Dal 1° gennaio 2021 è in vigore l’Accordo di libero scambio tra Unione europea e Regno Unito (Trade and Cooperation Agreement) che definisce il nuovo quadro internazionale post Brexit. L’intesa, ufficialmente conclusa il 30 dicembre 2020 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre, è in attesa della ratifica da parte del Parlamento europeo.

L’Accordo prevede il generale azzeramento dei dazi doganali e delle quote di importazione per i prodotti che hanno origine preferenziale dell’Unione europea o del Regno Unito (articoli 5, 6 e 10 dell’Accordo). Per godere di tale beneficio, tuttavia, è necessario che le merci reciprocamente esportate rispettino tutte le regole di origine enunciate nella parte seconda dell’Accordo e, in particolare, negli allegati Orig-1 e Orig-2. Nello specifico, per fruire dell’esenzione dai diritti di confine nell’Ue, il prodotto importato da Uk deve essere interamente realizzato oltremanica o, comunque, deve aver subito una trasformazione idonea nel Regno Unito. Le stesse considerazioni valgono, a parti inverse, per chi esporta verso Uk.

Occorre, pertanto, analizzare attentamente l’origine delle merci in uscita dal Regno Unito, per valutare se rispettino i nuovi requisiti previsti dall’Accordo. Se tali condizioni non sono soddisfatte, l’applicazione del dazio renderà il prodotto meno competitivo e si renderà necessaria, probabilmente, una rinegoziazione dei contratti di fornitura. Soltanto i prodotti che soddisfano le nuove regole di origine, infatti, hanno diritto all’esenzione totale dai dazi e, in questo caso, i soli costi da prendere in considerazione sono quelli correlati alla necessità di espletare le procedure doganali in import. Le stesse considerazioni valgono, a parti inverse, per chi esporta verso il Regno unito.

Per il riconoscimento dell’origine preferenziale (ai sensi degli artt. 18 e 19 dell’Accordo) si può far ricorso ad una dichiarazione da parte dell’esportatore, nella quale si attesta il carattere originario Ue delle merci esportate, o in alternativa, la conoscenza in capo all’importatore circa l’origine Ue delle merci.

Per tutto il 2021, il regolamento di esecuzione n. 2020/2254 ha previsto che, per fruire dell’azzeramento dei dazi, anche in assenza di una preventiva dichiarazione del fornitore, è sufficiente un’autocertificazione dell’esportatore in deroga agli articoli 61 e 62 del regolamento UE n. 2015/2447. Per gli esportatori, inoltre, non è necessaria l’iscrizione nel sistema unionale degli esportatori registrati (Rex) dal momento che potranno operare anche soltanto con il proprio codice Eori.

Per l’Italia, un modello di autocertificazione è stato pubblicato dall’Agenzia delle dogane in allegato alla circolare n. 49, pubblicata il 30 dicembre 2020. L’autocertificazione può essere emessa successivamente all’operazione doganale, ma non oltre il 1° gennaio 2022. Se entro tale data l’esportatore non sarà in possesso della dichiarazione del fornitore, dovrà darne informazione all’importatore, entro il 31 gennaio 2022.

Questa deroga, di portata temporanea, tiene conto dell’oggettiva impossibilità, per le imprese, di organizzare per tempo quanto normalmente necessario per l’implementazione delle nuove regole, sottoscritte il 31 dicembre scorso e in vigore già dal giorno successivo.

Il raggiungimento dell’Accordo rappresenta un risultato certamente positivo, considerando che il Regno Unito rappresenta, per l’Italia, l’ottavo Paese per volume di scambi e, in caso di no deal, le operazioni tra Ue e Uk avrebbero subito tariffe doganali molto significative.

Va precisato, inoltre, che il raggiungimento dell’intesa non fa venire meno la necessità di cambiare radicalmente il modo di operare con Uk. Dal 1° gennaio 2021, infatti, il Regno Unito è uscito dal territorio doganale e dal mercato unico dell’Unione europea, con la conseguenza che gli scambi commerciali con la Gran Bretagna non rappresentano più operazioni intraunionali, ma operazioni di import ed export, con tutte le formalità connesse agli adempimenti doganali. Per gli scambi con Uk, pertanto, gli operatori devono presentare una dichiarazione doganale di importazione o di esportazione tramite un rappresentante doganale, indicando la classifica, l’origine e il valore della merce e fornendo tutte le certificazioni tecniche richieste.