Acciaio UE, al via il Regolamento 1384/2026: dazi al 50%, nuove quote e la svolta del “melt and pour”
Sara Armella
L’Unione europea rafforza gli strumenti di tutela per le imprese europee produttrici di acciaio, aumentando al 50% i dazi sui prodotti importati da Paesi extra-UE e introducendo requisiti di tracciabilità più severi. La nuova disciplina europea (reg. 1384/2026), in vigore dal 1° luglio 2026 protegge il mercato siderurgico dell’Unione dagli effetti negativi derivanti dalla sovraccapacità globale. L’obiettivo è quello di migliorare la competitività del settore siderurgico, istituendo un nuovo quadro normativo razionale che consenta di monitorare e regolare i flussi in entrata di prodotti e di materie prime, senza arrecare danni alla catena di approvvigionamento delle industrie europee del settore siderurgico. Il regime non mira, infatti, a ridurre l’offerta di acciaio nell’UE, ma a garantire maggiori quote di mercato ai produttori dell’Unione
Il sistema di contingenti tariffari
Il 1° luglio 2026 è entrato in vigore il reg. UE 1384/2026, che riscrive completamente il sistema di misure a tutela del mercato siderurgico dell’Unione, messo a dura prova dalle importazioni a basso costo provenienti da Paesi con capacità produttiva in eccesso, primo tra tutti la Cina.
La nuova disciplina succede al regime di salvaguardia (reg. UE 2019/159), scaduto il 30 giugno 2026, introducendo un sistema di contingenti tariffari (Tariff-Rate Quotas – TRQ), progettato per ricalibrare le importazioni a livelli più sostenibili per il mercato europeo e compatibili con la domanda interna.
Il nuovo sistema di contingenti si applica a 26 categorie di prodotti siderurgici (beni dei capitoli 72 e 73 della Nomenclatura Combinata, NC). Diventa, perciò, necessaria un’attenta due diligence sulla classificazione doganale dei prodotti importati, al fine di verificarne il corretto inquadramento e l’inclusione o meno nella nuova disciplina.
Il meccanismo TRQ inasprisce, inoltre, i livelli di protezione a tutela del mercato europeo dell’acciaio. Il legislatore unionale ha deciso, infatti, per il dimezzamento delle quote di contingenti esenti dall’applicazione di dazi aggiuntivi rispetto al precedente regime di salvaguardia, passando da 30,8 milioni di tonnellate di prodotti importati, a 18,345 milioni di tonnellate.
Esaurita la quota di contingente, si applica una tariffa aggiuntiva pari al 50% del valore dei beni, il doppio rispetto a quanto previsto in passato (25%). Così facendo, l’Unione europea allinea il proprio dazio a quello introdotto dall’Amministrazione statunitense su alluminio e acciaio, basato sulla Section 232 del Trade Act del 1962.
La vera innovazione del regime TRQ consiste, però, nell’introduzione di un meccanismo di adeguamento dinamico (art. 8). Alla Commissione è riconosciuto il potere di modificare i volumi dei contingenti, entro un range compreso tra le 14,4 e le 22,2 milioni di tonnellate, tenendo conto di una serie di fattori, tra cui l’evoluzione della domanda, le variazioni delle quote di mercato, possibili problemi di disponibilità nell’approvvigionamento di determinate categorie di prodotti e indebiti effetti di sostituzione in determinati contingenti tariffari. Un potere che andrà a beneficio sia dell’industria siderurgica UE, sia della catena del valore dell’acciaio.
Pubblicate le quote specifiche per Paese
Il nuovo sistema di contingenti deve essere negoziato con i Paesi dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO). Le modifiche di concessioni e quote tariffarie, infatti, devono seguire la procedura prevista dall’art. XXVIII dell’Accordo generale per le tariffe doganali (GATT 1994).
Con il reg. UE 29 giugno 2026, n. 1384 la Commissione europea ha reso note le quote tariffarie assegnate a ciascun Paese partner in esito alle trattative condotte. Tra i Paesi che hanno ottenuto quote specifiche figurano la Turchia, la Corea del Sud, l’India (rispettivamente con quote intorno ai 2,8, 2,1 e 1,9 milioni di tonnellate), il Giappone, il Vietnam e il Regno Unito. Il loro valore è stato determinato tenendo in considerazione i volumi esportati verso l’UE tra il 2022 e il 2024.
Particolare attenzione è stata riservata all’Ucraina, che beneficia di una ripartizione più favorevole rispetto ad altri partner. Una previsione normativa ad hoc regola, invece, le importazioni di prodotti siderurgici provenienti dal Regno Unito e trasportate direttamente in Irlanda del Nord (art. 13).
Fuori da tale sistema i membri dello SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), la cui piena integrazione nel mercato interno dell’UE giustifica la loro esenzione.
Altro aspetto significativo riguarda alcune tipologie di prodotti: l’All. I, reg. (UE) 2026/1457 riserva ai beni della categoria 1A, (Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati) quasi un terzo del volume complessivo dei contingenti.
Metà del contingente complessivo (9,15 milioni di tonnellate) è riservata ai Paesi che hanno concluso Accordi di libero scambio (ALS) con l’Unione e, se nel triennio 2022-2024 hanno detenuto almeno il 5 per cento dei volumi di importazione, è riconosciuta una quota preferenziale maggiorata. Gli altri partner, che possedevano quote di importazione minori, concorrono per il contingente residuo secondo l’ordine di presentazione delle richieste doganali (“primo arrivato, primo servito”).
