Dogane, arriva la consulenza giuridica: istruzioni operative nella circolare 3/D

Dogane, arriva la consulenza giuridica: istruzioni operative nella circolare 3/D

Di Sara Armella e Tatiana Salvi

Disponibile un nuovo strumento di compliance doganale, indispensabile per tutte le aziende che operano nel commercio internazionale. Con la circolare 19/01/2026, n. 3/D, l’Agenzia delle dogane fornisce nuove istruzioni operative sulle “istanze di consulenza giuridica”. Lo strumento, introdotto da una determinazione direttoriale dello scorso 8 agosto a seguito delle modifiche apportate allo Statuto dei diritti del contribuente (art. 10-octies, l. 212/2000), permette di rivolgere alle Direzioni centrali dell’Agenzia quesiti di natura giuridica aventi carattere generale.
A differenza del classico interpello tributario, che può essere presentato da tutti i contribuenti per l’interpretazione normativa di fattispecie concrete e personali, la nuova istanza di consulenza giuridica è riservata a determinate categorie di soggetti, tra cui associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali e amministrazioni statali.
Un altro elemento che distingue la consulenza dagli interpelli riguarda l’oggetto del quesito: con l’istanza di consulenza giuridica si possono ottenere chiarimenti relativi a problematiche fiscali e doganali di carattere generale, non riconducibili a fattispecie concrete e personali dei singoli operatori, caratteristiche che, invece, contraddistinguono il classico interpello all’Agenzia delle entrate.
Con la circolare n. 3/D, le Dogane definiscono l’ambito di competenza delle Direzioni centrali a cui è attribuito il compito di ricevere le domande presentate dai rappresentanti degli operatori e di formulare le relative valutazioni. Il documento chiarisce inoltre che, qualora la questione sottoposta riguardi più tributi di competenza dell’Agenzia delle dogane, le Direzioni centrali interessate sono tenute a esaminare congiuntamente l’istanza e a fornire una risposta unitaria e, nel caso in cui l’Ufficio che ha ricevuto l’istanza non sia competente, deve provvedere a dare tempestiva trasmissione alla Direzione competente.
La circolare, inoltre, individua il contenuto essenziale dell’istanza, specificando che essa deve contenere: i dati identificativi del richiedente; la compiuta descrizione della problematica fiscale di carattere generale; le specifiche disposizioni tributarie rispetto alle quali sussiste incertezza interpretativa; l’esposizione della soluzione interpretativa proposta in merito al quesito posto con illustrazione sintetica delle relative motivazioni; la firma dell’istante.
Le Amministrazioni coinvolte devono fornire una risposta entro 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nei casi in cui l’istanza sia ritenuta incompleta, l’Agenzia può chiedere di regolarizzare la domanda entro il termine di 30 giorni. Se, nel corso dell’istruttoria, fosse necessaria un’integrazione documentale, l’Ufficio competente può invitare l’operatore a fornire ulteriori dati entro 60 giorni da tale richiesta. In caso contrario, l’istanza si intende rinunciata, ferma la facoltà di presentarne una nuova, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
Qualora, invece, si renda necessario un esame più approfondito della questione o se il tema è trasversale alla competenza di più Amministrazioni, ciascuna Direzione centrale può rivolgersi un’altra Amministrazione per chiedere un parere preventivo, la quale ha 60 giorni di tempo per fornire una risposta. Decorso tale termine, in assenza di una risposta, l’Agenzia delle dogane dichiara l’improcedibilità dell’istanza.
La circolare precisa, infine, che i riscontri alle richieste di consulenza giuridica non producono alcun effetto sostanziale e non sono vincolanti per i contribuenti rappresentati dai soggetti istanti, né sono autonomamente impugnabili.

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