L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la nota 19 marzo 2020, n. 95986, ha diffuso alcuni chiarimenti con riferimento al decreto legge “Cura Italia”(D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

e ha tenuto a precisare che, al contrario dell’Agenzia delle Entrate, gli accertamenti doganali non rispetteranno alcun termine di sospensione.

Si attendono, pertanto, nelle prossime settimane le notifiche degli accertamenti relativi alle importazioni del periodo marzo-maggio 2017, che diversamente andrebbero in prescrizione.

Come si evince chiaramente dal testo della nota, l’Agenzia delle dogane non ha ottenuto una deroga alle norme contenute nel Codice doganale dell’Unione europea (Reg. Ue 952/2013).

Nella nota delle Dogane viene confermato l’importante slittamento dei pagamenti dei conti di debito. L’Agenzia ha chiarito che il differimento può applicarsi soltanto ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci, ivi compresi gli spedizionieri doganali, gli interporti, le imprese di spedizione internazionale, come precisato dalla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, n. 12033. Per tutti questi soggetti, i pagamenti relativi ai conti di debito con la Dogana, in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020, sono rinviati di ulteriori 30 giorni, senza l’applicazione di interessi.

Ai sensi dell’art. 68 del decreto Cura Italia, è sospesa l’esecuzione degli atti di accertamento esecutivi e dei ruoli scadenti nel periodo 8 marzo-31 maggio, anche se relativi a risorse proprie tradizionali (ossia dazi doganali e IVA all’importazione). Tali versamenti dovranno poi essere recuperati entro il termine del 30 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe.

La sospensione della riscossione interessa anche i pagamenti delle rate della c.d. “Pace fiscale”: i termini di versamento in scadenza al 28 febbraio (rottamazione ter) e al 31 marzo (saldo e stralcio), sono stati automaticamente prorogati al 31 maggio 2020.