Alla dogana stretta sul contante
di Sara Armella e Tatiana Salvi
Pene più severe per chi non dichiara il denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione europea, con la possibilità di subire il “trattenimento temporaneo” o il sequestro delle somme non dichiarate. Sono queste le novità previste dallo schema di decreto legislativo, approvato il 6/12/2024, che riscrive il quadro sanzionatorio applicabile alle dichiarazioni valutarie.
Il decreto distingue le ipotesi di omessa dichiarazione da quelle di dichiarazione infedele. Per le prime è prevista una sanzione dal 50 al 70% per importi fino a 100.000 euro e dal 70 al 100% oltre tale limite, con percentuali ridotte sotto i 10 mila euro. Per l’inesatta o incompleta dichiarazione, la sanzione, invece, è tra il 25 e il 35% sotto i 30.000 euro di differenza, tra il 50 e il 70% fino ai 100.000 euro e tra il 70 e il 100% oltre tale soglia.
L’art. 3-bis introduce l’istituto del «Trattenimento temporaneo del denaro contante», in conformità con il regolamento UE n. 2018/1672 e allo scopo di fornire alle autorità un ulteriore strumento di controllo sui flussi di contante, che tiene conto della difficoltà di agire una volta che il denaro ha lasciato il punto di ingresso o di uscita e del rischio correlato, anche in caso di utilizzo illecito di importi modesti. E’ attribuito all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di Finanza il potere di trattenere il denaro contante, qualora gli obblighi di dichiarazione non siano assolti, in tutto o in parte, o nell’ipotesi in cui emergano indizi che i valori possano essere correlati ad attività criminose.
Il nuovo istituto tiene conto della necessità di rispettare le disposizioni del codice di procedura penale sulle modalità di acquisizione delle fonti di prova. Il trattenimento temporaneo deve essere disposto con provvedimento amministrativo motivato e comunicato ai destinatari, contenente una serie di informazioni essenziali, tra cui l’indicazione dei rimedi esperibili, rappresentati dal ricorso gerarchico. Il trattenimento temporaneo può essere disposto soltanto per il tempo strettamente necessario e, comunque non oltre i 30 giorni, al fine di consentire alla Guardia di Finanza l’individuazione degli elementi richiesti per l’applicazione della legge penale.
Il denaro contante deve essere rimesso immediatamente a disposizione dei soggetti destinatari della decisione di trattenimento, i quali possono chiederne la restituzione all’autorità procedente (Agenzia delle dogane e dei monopoli o Guardia di Finanza) entro cinque anni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento amministrativo di trattenimento.
L’adozione di un provvedimento di trattenimento temporaneo non preclude l’applicazione del sequestro, che è funzionale a garantire il pagamento delle sanzioni ed è stato parametrato alla loro misura minima e massima. E’ prevista l’esecuzione del sequestro nel limite del 50 per cento dell’importo eccedente la soglia dei 10.000 euro, qualora l’eccedenza non sia superiore a 10.000 euro, nonché del 70 per cento dell’importo eccedente, qualora l’eccedenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro. Si prevede, infine, che il sequestro è applicabile nella misura del 100 per cento dell’importo eccedente qualora l’eccedenza sia superiore a 100.000 euro. Nell’ottica di allineare le disposizioni in materia di sequestro a quelle in tema di sanzioni, è previsto che l’importo del sequestro non possa essere inferiore a 900 euro e superiore a 1.000.000 euro.