Origine doganale: la Cassazione sancisce il primato della trasformazione sostanziale

Origine doganale: la Cassazione sancisce il primato della trasformazione sostanziale

di Sara Armella

Cambiano i criteri per stabilire l’origine doganale dei tubi di acciaio: la Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 aprile 2026, n. 10635, chiarisce che la lavorazione a freddo su tubi o condutture di origine cinese rappresenta una trasformazione sostanziale, in grado di determinare il cambio di origine doganale.

Un vero e proprio punto di svolta per tutti gli accertamenti che si fondavano sulla regola di origine prevista dalla Commissione europea nell’allegato 22-01 RD. La sentenza fa propri i principi espressi dalla Corte di Giustizia europea nel famoso caso Stappert (C-210/22 del 23/09/2023), che ha annullato la regola prevista dal regolamento delegato del Codice doganale, stabilendo un nuovo ordine di priorità nell’interpretazione della normativa europea volta a stabilire l’origine doganale dei tubi d’acciaio importati dalla Cina.

Una decisione che ribalta numerosi accertamenti effettuati dall’Agenzia delle dogane destinata a estendersi anche a casi analoghi.

Moltissime aziende sono state interessate, infatti, da un’indagine Olaf che, sulla base di tale previsione, riteneva non sufficiente la lavorazione effettuata in India sui tubi in acciaio. In particolare, secondo l’Olaf, i prodotti importati, dichiarati di origine indiana, avrebbero avuto invece origine cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumpingdel 71,9%.

La Corte di Cassazione supera le conclusioni raggiunte dall’Organo antifrode europeo, stabilendo che la lavorazione a freddo integra una trasformazione sostanziale, capace di attribuire al prodotto una nuova origine doganale.

Si tratta di un principio che era già stato affermato dalla famosa sentenza Stappert (C-210/22 del 23/09/2023) e dalla sentenza Direct Line Inox (C-827/24 del 2/09/2025), che hanno invalidato la regola di origine definita dalla Commissione europea, stabilendo che nel caso di un tubo trasformato a caldo che subisce una lavorazione a freddo, la merce acquisisce l’origine del Paese di trasformazione.

Secondo la Suprema Corte, l’unica regola vincolante è quella prevista dal Codice doganale, secondo cui l’origine deve in ogni caso essere determinata sulla base del criterio determinante dell’ultima trasformazione sostanziale della merce. A prescindere dalle condizioni imposte dal regolamento delegato, pertanto, per attribuire a un prodotto l’origine non preferenziale occorre avere riguardo all’ultima trasformazione realizzata sul bene.

Da un lato, occorre considerare che è possibile che vi sia una lavorazione sostanziale, idonea a determinare l’origine della merce, anche in assenza di un cambiamento di voce tariffaria. La classificazione doganale è stata pensata, infatti, in funzione di esigenze diverse e non al fine di consentire la determinazione dell’origine delle merci. Secondo la Corte di Cassazione, dunque, “non è di per sé solo il “cambiamento di voce tariffaria” che assume una necessaria ma insufficiente valenza formale, ma è il “cambiamento” purché, sul piano della sostanza, “risulti” – ossia sia sorretto o giustificato – da un’effettiva “trasformazione”.

Nel caso di specie, inoltre, la regola di origine della Commissione europea determina una differenza di trattamento ingiustificata, poiché la laminazione a freddo realizzata a partire da profilati cavi consente di attribuire al prodotto l’origine doganale, mentre, applicando lo stesso tipo di lavorazione ai tubi, la merce non acquisisce una diversa origine doganale.

La Corte di Cassazione ha chiarito che, a prescindere dalla regola di origine prevista dalla Commissione, la lavorazione a freddo comporta modifiche irreversibili sulle proprietà fisiche, meccaniche e metallurgiche della merce ed è pertanto idonea a determinarne l’origine doganale.

La sentenza in commento è destinata a riflettersi sui numerosi casi di applicazione dei dazi antidumping su tubi di acciaio importati. Come ricordato dalla Corte di Cassazione, infatti, anche la Commissione europea aveva avviato un’inchiesta sulle imprese indiane produttrici di tubi esaminate dall’Olaf, svolgendo una specifica attività di controllo in loco presso gli stabilimenti, per accertare le attività concretamente svolte e il livello di lavorazione del prodotto. A differenza dell’Olaf, che non aveva effettuato ispezioni presso le aziende esportatrici, la Commissione UE, a seguito di un’approfondita e attenta indagine, ha confermato l’origine indiana dei prodotti oggetto di contestazione (Reg. di esecuzione UE n. 2017/2093). Dall’indagine della Commissione è emerso, infatti, che la formatura a freddo effettuata in India ha trasformato sostanzialmente i prodotti interessanti, modificandone in modo irreversibile le caratteristiche essenziali.

Il principio stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione è destinato a trovare applicazione anche in casi analoghi. Occorre considerare, infatti, che il giudice di legittimità svolge una funzione nomofilattica che va oltre il caso concreto esaminato. L’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione diventa così un leading case anche per altre contestazioni analoghe.

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