Le quote restanti sono accessibili, invece, su base non discriminatoria secondo le regole della nazione più favorita, inclusi gli stessi Paesi ALS.
Sì al riporto delle quote
L’art. 3, par. 4, reg. UE 2026/1384, stabilisce il riporto trimestrale delle quote non utilizzate per tutte le categorie di prodotti contemplate dal regolamento, ma solo nel primo anno di applicazione del regolamento. Un compromesso che va incontro alle esigenze sia dei produttori europei che delle imprese utilizzatrici d’acciaio, che contribuirà ad attutire l’aumento dei costi dei materiali conseguenti all’applicazione del dazio del 50% fuori contingente.
Secondo Eurofer, l’Associazione europea dell’acciaio, consentire il riporto trimestrale delle quote rischierebbe, tuttavia, di causare accumuli e perturbazioni del mercato, in un momento in cui il settore si trova già in una situazione critica.
Il meccanismo di revisione
Il regolamento prevede anche un meccanismo di aggiornamento e di revisione periodica dei prodotti soggetti a contingente, con un potenziale effetto estensivo a prodotti attualmente non inclusi nell’allegato I°, reg. UE 2026/1457. A sei mesi dall’entrata in vigore, la Commissione europea valuterà se estendere la copertura del sistema TRQ a tubi e condotti, a determinati prodotti in filo metallico e a barre forgiate (art. 12). Nel corso di una seconda revisione, da effettuare entro il 30 giugno 2027, sarà deciso se allargare tale disciplina ad altri prodotti downstream contenenti una quantità significativa di acciaio e non contemplati dall’allegato I”, tenendo conto degli sviluppi del mercato e dei rischi di elusione.
Una revisione generale dell’ambito di applicazione del regolamento, è prevista, invece, ogni due anni.
La regola melt and pour
Il regolamento introduce, inoltre, una nuova regola per determinare l’origine doganale dei prodotti interessati dal regolamento, ossia il criterio del “fuso e colato” (c.d. melt and pour). Alle merci importate nel territorio dell’Unione sarà attribuita l’origine del luogo in cui il ferro o l’acciaio grezzo sono inizialmente lavorati in forma liquida e colati allo stato solido. L’art. 4 reg. UE 2026/1384 impone agli importatori di produrre “prove verificabili adeguate, come ad esempio un certificato del produttore”, che consentano di comprovare il Paese in cui l’acciaio o il ferro è stato inizialmente prodotto in forma liquida all’interno di un forno per la produzione di acciaio o ghisa e successivamente colato al suo primo stato solido. A tal fine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti d’esecuzione, la cui pubblicazione è attesa nei prossimi mesi, che indichino agli importatori i documenti necessari a fornire tale prova.
I dazi antidumping imposti ai grandi Paesi produttori d’acciaio, primo tra tutti la Cina, e gli altri strumenti di politica fiscale dell’Unione, infatti, non sono stati in grado di cogliere le deviazioni nei flussi commerciali. Molte imprese estere sono state in grado di aggirare tali misure, giovando del criterio di determinazione dell’origine previsto dal Codice doganale dell’ultima “lavorazione sostanziale” (art. 60, par. 2 CDU). tale criterio ha consentito loro di attribuire l’origine doganale di Paesi in cui il dazio applicato è molto meno elevato rispetto a quello dove ha sede l’impianto di produzione “madre”, oppure assente. Tale fenomeno ha reso necessaria l’adozione di un cambiamento radicale nella determinazione dell’origine doganale, capace di affrontare gli aumenti delle importazioni provenienti da più Paesi.
La regola del “fuso e colato”, infatti, permetterà di garantire una migliore tracciabilità dell’origine, prevenendo fenomeni elusivi delle tariffe, come lavorazioni minime sui prodotti, assicurando l’integrità delle quote specifiche riconosciute a ciascun Paese.
| Ambito Normativo | Dettagli e Principali Misure | Impatto e Obiettivi |
| Contingenti TRQ | In vigore dal 1° luglio 2026 per 26 categorie (NC 72 e 73). Tetto ridotto a 18,345 mln/t (da 30,8 mln) | Proteggere i produttori UE dalla sovraccapacità globale e dall’import low-cost (Cina) |
| Dazio Extra-Quota | Superata la soglia esente, si applica una tariffa aggiuntiva del 50% (raddoppiata rispetto al precedente 25%) | Ricalibrare i flussi di importazioni, senza arrecare danno alle imprese trasformatrici UE |
| Adeguamento Dinamico | potere alla Commissione di variare i volume dei contingenti in un range flessibile tra 14,4 e 22,2 milioni di tonnellate | Flessibilità per rispondere all’evoluzione della domanda interna ed evitare carenze di offerta |
| Assegnazione Quote | Quote specifiche a Turchia, Corea del Sud, India. Metà (9,15 mln/t) ai Paesi ALS. Membri SEE esentati | Maggiore certezza e prevedibilità dei flussi commerciali. Rischio di contromisure di partner insoddisfatti |
| Regola “Melt and Pour” | Origine doganale dello Stato in cui l’acciaio liquido è colato allo stato solido. Richiesti certificati per provare l’origine | Contrastare l’elusione di sanzioni e di dazi antidumping |