Accise, avviso nullo senza contraddittorio preventivo

Accise, avviso nullo senza contraddittorio preventivo

di Sara Armella e Tatiana Salvi

È nullo l’avviso di pagamento sulle accise se l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non attiva preventivamente il contraddittorio con il contribuente. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 3793 del 19 febbraio 2026, sottolinea l’obbligo di assicurare all’operatore un diritto di difesa effettivo prima di procedere all’accertamento delle accise.

L’art. 19, d.lgs. 504/1995 (TUA, Testo unico accise) richiama espressamente lo Statuto dei diritti del contribuente (l. 212/2000), attribuendo un ruolo centrale alla tutela del diritto al contraddittorio endoprocedimentale.

Di conseguenza, l’operatore deve sempre poter presentare le proprie osservazioni prima che sia emesso un atto di accertamento. Un principio che deve trovare applicazione sia nel caso in cui vi sia un accesso presso il contribuente, che nell’ipotesi di verifica “a tavolino”.

Il diritto al contraddittorio comporta l’obbligo, per l’Agenzia delle dogane, di notificare al contribuente un processo verbale, informandolo dei fatti da cui emergerebbero le irregolarità riscontrate.

Altro significativo aspetto, a tutela del contribuente, riguarda l’obbligo per l’Agenzia delle dogane di fornire una motivazione “rafforzata” in caso di mancata accettazione delle osservazioni dell’operatore. Se l’operatore si avvale del diritto di presentare le proprie difese, l’Ufficio doganale ha l’obbligo di tenerne conto nel proprio avviso di accertamento, integrando la motivazione con le ragioni del mancato accoglimento delle difese.

Se l’avviso di pagamento non è preceduto da un contraddittorio effettivo, il mancato rispetto delle garanzie procedimentali rende nulla la pretesa dell’Ufficio.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione traeva origine da un’indagine avviata nei confronti di una Società, dalla quale era emerso che il gasolio dichiarato come destinato all’imbarco quale provvista a bordo delle navi, realizzando il c.d. bunkeraggio, in esenzione dal pagamento delle accise, era stato in realtà immesso in consumo, in evasione dalle imposte dovute. L’Agenzia delle dogane ha notificato un avviso di pagamento a uno degli amministratori, senza prima notificare nessun processo verbale e senza avviare un contraddittorio endoprocedimentale.

La Corte di Cassazione ha, quindi chiarito che, in tema di accise, il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall’art. 19, comma 4, Tua prevede la necessaria comunicazione, al soggetto sottoposto a verifica, di un processo verbale di contestazione, contente la specifica indicazione dei fatti contestati. La notificazione dell’avviso di pagamento o di altro atto di contestazione e irrogazione sanzioni in assenza di valida instaurazione del contraddittorio o prima della decorrenza del termine di 60 giorni comporta la nullità del provvedimento emesso.

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