EUDR: obblighi di diligenza e rischi per le imprese
Stefano Comisi
Il 30 dicembre 2026 entrerà in vigore, per le medie e le grandi imprese, il regolamento sulla deforestazione (reg. UE 2023/1115), che impone un’attenta analisi dei rischi di deforestazione sui prodotti importati o esportati interessati dalla nuova normativa. La valutazione di tali rischi è fondamentale per evitare il blocco delle merci, sanzioni pecuniarie e accessorie particolarmente afflittive.
Redazione della DDS e screening dei prodotti
In arrivo nuove regole e restrizioni per chi importa o esporta materie prime a rischio deforestazione come legno, caffè, cacao, soia, gomma, carne bovina e olio di palma. Dal 30 dicembre 2026, il regolamento UE 2023/1115 (EUDR) impone alle medie e grandi imprese di verificare che tali prodotti siano “a deforestazione zero”, e che rispettino gli standard di sostenibilità del Paese di produzione. Gli stessi obblighi si applicano alle piccole e micro imprese a partire dal 30 giugno 2027.
A tal fine, le imprese interessate devono redigere e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza (Due Diligence Statements, DDS), necessaria per concludere l’operazione doganale.
Ai fini della corretta redazione della DDS occorre raccogliere informazioni e documenti che descrivano i prodotti interessati, il loro peso al netto dell’imballaggio, il Paese di origine e la geolocalizzazione dei siti di produzione. Nella dichiarazione, inoltre, devono essere identificati i fornitori e gli altri soggetti che intervengono nella catena di approvvigionamento, nonché le attività da essi svolte (art. 9 EUDR).
L’operatore deve ricostruire l’intero processo di trasformazione della materia prima, includendo da informazioni che attestino che tale processo sia avvenuto a deforestazione zero. La DDS si presenta, pertanto, come una “carta di identità” del prodotto da presentare alla Dogana.
La valutazione rischi
Centrale nella redazione della DDS è la valutazione dei rischi di violazione degli obblighi EUDR. L’immissione sul mercato europeo o l’esportazione verso un mercato estero, infatti, sono possibili soltanto se la valutazione riveli un rischio nullo o al massimo trascurabile di non conformità dei prodotti (art. 10 EUDR).
Il regolamento ha introdotto un sistema di classificazione del rischio di deforestazione a tre livelli (alta, standard o bassa), mentre la Commissione europea, con un documento pubblicato in data 22 maggio 2025, ha indicato i Paesi rientranti nelle tre categorie.
Tale meccanismo si fonda principalmente su due requisiti. Il primo riguarda la quota di controlli obbligatori su importatori e beni che ogni Stato membro deve effettuare: 9% per le merci provenienti o destinate ai Paesi ad alto rischio, 3% per quelli a rischio standard e all’1% per quelli a basso rischio.
Il secondo invece, riguarda gli obblighi di due diligence: solo se tutte le materie prime e i prodotti interessati sono stati prodotti in Paesi a basso rischio è possibile presentare una dichiarazione semplificata (Simplified Declaration, SD), che consente adempimenti dichiarativi più snelli (art. 13 EUDR).
Rischi non trascurabili e misure di attenuazione
In presenza di rischi di non conformità “non trascurabili”, l’operatore può adottare misure di attenuazione. Tra queste, il regolamento individua la richiesta di informazioni, di dati o di documenti supplementari e la possibilità di ricorrere a indagini in loco o ad audit. L’impresa europea può anche ricorrere a forme di sostegno diretto adeguandosi agli standard europei (art. 11 EUDR).
La predisposizione di un risk assessment è fondamentale per verificare e contenere i rischi di violazione degli obblighi di deforestazione. Un approccio non corretto comporta, infatti, l’intervento della Dogana, che può subordinare l’importazione o l’esportazione dei prodotti all’adozione di misure correttive.
A seconda delle circostanze, tali misure possono consistere nella rettifica di eventuali inadempienze formali, nel blocco della procedura doganale, nel ritiro, o nello smaltimento dei prodotti.
Sanzioni
L’applicazione delle sanzioni scatta se è accertata una violazione degli obblighi previsti dal regolamento, o in caso di mancato adeguamento alle misure correttive imposte dall’Autorità. La normativa EUDR delega ai singoli Stati membri il compito di definire sanzioni che rispettino i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, nel rispetto di alcune indicazioni quadro.
Le sanzioni pecuniarie, in particolare, devono essere commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime interessate. In caso di recidiva, è previsto il divieto temporaneo di esportazione o di immissione sul mercato UE. Per le società, l’importo massimo della sanzione deve essere pari ad almeno al 4% del fatturato annuo realizzato a livello di Unione.
Oltre alla sanzione pecuniaria, l’autorità competente può disporre la confisca dei prodotti interessati e i proventi realizzati. Particolarmente afflittive sono anche le pene accessorie, come la possibile esclusione per un periodo fino a 12 mesi dalle procedure di appalto e di accesso a finanziamenti, sovvenzioni e concessioni pubblici, o il divieto di ricorrere alla DS.
Sarà il Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare (MASAF) l’autorità italiana competente. È prevista una ripartizione funzionale interna al MASAF tra l’Ispettorato Centrale della qualità e Repressione Frodi (ICQRF), per le contestazioni relative a bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma e soia, e la Direzione Generale dell’Economia Montana e delle Foreste per il legno e i suoi derivati.
Esenzioni EUDR e conformità degli imballaggi
Il 23 settembre 2026, la Commissione europea ha aggiornato l’elenco dei codici TARIC da indicare per esentare alcuni prodotti dagli obblighi EUDR. Tra questi, il codice Y190 esonera dalla due diligence gli imballaggi monouso riutilizzabili e quelli “chiaramente idonei all’uso ripetuto”, se:
L’esenzione, pertanto, si applica soltanto agli imballaggi privi di funzioni aggiuntive (come quelle ornamentali o decorative, che li renderebbero “prodotti a sé stanti”) e presentati in dogana insieme al prodotto principale. La limitazione ad alcune voci NC, inoltre, circoscrive l’esenzione ai soli imballaggi in carta, cartone o legno (come pallet, lana di legno, segatura, casse, fusti e botti)
Nonostante l’esenzione EUDR, tali prodotti devono adeguarsi alla nuova normativa europea sugli imballaggi e i loro rifiuti (reg. UE, 2025/40, PPWR), in vigore dal 12 agosto 2026, che impone nuovi obblighi di conformità e di gestione degli imballaggi destinati al mercato dell’Unione, a prescindere dal materiale o dall’origine (industriale, al dettaglio, domestica). Molte imprese europee, pertanto, sono chiamate a un doppio processo di due diligence, sui prodotti e sui loro imballaggi che richiedono ingenti investimenti, per esempio in digitalizzazione dei processi di monitoraggio della filiera, e la rivisitazione degli obblighi di informazioni di fornitori e partner.