Valore in dogana: nuove regole per l’e-commerce e le esportazioni
Sara Armella e Tatiana Salvi
Con l’avviso pubblicato il 20 ottobre 2026, l’Agenzia delle dogane chiarisce le regole per determinare il valore doganale dei beni acquistati attraverso piattaforme digitali. Le novità introdotte dal nuovo Codice doganale (Reg. UE 2026/2108) riguardano anche la determinazione del valore per eventuali dazi all’esportazione.
Valore di transazione e vendita rilevante nell’e-commerce
Arrivano i primi chiarimenti dall’Agenzia delle dogane a seguito della pubblicazione del nuovo Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 2026/2108, nuovo Cdu) il 19 settembre 2026.
L’avviso, pubblicato il 20 ottobre 2026, ripercorre tutte le novità che riguardano la determinazione del valore doganale, introducendo una disposizione dedicata alle vendite a distanza. Tali precisazioni trovano già applicazione per gli acquisti online.
Analogamente a quanto previsto anche dall’attuale Cdu (Reg. UE 952/2013) per le vendite ordinarie, il valore delle merci acquistate su piattaforme digitali deve essere determinato sulla base del prezzo di transazione (art. 175, par. 1, nuovo Cdu), ossia quello effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute verso il territorio doganale UE. Tale valore consente di individuare il prezzo reale ed effettivo del bene importato.
Per le merci vincolate al regime di deposito doganale, il valore doganale dei beni venduti attraverso piattaforme e-commerce è determinato, invece, sulla base della vendita che realizza l’effettiva destinazione del bene al mercato unionale, anche se effettuata quando le merci si trovano già in territorio UE (art. 175, par. 2, nuovo Cdu).
Regole chiare per calcolare il valore in dogana sono fondamentali anche per determinare il corretto regime tariffario da applicare: se il valore degli articoli della singola spedizione è inferiore a 150 euro, si applica il dazio provvisorio di 3 euro per articolo; in caso contrario, si applica l’aliquota prevista dal sistema TARIC.
Poteri dell’Autorità e contestazione del valore
L’art. 179, par. 4 del nuovo Cdu consente all’Amministrazione doganale il potere di rettificare il valore dichiarato, soltanto nel caso in cui l’importatore non sia in grado di dissipare i “ragionevoli dubbi” dell’Agenzia delle dogane.
La disposizione, in sostanza, replica il meccanismo attualmente previsto dall’art. 140, Reg. UE 2015/2447 (regolamento di esecuzione, RE), che impone alla Dogana un rigoroso onere procedimentale per poter disconoscere il valore dichiarato all’importazione. In caso di fondati dubbi sulla regolarità del valore dichiarato, l’Agenzia delle dogane deve avviare una fase di contraddittorio endoprocedimentale, prevista come obbligatoria, consentendo all’operatore di motivare che il prezzo indicato al momento dell’importazione è corretto.
Soltanto nel caso in cui, all’esito del contraddittorio, il valore dichiarato non possa essere accettato, l’Agenzia delle dogane può rideterminare il prezzo indicato all’importazione, facendo ricorso ai criteri alternativi previsti dal Codice.
Come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, la rettifica del valore deve rispettare non soltanto i criteri di determinazione previsti dal Codice doganale, ma anche il loro ordine di applicazione gerarchico (sentenze 20 giugno 2026, n. 20998 e 24 luglio 2023, n. 22200).
Nel nuovo Codice, tale procedura è estesa anche alle vendite a distanza, ma con un’importante differenza. La disposizione, infatti, consente all’Autorità doganale di ricorrere al metodo secondario che ritiene “più adeguato”, lasciando intendere la possibilità di derogare alla gerarchia dei criteri prevista per le vendite ordinarie.
Tale norma potrebbe aprire a un uso più diffuso delle informazioni presenti in banche dati per la rettifica del valore, benché la Corte di Giustizia UE ne abbia circoscritto l’utilizzo a ipotesi residuali (Corte di Giustizia UE, 29 gennaio 2026, C-72/24 e C-73/24).
Regole per i dazi all’esportazione
Altra novità significativa contenuta nel nuovo Codice doganale è rappresentata dalla previsione di una nuova disciplina del valore doganale in export.
Una norma che prepara il terreno all’eventuale introduzione di dazi all’esportazione, che, pur essendo astrattamente previsti anche dal vigente Codice (Reg. UE 2013/952), non hanno mai trovato concreta applicazione.
L’art. 180 del nuovo Cdu introduce una disciplina organica per il valore delle merci destinate all’esportazione, che corrisponde in via primaria al valore di transazione, ossia al “prezzo effettivamente pagato o da pagare”. Analogamente a quanto previsto per le importazioni, tale criterio è applicabile soltanto se l’acquirente e il venditore non sono collegati o se la loro relazione non ha influenzato il prezzo della transazione.
Il valore può essere altrimenti determinato sulla base di dati oggettivi e verificabili, compreso il prezzo di mercato di merci identiche o similari esportate dall’Unione nello stesso luogo e nello stesso momento, se quanto dichiarato risulta incompleto o non riflette il valore economico delle merci.
In presenza di ragionevoli dubbi, le autorità doganali possono chiedere la presentazione di ulteriore documentazione a supporto dei dati forniti.
Il valore all’esportazione, inoltre, deve tenere in conto tutte le spese direttamente connesse all’operazione, a eccezione di quelle sostenute dopo l’uscita dai confini unionali. Una disposizione simmetrica a quanto previsto per il calcolo dei dazi all’importazione, dal quale sono escluse le spese di trasporto sostenute nel territorio doganale dell’Unione.
Occorre tener presente che, a oggi, l’Unione europea non ha mai introdotto dazi all’esportazione. Avere a disposizione una regolamentazione compiuta, come quella prevista dal nuovo Codice, potrebbe agevolare un possibile ricorso a tale strumento.