Pubblicato su “Italia Oggi” 02/10/2024
di Sara Armella e Tatiana Salvi
Pubblicati i nuovi codici da utilizzare per l’import-export dei prodotti interessati dal regolamento contro la Deforestazione (EUDR, Reg. UE 2023/1115). La Commissione europea ha diffuso importanti chiarimenti, introducendo specifici codici Taric da inserire nelle dichiarazioni doganali di importazione ed esportazione, per evidenziare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di due diligence richiesta dalla normativa sulla deforestazione o le eventuali esenzioni.
Si tratta di un chiarimento importante, a conferma che non vi saranno proroghe per l’attuazione del regolamento sulla deforestazione, prevista per il prossimo 30 dicembre. Con un’informativa presentata durante l’incontro del Comitato per l’Agricoltura presso il WTO, l’Unione europea ha dichiarato infatti di non voler posticipare l’attuazione del regolamento EUDR, nonostante le numerose obiezioni sollevate dai principali Paesi esportatori.
Dal 30 dicembre, quindi, entreranno in vigore i nuovi obblighi informativi e dichiarativi a carico delle imprese che importano o esportano i prodotti interessati dal regolamento EUDR (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, oltre ai prodotti derivati da queste materie prime). Tra i prodotti interessati vi sono libri stampati, giornali, carbone da legna, legno compensato, cassette e cornici per quadri e cartone. Il nuovo regolamento si applicherà ai prodotti fabbricati prima del 29 giugno 2023, ma distribuiti sul mercato dopo il 31 dicembre 2027.
Per tali merci sono previsti il divieto di immissione sul mercato e il divieto di esportazione, a meno che non si tratti di beni a “deforestazione zero”, che i prodotti siano stati realizzati nel rispetto della legislazione del Paese di produzione e siano oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (art. 3 Reg. UE 2023/1115).
Requisito indispensabile per importare o esportare i prodotti EUDR è, quindi, la dichiarazione di due diligence. Al momento dell’importazione o dell’esportazione, gli operatori dovranno indicare nella dichiarazione doganale il codice C716, che attesta il possesso della dichiarazione di dovuta diligenza. Il documento pubblicato dalla Commissione europea il 30 settembre scorso introduce anche una serie di altri codici da utilizzare per dichiarare che i prodotti non ricadono nel Reg. UE 2023/1115 o che si applicano le esenzioni previste dalla normativa unionale.
Per le aziende è essenziale mettere a punto un accurato processo di dovuta diligenza, che abbracci l’intera catena di produzione, per valutare attentamente i rischi ambientali connessi alla fabbricazione dei prodotti derivati dalle materie prime indicate nel regolamento. È necessaria un’attenta raccolta di informazioni, dati e documenti essenziali per dimostrare la conformità dei prodotti interessati alla legislazione del Paese di produzione. Occorre, infine, dare prova del fatto che i prodotti che sono fabbricati o realizzati con materie prime indicate nel Regolamento sono stati ottenuti senza contribuire al degrado delle foreste o all’uso di terreni deforestati.
Si tratta di un adempimento che coinvolge le politiche di approvvigionamento, la selezione dei fornitori, le procedure interne aziendali e che si sta rivelando particolarmente complesso anche per le grandi e medie imprese, mentre le piccole spesso non conoscono questi nuovi obblighi informativi e dichiarativi.