato sul portale CBAM.  Una volta ottenuta, l’autorizzazione è utilizzabile il giorno stesso dalla registrazione della stessa sul portale. Sarà assegnato un numero identificativo in relazione al conto CBAM del dichiarante e dovrà essere indicato, inoltre, lo Stato membro UE dell’Autorità competente che l’ha rilasciata.

Requisiti e modalità di esame per l’ottenimento dello status di dichiarante CBAM. Ma quali sono i criteri che l’Autorità nazionale competente deve tenere in considerazione per decidere sul rilascio dell’autorizzazione di dichiarante CBAM? L’art. 17, par. 2, Reg. UE 2023/956 stabilisce che per ottenere tale status l’operatore non deve aver commesso gravi e ripetute violazioni della normativa doganale e fiscale nei tre anni precedenti alla richiesta (art. 9 Reg. UE 2025/486) e non deve aver riportato una condanna definitiva per reati connessi alla sua attività nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda.

Il richiedente deve dimostrare, inoltre, di possedere una capacità economica e finanziaria tale da poter adempiere agli obblighi previsti dal CBAM, di essere stabilito in uno Stato membro dell’UE e di essere titolare di un numero EORI. Al momento della presentazione della domanda per ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato, l’Autorità nazionale ha la possibilità di valutare il rispetto di questi requisiti attraverso pareri e conclusioni di esperti o di terzi, o, se necessario, avvalendosi dei risultati di audit svolti in collaborazione con il richiedente stesso (art. 4, par. 2, Reg. UE 2025/486).

Mantenimento, revoca e possibilità di ripristino dello status di dichiarante CBAM autorizzato. Una volta ottenuto, lo status di dichiarante CBAM autorizzato è valido a partire dal giorno stesso della sua registrazione nel portale CBAM. Ogni certificazione è associata a un numero identificativo legato al conto CBAM del dichiarante e deve indicare anche lo Stato membro dell’Autorità competente che l’ha rilasciata.

Per mantenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato, è necessario dimostrare, entro la fine di ogni trimestre dell’anno solare, di avere sul proprio conto CBAM un numero di certificati pari ad almeno l’80% delle emissioni incorporate nelle merci importate dall’inizio dell’anno (art. 22, paragrafo 2, Reg. UE 2023/956). In caso contrario, l’Autorità nazionale ha la facoltà di revocare l’autorizzazione.

Se l’Autorità competente vorrà procedere alla revoca dello status, non considererà esclusivamente il mancato adempimento al requisito di cui all’art. 22 Reg. UE 2023/956, ma terrà conto anche di altri fattori rilevanti, come la condotta passata del dichiarante, l’eventuale dolo o negligenza, e la disponibilità dell’interessato a rimediare alle violazioni commesse, dimostrando un’adeguata diligenza.

In ogni caso, il dichiarante avrà il diritto di essere ascoltato e potrà presentare osservazioni entro 15 giorni dalla notifica della decisione di revoca, fornendo nuove informazioni o documenti a supporto delle proprie difese.

Al termine della consultazione, l’Autorità deciderà se procedere con la revoca dell’autorizzazione o annullare la procedura. Il dichiarante revocato potrà, in ogni caso, presentare una nuova domanda per ottenere lo status, a condizione che invii all’Autorità una dichiarazione CBAM per le merci importate prima della revoca.

Requisiti  per i dichiaranti autorizzati CBAM
Stabilimento nell’UEIl richiedente deve essere stabilito in uno Stato membro dell’Unione europea
Numero EORIIl richiedente deve essere titolare di un numero EORI
Capacità economica e finanziariaDeve dimostrare la capacità di adempiere agli obblighi CBAM, inclusa la gestione delle emissioni
Affidabilità fiscaleIl richiedente non deve essere soggetto a debiti fiscali nazionali e deve essere in regola con le normative fiscali e doganali
Condotta legale e operativaNon deve aver avuto condanne definitive per reati connessi alla sua attività né essere stato coinvolto in violazioni gravi della normativa negli ultimi anni

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